Procedura civile

Mediazione e gratuito patrocinio: le novità sugli onorari

Fissati i criteri per la determinazione, la liquidazione e il pagamento dei compensi dell’avvocato (D.M. Giustizia 1° agosto 2023)

Il decreto ministeriale 1° agosto 2023 regola le modalità di presentazione dell’istanza e l’ importo degli onorari dovuti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio gratuito nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita.

Per incentivare il ricorso alla mediazione e alla negoziazione assistita, la Riforma Cartabia ha riconosciuto con certezza il diritto della parte al gratuito patrocinio, a prescindere dal fatto che la procedura stragiudiziale sia seguita o meno dall’introduzione di un giudizio.

Il D.M. Giustizia 1° agosto 2023 (testo in calce), pubblicato in Gazzetta il 7 agosto 2023, ha dato ulteriore concretezza a tale diritto, fissando i criteri per la determinazione, la liquidazione ed il pagamento dei compensi dell’avvocato.

In caso di conclusione con un accordo delle procedure di mediazione o di negoziazione assistita l’avvocato ha diritto al compenso nella misura prevista dal decreto parametri all’art. 20 comma 1 bis, ridotto della metà.

L’istanza di conferma dell’ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato deve essere presentata tramite piattaforma accessibile, con SPID o CIEId almeno di livello due e CNS, dal sito giustizia.it e dovrà contenere: gli estremi identificativi del COA che ha ammesso la parte al patrocinio a spese dello stato, le generalità della parte assistita, il valore e la data di sottoscrizione dell’accordo sulla base del quale è stato calcolato il compenso, l’indicazione della materia, il numero del procedimento di mediazione o gli estremi della ricevuta di trasmissione sulla piattaforma del Consiglio Nazionale Forense dell’accordo di negoziazione, e la dichiarazione di volontà del richiedente di avvalersi del credito di imposta o in alternativa, del pagamento.

All’istanza andranno anche allegate la parcella pro forma per le prestazioni svolte e la dichiarazione della parte ammessa al patrocinio in ordine alla permanenza al momento dell’accordo delle condizioni d’ammissione al beneficio.

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Una prima verifica sull’istanza presentata dall’avvocato avviene da parte del Consiglio dell’Ordine.

Se il COA riscontra l’assenza dei presupposti per l’ammissione, comunica al richiedente il diniego di adozione della delibera di congruità, annotando sulla piattaforma l’esito negativo della domanda.

In caso contrario, il COA verifica la corrispondenza tra il valore dichiarato nell’accordo ed il valore del compenso indicato nell’istanza di conferma e dimezzato in base all’articolo 4 e appone il visto, adottando la delibera di congruità e annotandola nella piattaforma.

A questo punto scatta una seconda verifica da parte del Ministero, il quale può sempre ritenere insussistenti i presupposti per l’ammissione al patrocinio, dandone comunicazione al COA per gli adempimenti di competenza.

In caso di esito positivo della verifica da parte del Ministero, il Capo dipartimento per gli affari di giustizia convalida la delibera di congruità del COA, riconoscendo il compenso all’avvocato, che ne riceve comunicazione.

Dopo la comunicazione della convalida della delibera di congruità l’avvocato deve emettere fattura elettronica. Se ha optato per il pagamento dell’importo, la fattura elettronica sarà intestata al Ministero e completa di codice IPA.

Il Ministero emetterà il mandato di pagamento nell’ambito delle risorse iscritte nell’apposito capitolo di bilancio del Ministero della Giustizia.

Se invece l’avvocato ha optato per il credito di imposta, dovrà emettere fattura elettronica e presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta, a pena di inammissibilità, tra il 1° gennaio e il 31 marzo, oppure tra il 1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.

Il credito di imposta sarà utilizzabile in compensazione tramite modello F24, presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle Entrate.

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