Elezioni politiche 2022: come funziona il sistema elettorale e come si vota
La legge elettorale che regola lo svolgimento delle elezioni politiche in Italia, è denominata Rosatellum, dal nome del suo ideatore, il deputato del Partito democratico Ettore Rosato. La legge elettorale è una legge ordinaria che nel quadro delle regole poste dalla Costituzione, prescrive il metodo con il quale i voti espressi dagli elettori verranno tradotti in seggi elettorali.
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Sommario |
Seggi elettivi ridotti per Camera e Senato
La Costituzione stabilisce il numero fisso di seggi elettivi per Camera e Senato.
Prima della legge costituzionale n. 1 del 19 ottobre 2020, le elezioni politiche portavano alla nomina di 630 deputati e 320 senatori. Con la riforma costituzionale del 2020 voluta dal Movimento 5 stelle è stato ridotto il numero dei deputati a 400 ed il numero dei senatori a 200. Le prime elezioni politiche ad eleggere il Parlamento in composizione ridotta saranno quelle del 25 settembre 2022.
Ma come si attribuiscono i seggi, e come funziona il sistema elettorale italiano?
Collegi elettorali
I collegi elettorali sono le divisioni del territorio italiano, ognuna delle quali ha diritto ad esprimere un certo numero di seggi. Esistono collegi uninominali, che esprimono un solo parlamentare e collegi plurinominali se ne esprimono più di uno.
Per prima cosa partiamo dalla Costituzione, che stabilisce la composizione dei collegi elettorali nei quali vengono eletti deputati e senatori.
Per la Camera dei Deputati, l’art. 56 della Costituzione prevede che la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni (o collegi), fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si determini dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Su 400 deputati, 8 vengono eletti dalla circoscrizione estero.
Per il Senato, l’art. 57 della Costituzione prevede che i collegi elettorali abbiano base regionale, salvo il numero dei seggi riservati alla circoscrizione estero. La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Provincie autonome, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Su 200 senatori, 4 sono eletti dalla circoscrizione estero.
Dunque in ciascuna circoscrizione elettorale (o collegio) viene registrata la volontà degli elettori. In seguito alla legge costituzionale n. 1/2020, che ha ridotto il numero dei parlamentari sono stati anche ridisegnati i collegi uninominali e plurinominali (D.lgs. n. 177/2020), che sono dunque diversi da quelli del 2018.
Anche per il Senato vota chi ha compiuto i 18 anni
Altra novità, in vigore dal 2021 (L. cost. 1/2021 che ha modificato l’art. 58 Cost.) è che possono esprimere il voto tutti coloro che hanno compiuto i 18 anni di età, mentre in passato per votare i membri del Senato occorreva aver compiuto i 25 anni di età.
Il bicameralismo incompiuto, di Rodomonte Maria Grazia, Ed. CEDAM, 2020. Democrazia e rappresentanza del pluralismo territoriale in Italia.Consulta gratuitamente l'indice |
Ripartizione dei seggi: il “Rosatellum”
I voti espressi dagli elettori sono registrati in percentuali. Il metodo con cui le percentuali di voto si trasformano in attribuzione di seggi elettorali, è contenuto nella legge elettorale, e può consistere in un metodo maggioritario, proporzionale o misto.
Il Rosatellum (L. 165/2017), la legge con la quale si voterà alle elezioni del prossimo 25 settembre, è un sistema misto, maggioritario e proporzionale. Rispetto alla precedente legge elettorale (conosciuta col nome di “Mattarellum”), anch’essa a sistema misto, cambia la proporzione tra i collegi uninominali e quelli plurinominali. Nel Mattarellum il 75% dei seggi erano assegnati col sistema maggioritario e il 25% con il sistema proporzionale. Al contrario con il Rosatellum, itre ottavi (37,5 %) dei seggi di Camera e Senato sono assegnati con il sistema maggioritario (147 deputati e 74 senatori) e i cinque ottavi (62,5%) con il sistema proporzionale a liste bloccate (245 deputati e 122 senatori). Ma cosa significa esattamente. Che differenza c’è tra il sistema maggioritario e quello proporzionale e quali sono le conseguenze di un sistema rispetto all’altro nel determinare il comportamento dei partiti?
