Amministrativo

Esterovestizione dei veicoli, arriva lo stop della Corte costituzionale

Il divieto di circolare con veicoli immatricolati all’estero per chi sia residente da più di 60 giorni in Italia è norma estranea alle finalità perseguite dal D.L. n. 113/2018

La Corte Costituzionale (sentenza 6 giugno 2023, n. 113 - testo in calce) ha dichiarato incostituzionali le norma sulla "esterovestizione dei veicoli", introdotte nel corpo del C.d.S. durante la conversione del d.l. n. 113/2018, riconoscendone "il carattere di norme intruse".

Sommario

Le finalità del d.l. n. 113/2018

Il d.l. n. 113/2018 era ispirato al perseguimento di una duplice finalità:

  • da un lato, quella di intervenire sulla disciplina della protezione internazionale e,
  • dall’altro lato, quella di rafforzare i dispositivi di sicurezza pubblica, con particolare riguardo alla criminalità di matrice terroristica e mafiosa.

L’obiettivo delle norme censurate

La Consulta ha spiegato che il divieto di circolazione con veicoli immatricolati all’estero stabilito dalle disposizioni censurate, per il fatto di gravare su chi risulti residente da più di 60 giorni in Italia, mostra di voler incidere sulla condotta potenzialmente elusiva dei conducenti di veicoli che, pur trovandosi non occasionalmente in Italia, intendono sottrarsi agli adempimenti imposti a chi, stabilmente residente, abbia immatricolato il proprio veicolo in Italia.

Il contrasto all’esterovestizione

Avendo ricondotto il divieto di circolazione al requisito della residenza, di per sé non indicativo di alcuna connessione con finalità di sicurezza pubblica, le disposizioni censurate si sono rivelate indirizzate a contrastare la prassi dell’esterovestizione dei veicoli, consistente nella sottrazione agli adempimenti di natura fiscale, tributaria e amministrativa gravanti sui proprietari di veicoli al fine di ottenere vantaggi indebiti quali l’evasione di tributi e pedaggi, la non assoggettabilità a sanzioni e la fruizione di premi assicurativi più vantaggiosi.

L’art. 93, c. 1-ter, c.d.s. subordina la liceità della circolazione di veicoli con targa estera, per i residenti da più di 60 giorni in Italia, all’esibizione di documenti attestanti la sussistenza di un contratto di leasing, locazione o comodato con una società situata in altro Stato membro dell’UE o dello Spazio economico europeo.

L’estraneità rispetto ai fini del d.l. n. 113/2018

Il divieto posto dalle disposizioni censurate per la Consulta non ha, di per sé, alcuna diretta incidenza né sulla prevenzione di illeciti, né sulla identificazione di chi è alla guida di un veicolo, potendo rilevare, ai sensi dell’art. 196 c.d.s., solo ai fini della identificazione del soggetto solidalmente responsabile con il conducente, senza, quindi, che ciò attenga alle esigenze di tutela della sicurezza pubblica.

Alla luce della palese estraneità delle disposizioni censurate agli ambiti e alle finalità del d.l. n. 113/2018, è stato ritenuto che le prime presentino il carattere di norme “intruse”, con riguardo tanto all’oggetto della disciplina, quanto alla ratio complessiva del provvedimento di urgenza, quanto, infine, all’esigenza di coordinamento rispetto alle materie “occupate” dall’atto di decretazione (sentenza n. 247/2019).

Le norme dichiarate incostituzionali

Pertanto, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 93, c. 1-bis e 7-bis, c.d.s., introdotti dall’art. 29-bis del d.l. n. 113 del 2018, come convertito.

L’illegittimità consequenziale dei c. c. 1-ter, 1-quater e 7-ter dell’art. 93 c.d.s.

In considerazione della riscontrata violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost. e della stretta connessione tra le disposizioni censurate e le altre inserite nell’art. 93 c.d.s. dal medesimo art. 29-bis, è stata dichiarata, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dei c. 1-ter, 1-quater e 7-ter dell’art. 93 c.d.s.

L’inefficacia di ulteriori disposizioni

La caducazione del complesso delle previsioni aggiunte nel corpo del medesimo art. 93, secondo i giudici di legittimità, è idonea a rendere non operative, per il periodo della loro vigenza, le modifiche apportate dall’art. 29-bis del d.l. n. 113/2018 (come convertito), agli artt. 132, c. 1, periodo finale, e 5, e 196, c. 1, c.d.s., nonché la previsione introdotta dal d.l. n. 76/2020 (come convertito) nell’art. 93, c. 1-quinquies, c.d.s.

Disposizioni, queste ultime, la cui efficacia presuppone la vigenza del divieto e delle relative sanzioni contenuti nelle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime.

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