Responsabilità civile

Auto rubata e telesorveglianza satellitare non funzionante: risarcibile il danno da perdita di chance

Nel risarcimento del danno da perdita di chance l’oggetto della pretesa risarcitoria non è il risultato perduto ma la perdita della possibilità di realizzarlo (Cass. n. 24050/2023)

Il proprietario di un’auto conclude un contratto di telesorveglianza satellitare per proteggere il proprio veicolo. La macchina viene rubata e la società risulta inadempiente agli obblighi dedotti in contratto, in quanto omette di informare immediatamente il cliente della sottrazione del mezzo, di denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine, di mappare il percorso del veicolo e di bloccare da remoto il motore. Il malcapitato agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, ma la domanda viene rigettata giacché, secondo i giudici di merito, l’attore non ha dimostrato l’esistenza della possibilità di recuperare l’automobile.

In cosa consiste il danno da perdita di chance e cosa bisogna provare?

La Corte di Cassazione, Sezione III, con l’ordinanza 7 agosto 2023, n. 24050 (testo in calce), ripercorre la nozione di danno da perdita di chance così come ricostruita dalla giurisprudenza di legittimità. Innanzitutto, la chance non costituisce una mera aspettativa di fatto ma integra un’entità patrimoniale a sé stante suscettibile di valutazione autonoma sia sotto il profilo economico che giuridico. La lesione o la perdita della chance si sostanzia nella compromissione della possibilità di conseguire un risultato utile di cui si provi la sussistenza e determina un danno risarcibile, non già ipotetico ed eventuale, ma concreto e attuale. In particolare, la perdita di chance non va confusa con il risultato finale non conseguito, ma consiste nella perdita della possibilità per il danneggiato di conseguire il risultato utile. Secondo gli ermellini, nel caso in esame, il giudice di merito ha errato nel pretendere dall’attore una prova impossibile e inutile. Una volta accertato l’inadempimento della società che ha offerto il servizio di telesorveglianza (inadempimento che ha comportato la perdita di concrete possibilità di recuperare il mezzo), il giudicante avrebbe dovuto liquidare il valore della chance perduta in via equitativa. Infatti, il diritto al risarcimento del danno va commisurato «non già in base alla perdita del risultato, ma alla possibilità di conseguirlo e va stimato con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. in termini più ridotti rispetto al danno da perdita del risultato» (Cass. 29829/2018).

Sommario

dannoeresponsabilità
Danno e Responsabilità Un approfondimento sul tema del Danno alla persona con le opinioni degli esperti.

La vicenda

Il proprietario di un’automobile conclude un contratto di telesorveglianza satellitare con una società del settore al fine di proteggere il proprio veicolo. In particolare, il contratto prevede l’obbligo in capo alla società di informare immediatamente il cliente in caso di furto, di denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine, di mappare il percorso del mezzo al fine di ritrovarlo e di bloccare da remoto il motore. Senonché l’auto del malcapitato viene rubata e mai ritrovata. L’uomo evoca in giudizio la società deducendo che la perdita del mezzo sia avvenuta a causa dell’inadempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. Si precisa che l’auto non era coperta da un’assicurazione contro il furto ma era dotata di questo sistema, il cui scopo precipuo consiste nel rintracciare e recuperare il veicolo. La domanda attorea viene rigettata infatti, pur essendo stato accertato l’inadempimento della società, secondo i giudici di merito, il proprietario del mezzo avrebbe dovuto provare quali chance di recuperare l’auto avrebbe avuto se la convenuta fosse stata adempiente. In difetto di tale prova, non è possibile liquidare neppure in via equitativa il danno da perdita di chance.

Si giunge così in Cassazione. 

Premessa: cos’è la perdita di chance

Il termine chance è francese, letteralmente significa occasione favorevole o probabilità di successo1 e, sotto il profilo etimologico, deriva dal latino “cadentia”, che indica il cadere dei dadi. Si tratta di una situazione orientata al conseguimento di un’utilità caratterizzata da una probabilità di successo.

Il danno da perdita di chance ha origine giurisprudenziale e appare, per la prima volta, in una pronuncia della sezione lavoro (Cass. 6506/1985), che si esprimeva a favore della risarcibilità del danno subito da uno dei partecipanti ad un concorso al quale, dopo aver brillantemente superato la prova scritta, veniva impedita la partecipazione agli orali. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la chance non è un’aspettativa di fatto. Si ricorda che l’aspettativa è la situazione giuridica in itinere in cui si trova il soggetto che non ha attualmente una determinata posizione ma ha una possibilità di acquistarla se si verificherà un determinato evento2.

