Penale

Violenza sulle donne, cambio di passo del governo

Interventi correttivi utili e necessari solo se verranno associati all'autentica prevenzione: quella culturale ed educativa, a cominciare dalle scuole

Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare” (Seneca)

Con riferimento alla citazione di Seneca, misure e pene più severe da sole non bastano a indicarci con precisione la rotta da seguire nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno della violenza, meglio, delle violenze sulle donne.

Il concetto della pena come deterrente, per essere in linea con il dettato costituzionale (articolo 27), in funzione rieducativa, dovrebbe essere correlato con percorsi di recupero che favoriscano la resipiscenza del condannato.

Un passo, seppur timido, è stato fatto, con la modifica degli obblighi nei confronti del condannato affinché possa/voglia accedere alla sospensione condizionale della pena, si stabilisce, infatti, che essa è subordinata non solo alla mera partecipazione a specifici percorsi di recupero, ma che è necessario anche il superamento degli stessi con esito favorevole accertato dal Giudice.

Il cambio di prospettiva dovrebbe riguardare anche, e forse soprattutto, l’intervento sulle cause da cui generano le violenze. A tal fine gli strumenti della formazione e dell’educazione improntate sul rispetto della persona, cominciando dalle scuole di ogni ordine e grado, potrebbero rivelarsi fondamentali nell’ambito della prevenzione dei reati contro le donne.

Altre misure concomitanti potrebbero consistere nell’implementazione dell’assistenza psicologica diffusa sul territorio in sinergia con i servizi istituzionali e le strutture associative del privato sociale.

Varato il 7 giugno dal Consiglio dei ministri il DDL sulla violenza di genere e domestica è composto da 15 articoli, gli obiettivi sono quelli della prevenzione di fatti più gravi, come appunto i femminicidi – nel 2023 sono già a quota 48 – in presenza di determinati “campanelli d’allarme”; unitamente alla protezione della vittima sin dal momento della denuncia.

Il provvedimento prevede:

1. L’ampliamento dei reati interessati dall’ammonimento

Con il provvedimento viene potenziato il campo di applicazione dell’ammonimento del Questore, il c.d. ‘cartellino giallo’, al fine di garantire una tutela più tempestiva e anticipata rispetto alla definizione dei processi penali, ampliando il novero dei c.d. ‘reati-spia o sentinella’, quali indicatori di violenza di genere, che si consumano nel contesto delle relazioni familiari ed affettive (presenti e passate). Tale misura preventiva, già prevista per tutelare le vittime di violenza domestica e stalking, viene estesa ai ‘reati spia’: lesioni personali, violenza sessuale, violenza privata, minaccia grave, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, violazione di domicilio.

Previsto anche l’aggravamento di pena quando i reati di violenza domestica o contro le donne vengono commessi da un soggetto che aveva già ricevuto l’ammonimento, anche se la persona offesa è diversa da quella che aveva inizialmente denunciato.

Per la richiesta di revoca dei provvedimenti, i soggetti ammoniti dovranno aspettare almeno tre anni e frequentare specifici percorsi di recupero, ottenendo valutazioni positive.

2. Estensione delle misure di prevenzione

Il disegno di legge prevede che le misure di prevenzione – già vigenti per il reato di atti persecutori (stalking) in base alla L. n. 161/2017 e alla L. n. 69/2019 “Codice rosso”, art. 9 co. 4 e 5 – potranno essere applicate anche agli indiziati di reati legati alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

Si prevede, infatti, che la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e l’obbligo o divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province, oppure nel comune di residenza o di dimora abituale, previste dal Codice antimafia, possano trovare applicazione nei casi di tentato omicidio; lesioni personali gravi e gravissime, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, violenza sessuale.

“La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza sarà applicata agli indiziati di questi gravi reati con modalità di controllo elettroniche che ne richiedono il consenso. Nel caso in cui tale consenso sia negato, la durata della misura di prevenzione non potrà esser inferiore a due anni e il soggetto dovrà presentarsi periodicamente all’autorità di pubblica sicurezza. – chiarisce il Governo in una nota – Inoltre, sarà obbligatorio per il Tribunale (attualmente si tratta di una facoltà) imporre agli indiziati di questi reati il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle vittime, e l’obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e dalle vittime, prevedendo particolari modalità nel caso in cui la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro o altre esigenze”.