Maggioritario “secco” nei collegi uninominali
Il sistema maggioritario opera nei collegi uninominali dove c’è un solo candidato per ciascuna lista. Il maggioritario prevede l’attribuzione del seggio al candidato che prende più voti. Questo meccanismo spinge i partiti a coalizzarsi intorno al candidato che deve prevalere sugli altri.
Nel Rosatellum il maggioritario è a turno unico, e quindi i cittadini si recano una sola volta a votare e vince il candidato che prende più voti. (I sistemi maggioritari prevedono in alternativa la possibilità del sistema a doppio turno o c.d. ballottaggio).
Alle prossime elezioni del 25 settembre, saranno in totale 221 i parlamentari eletti col sistema maggioritario “secco” nei collegi uninominali, e precisamente 147 deputati e 74 senatori.
Proporzionale a “liste bloccate” nei collegi plurinominali
I restanti 367 parlamentari saranno eletti invece nei collegi plurinominali con il sistema proporzionale. Più precisamente si tratta di 245 deputati e 122 senatori appartenenti a liste o coalizioni di liste che abbiano superato la soglia di sbarramento, prevista al 3 %per i partiti e al 10% per le coalizioni.
I sistemi proporzionali distribuiscono i seggi di un collegio elettorale plurinominale sulla base delle percentuali nazionali ottenute dalle liste. Una volta stabilite le percentuali di ciascuna lista, si tratta di tradurre questi valori in un elenco di seggi previsti da ciascun collegio.
Per prima cosa occorre verificare il superamento della soglia di sbarramento: restano fuori le liste e le coalizioni che hanno raggiunto percentuali inferiori a quelle sopra indicate e fissate dalla legge elettorale. Tra le liste e le coalizioni che hanno superato lo sbarramento si devono attribuire i seggi ai candidati nei collegi.
Il Rosatellumprevede che il proporzionale funzioni su un meccanismo di liste c.d. “bloccate”. Questo significa che i partiti indicano, prima delle elezioni, l’ordine di elezione dei candidati in ciascuna circoscrizione. (Nei sistemi proporzionali, le alternative alle liste bloccate sarebbero quella di lasciare agli elettori la scelta dell’ordine di elezione dei candidati, sulla base delle preferenze, oppure il partito potrebbe indicare il capolista bloccato e lasciare gli altri seggi alla scelta degli elettori con le preferenze).
Come si vota
Presentandosi alle urne, l’elettore riceverà due schede identiche, una per la Camera ed una per il Senato.
Nel collegio uninonminale ci sarà il nome del candidato e la lista o la coalizione collegata.
Tracciando un segno sul contrassegno della lista, il voto vale anche per il candidato uninominale collegato, e viceversa, tracciando il segno sul nome del candidato uninominale il voto vale anche per la lista. Se il candidato è collegato ad una coalizione di liste, il voto viene ripartito tra le liste in proporzione ai voti che ciascuna ha ottenuto in tutte le sezioni del collegio uninominale.
Si può tracciare un segno sul rettangolo del candidato del collegio uninominale e un senso sul rettangolo sottostante della lista o cui appartiene il candidato.
Il voto è nullo invece se si mette un segno sul nome del candidato uninominale e un altro segno su una lista o coalizione a cui non appartiene quel candidato. ( In base al nuovo art. 59 bis DPR 361/1957 modificato dall’art. 1 comma 21 L. 165/2017, per l’elezione di Camera e Senato non è consentito il voto disgiunto)
Nel collegio plurinominale la scheda conterrà il contrassegno della lista e/o i contrassegni delle liste in coalizione e accanto ai contrassegni delle liste si trovano i nomi dei candidati nella c.d. lista bloccata.
Si vota tracciando il segno sul rettangolo che contiene il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati collegati. Non è previsto il voto di preferenza per il candidato.
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