La giurisprudenza di recente ha offerto un quadro esaustivo sulla natura e sulla nozione di chance (Cass. 6688/2018; Cass. 5641/2018; Cass. 28993/2019). Essa rappresenta un’entità patrimoniale a sé stante suscettibile di valutazione autonoma sia sotto il profilo economico che giuridico. Pertanto, la perdita di chance, ossia la perdita dell’occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, costituisce un danno concreto e attuale (Cass. 2261/2022; Cass. 6485/2021; Cass. 26694/2017; Cass. 29829/2018; Cass. 1752/2005; Cass. 11340/1998; Cass. 2167/1996; Cass. 6506/1985). In particolare, la perdita di chance non va confusa con il risultato finale non conseguito, ma consiste nella perdita della possibilità per il danneggiato di conseguire il risultato utile a causa di un comportamento illecito altrui. Il conseguente diritto al risarcimento del danno deve essere commisurato «non già in base alla perdita del risultato, ma alla possibilità di conseguirlo e va stimato con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. in termini più ridotti rispetto al danno da perdita del risultato» (Cass. 29829/2018). Preme ricordare che la liquidazione in via equitativa del danno non sopperisce alla mancata dimostrazione dell'an debeatur, ma solo alla difficoltà di prova della quantificazione di esso (quantum debeatur). 

Oggetto del risarcimento: non il risultato perduto ma la perdita della possibilità di realizzarlo

Il ricorrente lamenta che la motivazione della sentenza gravata sia contraddittoria, infatti, da una parte riconosce l’esistenza della possibilità (chance) di trovare il veicolo rubato e la perdita della stessa a causa dell’inadempimento della società, ma, dall’altra, pretende la prova della suddetta chance. Inoltre, la Corte d’Appello ha omesso di considerare che la causa del contratto concluso tra attore e convenuta consisteva nel facilitare il ritrovamento dell’auto in caso di furto.

La Suprema Corte considera fondate le doglianze.

Nella fattispecie in esame, la chance non va valutata come la possibilità del ricorrente di ritrovare l’auto rubata, ossia non bisogna considerare il risultato atteso, ma occorre valutare la perdita della possibilità di conseguire il risultato utile.

Cosa significa?

L’oggetto della pretesa risarcitoria non è il risultato perduto (ossia il ritrovamento della vettura) ma la perdita della possibilità di realizzarlo (Cass. 12906/2020; Cass. 5641/2018). Infatti, come abbiamo ricordato in premessa, la chance non è una mera aspettativa di fatto ma costituisce una situazione giuridica autonoma suscettibile di valutazione patrimoniale (Cass. 12906/2020; Cass.7570/2019; Cass. 13489/2018). La perdita di chance è risarcibile come «perdita della seria e consistente possibilità di ottenere un risultato sperato, a condizione che di essa sia provata la sussistenza».

Il danno:

  • non è ipotetico o eventuale, coma accadrebbe se fosse legato al raggiungimento del risultato
  • ma concreto ed attuale, in quanto consistente nella perdita della possibilità di conseguire quel risultato.

In buona sostanza, il danno non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo. La liquidazione del danno da perdita di chance avviene su base equitativa e, in linea generale, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice di merito non illustri il percorso logico attraverso il quale ha ritenuto di liquidare il danno o «avendo pretermesso la dimostrazione della ricorrenza dei fatti costitutivi della fattispecie risarcitoria, [dimostri] di avere travisato la morfologia del danno da perdita di chance».

Nessun automatismo risarcitorio per il danno da perdita di chance

In materia di danno da perdita di chance l’onere probatorio è attenuato rispetto alla fattispecie in cui la parte lamenti di non aver conseguito un determinato bene della vita. Non sussiste alcun automatismo risarcitorio e, pertanto, il giudice di merito nel valutare la condotta illecita del danneggiante deve accertare:

  • la relazione causale tra la condotta del danneggiante (in questo caso, l’inadempimento della società di telesorveglianza) e il danno (la perdita della possibilità di recuperare il veicolo),
  • la dimostrazione di una possibilità apprezzabile di ottenere il risultato atteso sul piano dell’evento di danno.

