Sequestro preventivo: la procura speciale al difensore del terzo interessato non richiede formule sacramentali
La procura di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità, a norma dell'art. 100 c.p.p., non richiede l'adozione di formule sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione della volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura.
E' quanto emerge dalla sentenza della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 13 giugno 2023, n. 25376 (testo in calce).
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Il caso vedeva la Corte d'appello di Catania dichiarare inammissibile una impugnazione proposta da un avvocato, quale difensore di terzi interessati, rilevando la mancanza della necessaria procura speciale, ai sensi dell'art. 122 c.p.p.
Secondo i giudici del merito, il legale, sebbene si fosse sempre qualificato come difensore di fiducia, non aveva mai documentato detta qualità, tanto che nel giudizio di primo grado veniva sempre indicato come difensore d'ufficio del solo preposto, mentre i terzi interessati non risultavano assistiti da alcun legale, essendo rimasti assenti.
Per consolidata giurisprudenza, la procura speciale ex art. 100 c.p.p., non si differenzia per funzione, contenuto e tantomeno per formule sacramentali dalla nomina ex art. 96 c.p.p., del difensore dell'imputato, con la conseguente necessità di interpretare il contenuto dell'atto alla luce della chiara manifestazione di volontà del terzo interessato (Cass. pen., Sez. Un., 30 ottobre 2014, n. 47239).
Analogamente si è affermato che, in tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, la procura speciale, di cui deve essere nominato il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 c.p.p., deve contenere la chiara manifestazione della volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura, senza che sia necessaria l'adozione di formule sacramentali (Cass. pen., Sez. VI, 12 dicembre 2013, n. 1286).
Infatti, la procura in oggetto riguarda il procedimento e non singoli atti, come si desume dal testo dell'art. 100, comma 3, c.p.p., il quale prevede che la procura speciale si presume conferita solo per un determinato grado del processo quando dall'atto non è espressa una diversa volontà, affermazione che non avrebbe senso se riferita ad una procura per singoli e specifici atti (Cass. pen., Sez. II, 21 novembre 2006, n. 41243).
Nella fattispecie, la procura depositata in atti presentava tutti i requisiti richiesti dall'art. 100 c.p.p., e, inoltre, era espressamente riferita anche ai successivi gradi di giudizio, sicché doveva ritenersi l'erronea dichiarazioni di inammissibilità pronunciata sulla carenza di procura.