Società, Banca e Impresa

Estinzione anticipata del finanziamento: il consumatore ha diritto al rimborso dei costi

Nulla la clausola che esclude il rimborso perché determina uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (Cassazione n. 25977/2023)

Nel lontano 2007, un privato conclude un contratto di finanziamento con un istituto di credito e lo estingue anticipatamente, ma non ottiene la restituzione dei costi non maturati. Pertanto, agisce in giudizio contro la banca, atteso che la disposizione del testo unico bancario, vigente all’epoca della conclusione del contratto, prevedeva il diritto del consumatore ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR (art. 125 TUB). Successivamente, è stato introdotto un nuovo articolo nel TUB, a mente del quale il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte (art. 125 sexies TUB).

Tuttavia, in primo e secondo grado, i giudici di merito ritengono non applicabile né la disposizione vigente all’epoca di conclusione del contratto (art. 125 TUB), stante la mancata adozione della norma secondaria da parte del CICR, né quella successiva (art. 125 sexies TUB), poiché entrata in vigore dopo la conclusione del contratto.

La Corte di Cassazione, Sezione II, con l’ordinanza del 6 settembre 2023, n. 25977 (testo in calce), considera errata l’interpretazione dei giudici di merito.

Dopo aver ricostruito il quadro normativo, sia eurounitario che interno, passando dalla sentenza Lexitor del 2019, alla decisione della Consulta del 2022, i giudici di legittimità enunciano il seguente principio: «[…] in caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento».

Inoltre, gli ermellini chiariscono che è vessatoria e, quindi, affetta da nullità, la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, giacché cagiona a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (art. 33 Codice del Consumo).

Sommario

La vicenda

Nel 2007, un privato conclude un contratto di finanziamento con un istituto di credito tramite un intermediario e lo estingue anticipatamente nel 2010. L’uomo evoca in giudizio la banca al fine di ottenere la ripetizione dei costi non maturati in relazione all’adempimento ante tempus del contratto; in particolare, si tratta di costi consistenti in commissioni e in oneri assicurativi. In primo e secondo grado, la domanda attorea viene rigettata. Il giudice di merito, infatti, ritiene non applicabile la disposizione del testo unico bancario nel testo vigente all’epoca, che attribuiva al consumatore il diritto alla riduzione dei costi complessivi in caso di estinzione anticipata del contratto di mutuo in quanto essa rinviava al CICR le modalità (art. 125 d.lgs. 385/1993). Tuttavia, mancando la norma attuativa, non era possibile procedere ad alcuna riduzione.

In particolare, secondo il giudice del gravame non erano applicabili:

  • né l’art. 125 sexies TUB sul rimborso anticipato, in quanto introdotto solo nel 2010,
  • né l’art. 33 lett. g) Codice del Consumo (secondo cui è presuntivamente vessatoria la clausola che consenta al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto); la disposizione non è applicabile dal momento che il recesso è stato esercitato dal consumatore e non dal professionista.

Si giunge così in Cassazione.

Premessa: il contratto di credito al consumo e il rimborso anticipato

Il credito al consumo è il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria (art. 121 c. 1 lett. c) TUB).

Il costo totale del credito indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza (art. 121 c. 1 lett. e) TUB). Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte (art. 121 c. 2 TUB).

In materia di credito al consumo:

  • l’art. 125 TUB, nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, che il consumatore avesse diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.
  • l’art. 125 sexies TUB, attualmente vigente, dispone che il consumatore possa estinguere anticipatamente il contratto e, in tal caso, abbia diritto alla riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito (escluse le imposte) in misura proporzionale alla vita residua del contratto. I contratti di credito devono indicare i criteri per la suddetta riduzione e, in particolare, se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito.

I costi recurring e up-front: interventi della Corte UE, del legislatore e della Consulta

Preme ricordare che, nella prassi, si distinguono due tipologie di costi:

  • i costi ricorrenti (o recurring) sono i costi dipendenti dalla durata del contratto e che maturano nel corso del rapporto (come i premi assicurativi);
  • i costi up-front (costi “anticipati”) sono indipendenti dalla durata del contratto e finalizzati alla concessione del prestito, integralmente esauriti prima della eventuale estinzione anticipata (si pensi alle spese di istruttoria o alle commissioni)1.

Quando si parla di diritto di rimborso a favore del consumatore occorre chiarire a quali costi esso si riferisca. Nei primi anni di applicazione dell’art. 125 sexies c. 1 TUB l’interpretazione prevalente riferiva la riduzione dei costi, conseguente al rimborso anticipato, alle sole voci soggette a maturazione nel tempo (costi recurring), con esclusione dei costi afferenti alle attività finalizzate alla concessione del prestito (costi up-front). Come vedremo nei paragrafi successivi, la Corte di Giustizia UE, nel 2019, ha previsto che il diritto alla riduzione debba avere ad oggetto «il costo totale del credito» e non solo i costi recurring. Successivamente, nel 2021, è intervenuto il legislatore italiano e nel 2022 la Consulta.

