Società, Banca e Impresa

Avvocato rivela notizie riservate del cliente: è abuso di informazioni privilegiate

Responsabile il legale che, al di fuori del normale esercizio della professione e delle necessità connesse all'incarico, rivela a un cliente informazioni su una fusione societaria in atto

Sì alla condanna per abuso di informazioni privilegiate per l'avvocato che rivela ad un concorrente la fusione societaria. Questo è quanto emerge dalla sentenza 2 ottobre 2023, n. 39767 (testo in calce) della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Il caso vedeva un professionista essere ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 184, comma 1, del D.Lgs. n. 58 del 1998, in quanto, in possesso di informazioni privilegiate relative alla fusione tra due società, comunicava dette informazioni, al di fuori del normale esercizio della professione e delle necessità connesse all'incarico affidatogli, ad un proprio cliente il quale, sulla base delle informazioni ricevute, in data prossima alla formale comunicazione della fusione, con un conseguente rialzo del titolo, aveva provveduto ad acquistare, per poi rivenderle, 350.000 azioni della società, realizzando una consistente plusvalenza.

Secondo gli ermellini, che la notizia di una fusione costituisse una informazione privilegiata non è revocabile in dubbio, trattandosi di una notizia precisa, non ancora resa pubblica, riguardante le vicende di una società emittente strumenti finanziari quotati sul mercato telematico azionario, price sensitive, in quanto idonea a condizionare le scelte di un investitore ragionevole.

Secondo prevalente orientamento giurisprudenziale, in tema di abuso di informazioni privilegiate, nella nozione di “informazione privilegiata” rientrano anche le informazioni acquisite nelle tappe intermedie del processo che porta alla determinazione della circostanza o dell'evento futuro che incide sul prezzo degli strumenti finanziari o degli altri oggetti dell'operazione speculativa e sulle decisioni di un “investitore ragionevole”, dunque non solo le informazioni relative a eventi price sensitive già accaduti, ma anche a quelle relative a eventi ragionevolmente prevedibili in futuro, a condizione che si tratti di informazioni precise, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n. 596 del 2014, e cioè sufficientemente specifiche da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto dell'evento pronosticato sui prezzi (Cass. pen., Sez. V, 15 aprile 2019, n. 39999; Cass. pen., Sez. V, 15 aprile 2021, n. 31507).

In merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo, si ritiene che il possesso dell'informazione sia un presupposto della condotta, con riferimento al quale l'agente deve essere consapevole della sua connotazione privilegiata e della sua potenzialità modificativa, in termini sensibili, del prezzo dello strumento finanziario, circostanze di cui l'imputato era perfettamente a conoscenza, in ragione delle notizie ricevute, lette attraverso la lente della sua elevata competenza professionale, che ha dolosamente trasmesso al suo cliente (Cass. pen., Sez. V, 20 gennaio 2010, n. 8588).

Diritto penale e processo, Direttore scientifico: Spangher Giorgio, Ed. IPSOA, Periodico. Mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina - La Rivista segue l'evoluzione del diritto penale sostanziale e processuale.
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