Penale

È inumano il carcere per il detenuto anziano e molto malato

Il tribunale di sorveglianza deve tenere sempre in considerazione la particolare condizione soggettiva del detenuto ultrasettantenne (Cassazione n. 38879/2023)

Il Tribunale di sorveglianza deve tenere sempre in considerazione la particolare condizione soggettiva del detenuto ultrasettantenne. Questo è quanto emerge dalla sentenza 25 settembre 2023, n. 38879 (testo in calce) della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Il caso vedeva il Tribunale di sorveglianza respingere la domanda di differimento dell'esecuzione o di detenzione domiciliare presentata da un detenuto ultrasettantenne molto malato, ritenendo che le pur plurime e consistenti patologie di era affetto l'internato risultavano stabili, con adeguato monitoriaggio.

L'art. 146, comma 1, n. 3, c.p., in tema di sospensione obbligatoria, presuppone una condizione di particolare gravità della condizione patologica tale da determinare una incompatibilità con lo stato detentivo (sia in rapporto a necessità di tutela della dignità umana che in ragione della impossibilità di fornire trattamenti utili al miglioramento delle condizioni), mentre quella in tema di sospensione facoltativa, ex art. 147, comma 1, n. 2, c.p., nel prevedere che la pena possa essere differita nel caso in cui il destinatario si trovi in condizioni di grave infermità fisica, postula una differente rilevanza delle patologie, intese come di minore gravità, e richiede che la sottoposizione alla restrizione della libertà, in rapporto alla natura dell'infermità riscontrata, appaia contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze da questa derivanti (Cass. pen., Sez. I, 6 giugno 2012, n. 26136), oppure che il trattamento sanitario, imposto dalla gravità delle patologie, non sia praticabile in modo adeguato in ambiente carcerario, nemmeno mediante il ricorso alle strutture esterne (Cass. pen., Sez. I, 13 gennaio 2012, n. 972).

La giurisprudenza ha anche precisato che il differimento non è di per sé ricollegato al pericolo di vita, dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione (Cass. pen., Sez. I, 24 gennaio 2011, n. 16681).

Solo nel caso di sospensione facoltativa il legislatore evidenzia che il differimento dell'esecuzione non vede del tutto estranea, nell'esercizio della discrezionalità del giudice in punto di bilanciamento dei valori, la condizione della perdurante pericolosità sociale dell'istante; la previsione di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. penit., consente di applicare, nel caso in cui residuino esigenze specialpreventive, la detenzione domiciliare in deroga sia al limite dell'entità della pena residua che alla ostatività delle fattispecie di cui all'art. 4-bis, e si rapporta ad entrambe le condizioni di fatto descritte dal legislatore negli artt. 146 e 147 c.p., atteso che la misura in questione consente di interrompere la detenzione carceraria ed evitare l'effetto sospensivo puro della pena, mantenendo un controllo, qualora necessario, sui comportamenti del soggetto sottoposto (Cass. pen., Sez. I, 12 giugno 2000, n. 4328).

Nella fattispecie il Tribunale non aveva tenuto conto della particolare condizione soggettiva dell'istante ultrasettantenne, contraddicendo quanto espresso dall'orientamento giurisprudenziale dominante, secondo il quale, in tema di misure alternative alla detenzione, nel caso di istanza di condannato ultrasettantenne con problemi di salute, il Tribunale deve motivare specificamente sulla compatibilità del mantenimento in carcere con la tutela del diritto alla salute, la funzione rieducativa della pena e il senso di umanità, incidendo inevitabilmente l'età del detenuto sulle valutazioni richieste dagli artt. 147 c.p. e 47-ter ord. penit., in relazione ai principi costituzionali di riferimento (Cass. pen., Sez. I, n. 52979 del 2016).

Di conseguenza, l'esistenza di uno stato di compenso clinico, anche in considerazione del quadro patologico, non esaurisce il tema della decisione, in ragione della possibile inumanità della protrazione della detenzione carceraria correlata all'età avanzata del soggetto detenuto.

Diritto penale e processo, Direttore scientifico: Spangher Giorgio, Ed. IPSOA, Periodico. Mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina - La Rivista segue l'evoluzione del diritto penale sostanziale e processuale.
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