Ciò premesso veniamo alla fattispecie oggetto di scrutinio.

Il diritto del consumatore alla riduzione dei costi

Il ricorrente lamenta che la sentenza gravata non abbia applicato l’art. 125 TUB – nel testo vigente all’epoca della conclusione del contratto – sol perché non erano state adottate le modalità attuative da parte del CICR. Secondo le difese svolte dall’uomo, la disposizione in parola è completa nella sua portata applicativa e può applicarsi al caso in esame.

La Suprema Corte considera fondata la doglianza.

I giudici di merito hanno ritenuto di non applicare né il vecchio art. 125 TUB, stante la mancata delibera del CICR, né il vigente art. 125 sexies TUB, in quanto entrato in vigore dopo la conclusione del contratto di finanziamento. Ebbene una siffatta interpretazione è errata in quanto confliggente:

  • con la normativa comunitaria e con quella interna che garantiscono il diritto alla riduzione del costo del credito,
  • con la giurisprudenza interna e comunitaria che offre ampia tutela al consumatore nel credito al consumo sia nella fase di formazione del rapporto sia di attuazione e, infine, di adempimento anticipato.

Le direttive comunitarie sul credito al consumo e la sentenza Lexitor

In materia di credito al consumo si sono succedute diverse direttive comunitarie:

a) direttiva n. 87/102/CEE e direttiva 90/88/CEE (ambedue recepite con la legge 142/1992),

b) direttiva 2008/48/CE (che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE).

La normativa comunitaria vigente all’epoca dei fatti (sub a) prevede che il consumatore abbia la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito e, quindi, abbia diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito (art. 8 direttiva n. 87/102/CEE).

La direttiva più recente (sub b), che ha abrogato la precedente, mira a realizzare una piena armonizzazione al fine di garantire a tutti i consumatori un livello equivalente di tutela dei loro interessi. È previsto il diritto del consumatore di adempiere ante tempus al contratto di credito e di ottenere una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto (art. 16 direttiva 2008/48/CE). La disciplina prevede, altresì, il diritto ad un equo indennizzo per chi ha erogato il credito, in ragione dei costi collegati al rimborso anticipato del credito sempre che esso abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso.

Sull’interpretazione del mentovato art. 16 della direttiva è intervenuta la Corte di Giustizia UE con la nota sentenza Lexitor (sent. 11.09.2019 nella causa C-383/18), statuendo quanto segue:

  • «L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

La citata pronuncia chiarisce che «l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca; inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito».

Semplificando, secondo la sentenza Lexitor, il diritto alla riduzione non riguarda solo i costi ricorrenti (recurring) – legati alla durata del contratto – ma anche i costi anticipati (up-front).

Il diritto bancario oggi: aspetti sostanziali e processuali, di Aratari Francesco, Romano Guido, AA.VV., IPSOA. Il volume affronta tutte le problematiche connesse al diritto bancario, analizzando, per ciascun argomento ed in una ottica eminentemente operativa, la dottrina e la giurisprudenza ad esso relativo.
Scarica l'estratto gratuito

L’intervento del legislatore sul TUB e la pronuncia della Consulta

Come abbiamo visto la sentenza Lexitor, nel 2019, ha chiarito che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato, include tutti i costi posti a suo carico.

Nel 2021, il legislatore italiano è intervenuto con l’art. 11 octies d.l. 73/2021 (cosiddetto decreto sostegni bis, convertito con legge 106/2021), modificando l’art. 125 sexies TUB:

  • il primo comma (lett. c) è stato riformulato in termini strettamente “fedeli” alla sentenza Lexitor;
  • il secondo comma ha limitato l’applicazione della nuova disposizione ai contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della legge 106/2021, mentre per quelli conclusi precedentemente ha stabilito che «continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125 sexies TUB e “le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

In buona sostanza, il legislatore ha recepito il principio espresso dalla sentenza Lexitor, ma ne ha limitato «l’efficacia nel tempo ai soli contratti successivi all’entrata in vigore della legge (25 luglio 2021) e mantenendo al contempo fermo lo status quo ante – e quindi la ripetibilità dei soli costi [recurring] non maturati – per i contratti anteriori al 25 luglio 2021». Infatti, il secondo comma rimanda alle norme secondarie, limitatamente al precedente art. 125 sexies e, in particolare, alle norme secondarie vigenti al momento della conclusione dei contratti. Si tratta delle norme che esplicitano che il diritto alla riduzione si riferisce ai costi recurring non maturati.

Nel 2022, la Corte Costituzionale (sent. 263/2022) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 octies comma 2 d.l. 73/20212 limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia», in quanto la disposizione limitava il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata solo ad alcuni tipi di costi sostenuti per il finanziamento.

