Penale

Guida in stato di ebbrezza: quando si configura la particolare tenuità?

Non si può escludere la causa di non punibilità solo perchè è contestata l'aggravante dell'orario notturno, senza valutare la pericolosità del contesto in relazione al dato temporale

L’assenza dei presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, dev’essere motivata con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, tali da generare un contesto di pericolo significativo in termini di non esiguità, e non con riguardo alla mera integrazione degli elementi che compongono la condotta tipica ovvero la circostanza aggravante dell’averla tenuta dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (Cassazione penale, sentenza n. 31843/2023 - testo in calce).

Sommario

Diritto penale e processo, Direttore scientifico: Spangher Giorgio, Ed. IPSOA, Periodico. Mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina - La Rivista segue l'evoluzione del diritto penale sostanziale e processuale.
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Il fatto

La sentenza muove dal ricorso dell’imputato, condannato nel giudizio di merito per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravata dalla circolazione in orario notturno.

La difesa del ricorrente articolava plurimi motivi, contestando la regolarità dello strumento utilizzato per l’esecuzione dell’alcoltest, la mancata conversione della pena, la mancata concessione della sospensione condizionale e, per quel che maggiormente interessa, il diniego della particolare tenuità del fatto in ragione della mera sussistenza degli elementi integrativi del reato (lo stato di alterazione emergente dal tasso alcolemico riscontrato, 0,85 g/l, e dai relativi elementi sintomatici, occhi lucidi e alito alcolico), oltre che della circostanza aggravante della circolazione in orario notturno, a fronte dell’assenza di circostanze tali da far propendere per una non particolare tenuità del pericolo ricollegate alle concrete modalità di guida e alle relative circostanze di contesto.

La non punibilità per tenuità del fatto

Come noto, la disposizione normativa che prevede la non punibilità per tenuità del fatto persegue finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio.

Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa di tutte le peculiarità della fattispecie concreta poichè non esiste un’offesa tenue o grave in chiave archetipica ma è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore, tanto che quando la norma si riferisce testualmente alle modalità della condotta, essa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.

La valutazione sulla particolare tenuità del fatto richiede l’analisi e la considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza rispetto alle quali nessuna precostituita preclusione categoriale è consentita, dovendosi invece compiere una valutazione mirata sulla manifestazione del reato e sulle sue conseguenze: quelli testè menzionati sono principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. Un, sent. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594) di cui la giurisprudenza ha fatto costante applicazione. Si vedano, fra le tante:

  • Cass. Pen., Sez. IV, sentenza 25 marzo 2019 n. 12863 con cui la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del PM ritenendo che l’impugnata sentenza avesse fatto buon governo dei principi laddove aveva dato conto della limitata incidenza dell’entità del tasso alcolemico sulla persona dell’imputato che, ad esclusione degli occhi lucidi e del forte alito vinoso, non presentava ulteriori e più importanti segni di ebbrezza, del fatto che gli operanti non avevano segnalato comportamenti di guida inadeguati, nè difficoltà a parlare nè, ancora, incertezze nei movimenti sicchè, il Giudice aveva reputato “davvero tenue il pericolo conseguente, nella specie, all’assunzione di alcool”. E, correttamente riportandosi ai canoni dell’articolo 133 c.p., valutata la condotta dell’imputato antecedente e susseguente al reato, l’aveva reputata corretta ed incensurabile;
  • Cass. Pen., Sezione IV, sentenza 30 ottobre 2019 n. 44171; che ha ritenuto sussistente il difetto di motivazione da parte del giudice di merito che aveva negato la particolare tenuità del fatto;
  • Cass. Pen., Sez. IV, sentenza 3 dicembre 2018, n. 54018 secondo cui “L’elevato tasso alcolemico rilevato nel sangue non è sufficiente ad escludere l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (Nella fattispecie i giudici di merito avevano negato l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p., perché il valore del tasso alcolemico riscontrato era molto al dì sopra dei valori soglia minimi, tanto da integrare la fattispecie di cui all’art. 186, comma 2, n. 3, cod. strad. Secondo gli Ermellini tale decisione, parametrando i valori del tasso alcolemico ai minimi assoluti anziché al valore minimo dell’autonoma fattispecie contravvenzionale contestata, ha erroneamente applicato il principio secondo cui la causa di non punibilità in oggetto, in quanto configurabile, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma, in relazione ad ogni fattispecie criminosa, è applicabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tasso alcolemici accertati (Cass. pen., Sez. Un., 25 febbraio 2016, n. 13681);
  • Cass. Pen., Sez. IV, sentenza 29 marzo 2021 n. 11655 che ha riconosciuto la particolare tenuità nel caso di guida in stato di ebbrezza con tamponamento senza feriti;
  • Cass. Pen., Sez. IV, sentenza 22 maggio 2020 n. 15695 che ha riconosciuto la particolare tenuità nel caso di guida in stato di ebbrezza, di notte con tasso 1,04, senza incidenti e per soggetto senza precedenti;
  • Cass. Pen., Sez. IV, sentenza 30 settembre 2021, n. 35825 che ha dichiarato inammissibile il ricorso del PG avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ragione del fatto di particolare tenuità, trattandosi di soggetto incensurato, non aduso all’assunzione di sostanze alcoliche e pertanto di condotta occasionale e circoscritta, accompagnata da spirito di collaborazione e dalla persistente capacità di autodeterminazione; e sotto diverso profilo, per la particolare tenuità dell’offesa, atteso che non si erano prospettati pericoli concreti per la circolazione ma si era trattato di un controllo routinario senza che risultassero palesate condotte inappropriate o pericolose.

La sentenza

Con la sentenza in esame la Sezione assegnataria del ricorso ha accolto le censure relative alla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto osservando come tale istituto si possa configurare con riferimento a ogni fattispecie criminosa, e pertanto anche con riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, dal momento che la presenza di soglie di punibilità all’interno dell’articolato normativo, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, non è in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità: il giudizio di particolare tenuità deve, infatti, avere riguardo non già agli elementi che integrano la condotta tipica ma alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto e all’esiguità del danno o del pericolo, in quanto è in relazione ad essi che si deve considerare se l’offesa sia particolarmente tenue.

I giudici territoriali, secondo la Corte, non avrebbero fatto corretta applicazione di tali principi poiché non avrebbero verificato se l’imputato aveva generato un contesto significativamente pericoloso, ma avrebbero valorizzato gli stessi elementi integranti la condotta tipica: superamento della soglia minima (0,80 g/l), presenza di tipici sintomi dello stato di ebbrezza, riferimento al mero dato temporale della guida in ora notturna, integrante la circostanza aggravante.

Secondo i giudici di legittimità non si può escludere l’istituto della non punibilità solo per la contestazione della circostanza aggravante, senza che si valuti la pericolosità del contesto in relazione al dato temporale.

Hanno, pertanto, disposto l’annullamento con rinvio per l’applicazione del seguente principio di diritto:

“L’assenza dei presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, dev’essere motivata con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, tali da generare un contesto di pericolo significativo in termini di non esiguità, e non con riguardo alla mera integrazione degli elementi che compongono la condotta tipica ovvero la circostanza aggravante dell’averla tenuta dopo le ore 22 e prima delle ore 7”. 

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