Ciò premesso, il giudice di merito ha errato nel pretendere dall’attore una prova impossibile e inutile. Infatti, una volta accertato l’inadempimento che ha comportato la perdita di concrete possibilità di recuperare il mezzo, il giudicante avrebbe dovuto liquidare il valore della chance in via equitativa. Infatti, la prova del danno era insita nell’inadempimento della società di telesorveglianza, per come allegato e provato. Invece, la Corte d’Appello ha chiesto all’attore di dimostrare le concrete possibilità di recupero del mezzo, ma tale prova avrebbe avuto senso solo nel caso in cui la pretesa risarcitoria avesse riguardato un danno da perdita del veicolo.

In buona sostanza, nel caso di specie, non si parla di un danno da perdita del mezzo, ma di un pregiudizio determinato dalla perdita della possibilità di rintracciare il veicolo e tale possibilità sarebbe stata maggiore in caso di esatto adempimento (ossia, se il meccanismo di telesorveglianza avesse funzionato). Pertanto, «una volta che si ritiene di liquidare un danno minore costituito dal fatto pacifico della perdita di possibilità di rintracciare il mezzo (che sarebbero state maggiori in caso di esatto adempimento), la prova del danno è già raggiunta per il fatto di aver accertato l'inesattezza dell'adempimento». Ne deriva che il giudice avrebbe dovuto liquidare il danno senza pretendere nessun’altra prova.

Conclusioni: accolto il ricorso del proprietario dell’auto rubata

Secondo gli ermellini, la motivazione della sentenza gravata è viziata da illogicità e contraddittorietà tanto da risultare meramente apparente. Infatti, pur essendo stato

  • acclarato che lo scopo precipuo della conclusione del contratto di telesorveglianza risiede nella possibilità di rintracciare ed eventualmente recuperare il mezzo in caso di sottrazione,
  • accertato l’inadempimento della società agli obblighi scaturenti dal contratto,

il giudice di merito ha comunque preteso dall’attore la prova dell’esistenza di una chance di recuperare l’auto. Tale prova non era necessaria, atteso che l’esistenza di (almeno) una possibilità di ritrovamento era insita nella causa del contratto, in caso contrario, la sua conclusione non avrebbe avuto ragion d’essere. In conclusione:

  • «da un lato, l'allegazione dell'esistenza della chance risulta implicita nella deduzione di aver stipulato il contratto di telesorveglianza in grado di favorire il ritrovamento; dall'altro lato, l'esistenza di una simile chance può ritenersi una nozione di fatto rientrante nella comune esperienza ai sensi dell'art. 115 c.p.c., comma 2), di cui il giudice ha omesso di tenere conto»

La sentenza viene cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte d’Appello in diversa composizione anche per la determinazione delle spese.

One LEGALE | Experta Responsabilità Civile Un’analisi completa di tutte le tipologie di danno, risposte pratiche e tanti strumenti - guide, news, action plan - per tutelare al meglio ogni tuo cliente.

[1] Così, Lo Zingarelli 2023, voce “chance”, Vocabolario della lingua italiana, Bologna, Zanichelli, 2023

[2] L’aspettativa di fatto non è tutelata dal diritto, in quanto l’ordinamento non offre un rimedio per far sì che l’aspettativa si trasformi nella posizione soggettiva attesa; mentre, con l’aspettativa di diritto, la posizione del titolare è protetta dalla legge (V. ROPPO, Istituzioni di diritto privato, Bologna, Monduzzi, 1998, 66)

Novità editoriali

Vedi Tutti
Danno e Responsabilità
Risparmi 20% € 265,00
€ 212,00
ilQG - Il Quotidiano Giuridico
Risparmi 52% € 250,00
€ 118,80
Il danno alla salute
Risparmi 30% € 160,00
€ 112,00
Calcolo e liquidazione di danni, interessi e rivalutazione
Risparmi 30% € 140,00
€ 98,00
Codice della Responsabilità Civile e RC Auto
Risparmi 30% € 160,00
€ 112,00
La responsabilità civile del notaio
Risparmi 30% € 35,00
€ 24,50
La Responsabilità Civile. Parte generale
Risparmi 30% € 90,00
€ 63,00

Codici e Ebook Altalex Gratuiti

Vedi tutti