Il ricorso sistematico al difensore d’ufficio immediatamente reperibile viola il diritto di difesa
Integra violazione del diritto di difesa il ricorso a più sostituzioni d'ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p. in luogo della nomina di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p., con conseguente nullità assoluta (Cassazione penale, sentenza n. 37438/2023 - testo in calce).
Il fatto
Un imputato, condannato nei due gradi di giudizio per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, interponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado deducendo, fra l’altro, violazione di legge in relazione alle modalità di nomina del difensore di ufficio.
In particolare, la difesa del ricorrente rappresentava che, a seguito della rinuncia al mandato difensivo del difensore di fiducia nel corso del dibattimento di primo grado, il Tribunale aveva provveduto con nomine provvisorie ex art. 97 comma 4 c.p.p. per le udienze successive sino all’udienza conclusiva del giudizio; e che, nonostante l’eccezione sollevata con l’atto d’appello, la Corte territoriale avesse escluso la ricorrenza di una nullità.
Diritto penale e processo, Direttore scientifico: Spangher Giorgio, Ed. IPSOA, Periodico. Mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina - La Rivista segue l'evoluzione del diritto penale sostanziale e processuale. Scarica gratuitamente un numero omaggio |
La sentenza
Con la pronuncia in esame la Corte ha stigmatizzato l’irregolarità dell’iter processuale non avendo il tribunale proceduto alla tempestiva nomina di un nuovo difensore dell'imputato ai sensi del comma 1 dell'art. 97 c.p.p., a seguito della rinuncia dell'originario difensore di fiducia.
Ha sottolineato, sulla scia di precedenti pronunce di legittimità che già avevano enunciato la differenza tra la nomina del difensore d’ufficio ai sensi del comma 1 e quella ai sensi del comma 4, come quest’ultima costituisca un'eventualità episodica e temporanea, legata a specifiche contingenze, ma non possa tradursi in una situazione permanente, pena la violazione del diritto di difesa.
La Corte ha evidenziato, a riguardo, come la circostanza che nel caso del sostituto designato d'ufficio, non sia applicabile la previsione dettata dall'art. 108 c.p.p. relativa al termine a difesa, sia la prova della temporaneità di quella sostituzione, a fronte della persistenza dell'incarico del difensore di fiducia o di ufficio nominato ex art. 97 comma 1 c.p.p.
A nulla rileva il fatto che il difensore rinunciatario (o revocato) sia onerato della difesa fino alla nomina del nuovo difensore di fiducia o d’ufficio ex art. 97 comma 1 c.p.p. poiché quello che conta è l’effettività del diritto di difesa che deve essere assicurata all’imputato che sia rimasto privo del difensore con la concomitante nomina di un difensore d’ufficio ex art. 97 comma 1 c.p.p. e la concessione allo stesso del termine a difesa eventualmente richiesto.
L’efficacia differita della rinuncia o della revoca non può, infatti, essere rimessa alla volontà del Giudice – che, pertanto, quando abbia notizia della rinuncia al mandato deve provvedere alla tempestiva nomina di un nuovo difensore d’ufficio ex art. 97 comma 1 c.p.p. - ma serve ad assicurare il fisiologico svolgimento del processo fintanto che il nuovo difensore non abbia assunto il pieno esercizio della difesa e non sia decorso l’eventuale termine a difesa richiesto.
Sulla scorta di tali argomentazioni la Sezione assegnataria del ricorso ha disposto l’annullamento con rinvio delle sentenze emesse nei due gradi di giudizio rilevando come la fase processuale del giudizio di primo grado si fosse svolta in assenza della nomina di un nuovo difensore, a fronte della rinuncia di quello di fiducia tale da determinare la nullità dell’intero processo.