Dopo aver chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale, torniamo alla decisione.

La tutela del contraente debole

Nel contratto di credito al consumo, il consumatore è il contraente debole, ossia la parte contrattuale che si trova in una condizione di inferiorità rispetto al professionista:

  • sia per il potere di negoziazione
  • sia per il livello di informazione.

La sentenza gravata appare in contrasto con il disposto dell’art. 125 TUB, nel testo applicabile ratione temporis, nonché con la giurisprudenza in materia di diritti del consumatore. Infatti, la decisione impugnata priva il consumatore di una tutela effettiva sulla base dell’inesistenza di una norma secondaria (la delibera del CICR) che ha carattere meramente integrativo della norma primaria. Secondo i giudici di legittimità, il consumatore non può essere privato del suo diritto alla riduzione dei costi sostenuti. È pur vero che le direttive europee hanno efficacia diretta solo verticale e non possono essere invocate alle controversie tra privati, nondimeno il giudice di merito è tenuto ad interpretare la disciplina interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo.

I giudici di legittimità richiamano la giurisprudenza della Corte di Giustizia e ricordano che le direttive in materia di credito al consumo vanno interpretate non solo in base al tenore letterale ma anche all’obiettivo perseguito. In particolare, con la sentenza Lexitor, la Corte UE ha affermato che l’art. 16 della direttiva 2008/48, nel sostituire l’espressione generica di “equa riduzione” della disciplina precedente (art. 8 direttiva 87/102/CEE) con “riduzione del costo totale del credito” comprensiva di interessi, ha attribuito maggiore concretezza al diritto di rimborso del consumatore.

In seguito alla disamina della normativa, sia europea che interna, emerge come il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato non sia estraneo alla disciplina antecedente all’entrata in vigore dell’art. 125 sexies TUB.

Nullità della clausola che escluda il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata

Il ricorrente, con la seconda doglianza, lamenta la nullità della clausola che consenta al mutuante di trattenere, in caso di estinzione anticipata, le commissioni finanziarie ed il costo dell'assicurazione. Infatti, una clausola simile determina un significativo squilibrio del sinallagma contrattuale a carico del consumatore.

I giudici di legittimità considerano fondata la censura.

È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di adempimento anticipato del contratto di finanziamento poiché pone a carico del consumatore uno squilibrio del contratto. Il codice del consumo definisce vessatorie proprio le clausole che, malgrado buona fede, determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (art. 33 c. 1 d.lgs. 206/2005). L’intervento equilibratore del giudice, previsto anche d’ufficio, deve tenere conto del sinallagma contrattuale onde evitare che il contratto rimanga senza causa. Ciò premesso, escludere il diritto al rimborso dei costi sostenuti in caso di adempimento ante tempus cagiona uno squilibrio tra le parti, poiché consente al soggetto finanziatore di trattenere delle somme che sono parametrate all’intera durata del contratto, nonostante la prestazione sia limita ad un arco di tempo più ristretto (Cass. 19565/2020). Stante la natura abusiva della clausola, il giudice ha il dovere di rilevarne la nullità, anche d’ufficio.

Conclusioni: i principi di diritto

Dopo un’ampia disamina sulla normativa europea e nazionale, la Suprema Corte accoglie il ricorso, cassa con rinvio al Tribunale in persona di altro magistrato che applicherà i seguenti principi di diritto:

  • «L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D.Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento».
  • «È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33». 
One LEGALE | Experta Contratti Ti guida nella redazione del contratto e nella valutazione delle clausole e degli impatti attraverso: guide pratiche civili e fiscali, clausole, codice commentato, quesiti, riviste, formule e news a cura dei migliori esperti.

[1] Per la distinzione tra costi recurring e costi up-front vedasi il punto 9.3 della sentenza 263/2022 della Corte Costituzionale.

[2] L’art. 11 octies c. 2 d.l. n. 73/2021 dispone quanto segue:

L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

Novità editoriali

Vedi Tutti
Massimario delle operazioni societarie e degli enti non profit
Risparmi 5% € 170,00
€ 161,50
Le Società
Risparmi 20% € 305,00
€ 244,00
Manuali notarili - Le società di capitali e le cooperative
Risparmi 30% € 150,00
€ 105,00
Le società di persone
Risparmi 30% € 100,00
€ 70,00
Atti societari - Formulario commentato
Risparmi 30% € 165,00
€ 115,50
Gli oggetti delle Società
Risparmi 30% € 80,00
€ 56,00
ilQG - Il Quotidiano Giuridico
Risparmi 52% € 250,00
€ 118,80
Codice delle Società
Risparmi 30% € 190,00
€ 133,00

Codici e Ebook Altalex Gratuiti

Vedi tutti