Procedura civile

È ammissibile un secondo accertamento tecnico preventivo?

Non viola il principio del ne bis in idem il giudice che ammette un secondo ATP quando all'esito del primo non sia seguito il procedimento di merito (Trib. Siena)

giustiziaNon viola il principio del ne bis in idem il giudice che ammette di espletare un secondo accertamento tecnico preventivo quando a seguito del primo non sia seguito alcun procedimento di merito poichè l’istituto di cui all’art. 696 bic c.p.c. non ha natura “decisoria” e, quindi, non comporta l’accertamento di una situazione giuridica o di una questione di fatto o di diritto con efficacia di giudicato ma consiste solo nell’acquisizione in via anticipata di una prova che poi potrà essere eventualmente utilizzata in un successivo procedimento di merito destinato a concludersi con un provvedimento decisorio (Trib. Siena, ordinanza 8 novembre 2021 - testo in calce).

Fatto

Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. veniva richiesto al Tribunale di Siena di disporre un accertamento tecnico preventivo ai fini conciliativi in materia di responsabilità professionale sanitaria per verificare se vi fosse stato un errore medico da parte dell’Azienda Sanitaria convenuta.

Si costituiva la resistente Azienda USL eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem in quanto evidenziavano che i ricorrenti avevano già proposto in precedenza analoga domanda all’esito della quale era stata disposta una consulenza tecnica preventiva da cui non era emersa alcuna responsabilità dei sanitari.

Alla prima udienza di comparizione parti il Giudice riservava la decisione.

Diritto

Il Tribunale di Siena, investito di dirimere preliminarmente la questione circa la possibilità di riproporre un ricorso per accertamento tecnico preventivo avente ad oggetto la medesima vicenda storica a cui non era seguito il procedimento di merito all’esito del primo ricorso, ha dovuto decidere se ciò costituisca violazione del principio del ne bis in idem posto dall’art. 39 c.p.c. in virtù del quale non è consentito al medesimo giudice o giudici diversi statuire due volte sulla stessa domanda.

Sul punto il Giudicante ha precisato che: “il passaggio in giudicato presuppone un provvedimento decisorio contenente l’intervenuto accertamento su una situazione giuridica soggettiva ovvero su una questione di fatto o di diritto relativa ad un punto fondamentale della controversia. Ma l’accertamento tecnico preventivo non ha natura decisoria e, quindi, non comporta l’accertamento di una situazione giuridica o di una questione di fatto o di diritto con efficacia di giudicato ma, piuttosto, come si avrà modo di vedere anche infra, consiste nell’acquisizione in via anticipata di una prova che, poi, potrà essere eventualmente utilizzata in un successivo procedimento di merito destinato a concludersi con un provvedimento decisorio, suscettibile di passare in giudicato”.

Inoltre il Tribunale di Siena ha precisato che, pur avendo i ricorrenti in relazione alla medesima vicenda oggetto del nuovo procedimento già proposto in precedenza un ricorso per accertamento tecnico preventivo conclusosi con l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, tuttavia la richiesta oggetto del nuovo procedimento, pur riguardando la medesima vicenda storica (parto della ricorrente), attiene anche ad un tema d’indagine diverso (nella prima procedura: negligenza dei sanitari nell’affrontare una gravidanza complicata dalla distocia di spalla mentre nel nuovo procedimento: negligenza dei sanitari nell’induzione del parto tramite ossitocina) e, pertanto, deve escludersi che il nuovo procedimento comportasse una rivalutazione di una questione già esaminata in precedenza.

In ogni caso prosegue il Giudice del Tribunale di Siena: “considerato che all’accertamento tecnico preventivo già espletato non è seguito il procedimento di merito, si deve anche escludere che si sia formato un giudicato sulla responsabilità dei medici dell’Azienda sanitaria convenuta e che quindi possa operare il principio per cui il giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile; in questo senso, anche ad ammettere che lo svolgimento del primo accertamento tecnico preventivo impedisca lo svolgimento di un altro accertamento tecnico preventivo avente il medesimo oggetto, si deve invece ritenere che non sia precluso lo svolgimento di un nuovo accertamento tecnico preventivo avente un oggetto diverso, anche se relativo alla medesima vicenda storica”.

In ragione di quanto sopra, ritenendo il Giudice senese sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda, non essendo demandato al Giudice del procedimento di istruzione preventiva di valutare la fondatezza del diritto che il ricorrente intende far valere con la domanda di merito prospettata, valutazione che è riservata al Giudice dell’eventuale causa di merito e dovendo solo verificare la rilevanza del mezzo di prova di cui è chiesta l’assunzione in via preventiva rispetto all’accertamento del diritto oggetto della domanda medesima, ha così statuito: “è indubbio che la consulenza tecnica richiesta sia utile ai fini dell’accertamento della responsabilità dell’Azienda resistente, per i comportamenti posti in essere dai medici suoi dipendenti, questione che costituisce l’oggetto anche dell’eventuale azione di merito che i ricorrenti potranno in seguito proporre, cioè della domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria nei confronti dell’odierna resistente. Nel caso di specie, peraltro, come accennato supra, tale accertamento tecnico costituisce anche condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell’art. 8 comma 2° legge 8 marzo 2017 n. 24”.

Tutto quanto sopra premesso, il Giudice del Tribunale di Siena, in accoglimento del ricorso avanzato, ha disposto la consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi ai sensi degli artt. 696-bis c.p.c. e 8 legge 8 marzo 2017 n. 24 nominando il collegio peritale e formulando i relativi quesiti.

TRIBUNALE DI SIENA, ORDINANZA 8 NOVEMBRE 2021 >> SCARICA IL PDF

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