Tuttavia, il Tribunale, in attesa dell’emissione della sorveglianza speciale, ove sussistono motivi di particolare gravità, può disporre d’urgenza, in via temporanea, il divieto d’avvicinamento le cui violazioni saranno punite con la reclusione da 1 a 5 anni e sarà consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza.

3. Il braccialetto elettronico e le altre misure cautelari

Si estendono al tentato omicidio e alla deformazione dell’aspetto della persona medianti lesioni permanenti al viso (se commessi in danno del prossimo congiunti o del convivente), le fattispecie di reato per le quali è consentita l’applicazione della misura dell’allontanamento associato al controllo tramite il braccialetto elettronico, unitamente alla prescrizione di mantenere una distanza non inferiore a 500 metri dalla casa familiare o da altri luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

La misura cautelare in carcere è prevista non solo in caso di violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari, ma anche nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari o con le misure di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima di violenza.

4. Maggiore rapidità dei processi

Nel pacchetto delle misure è inclusa quella di velocizzare gli iter procedimentali, anche nella fase cautelare, il P.M. deve decidere se richiederle entro 30 giorni dall’scrizione dell’indagato nel registro delle notizie di reato, e, nel contempo, ampliando le fattispecie per le quali è assicurata priorità.

Tra queste sono incluse: costrizione o induzione al matrimonio, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, stato di incapacità procurato mediante violenza, lesione personale, in alcune ipotesi aggravate (per esempio quando il fatto è commesso contro i genitori, i figli o i coniugi/partner). Il Giudice ha il limite di 30 giorni per metterle in atto.

5. Inasprimento delle pene e arresto in “flagranza differita”

È previsto un aumento di pena, con procedibilità d’ufficio, per i soggetti già raggiunti dal provvedimento amministrativo di ammonimento. Viene inserita la reclusione da 1 a 5 anni per chi contravviene al divieto di avvicinamento.

Per quanto riguarda la violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, sono previste pene più severe. Si va dai 6 mesi a 3 anni di reclusione, con l’arresto obbligatorio in flagranza.

Inoltre, viene introdotto l’arresto in “flagranza differita” per chi sarà individuato, in modo inequivocabile, quale autore di condotte perseguibili (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, maltrattamenti in famiglia o atti persecutori).

Ciò sarà possibile sulla base di documentazione video-fotografica, o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica. L’arresto, però, deve essere effettuato non oltre il tempo necessario all’identificazione del responsabile ed entro le 48 ore dal fatto.

6. Informazione ed obblighi di comunicazione alla persona offesa dal reato

La previsione dell’immediata comunicazione di tutte le notizie afferenti alle misure cautelari disposte nei confronti dell’autore del reato viene estesa alle vittime di violenza domestica o di reati contro le donne.

Riguardo, in particolare, alla custodia cautelare anche quelle relative all’evasione, la scarcerazione o la volontaria sottrazione all’esecuzione della misura.

Si prevede, inoltre, che l’autorità giudiziaria ha l’obbligo di comunicare al questore i provvedimenti in merito all’estinzione, inefficacia, revoca o sostituzione con altre meno afflittive, delle misure cautelari coercitive; ciò al fine di demandare allo stesso questore le valutazioni per l’adozione delle misure di prevenzione.

7. Risarcimento alla persona offesa

È previsto un risarcimento del danno a titolo di provvisionale, quale ristoro anticipato, a fronte dello stato di bisogno dei beneficiari e senza la necessità di produzione della sentenza di condanna; a favore della vittima del reato, oppure, in caso di morte, a favore degli aventi diritto, come conseguenza dei delitti commessi dal coniuge, anche se separato o divorziato, oppure da persona legata alla persona offesa da relazione affettiva.

>> Ascolta le novità del ddl in formato audio con il podcast di Laura Biarella:

Diritto penale e processo, Direttore scientifico: Spangher Giorgio, Ed. IPSOA, Periodico. Mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina - La Rivista segue l'evoluzione del diritto penale sostanziale e processuale.
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