Amministrativo

L’installazione dei pannelli solari nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico non rientra nell’edilizia libera

Necessaria l’autorizzazione alla posa in opera se i manufatti non sono perfettamente integrati nelle coperture degli edifici (TAR Cagliari n. 323/2023)

La sentenza 2 maggio 2023, n. 323 (testo in calce) del TAR Sardegna ritorna sulla questione relativa all’importanza dell’autorizzazione paesaggistica, come garanzia della compatibilità dell’intervento che si vuole realizzare con la conservazione dell’integrità originaria dell’area sottoposta a vincolo, in quanto ritenuta di interesse pubblico.

Ai sensi dell’articolo 146 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo n. 42/2004) nella versione integrata dalla Legge 106/2014 (di conversione, con modifiche, del D. L. 83/2014), l’autorizzazione paesaggistica può essere definita come il provvedimento amministrativo rilasciato dalla competente autorità, attestante la compatibilità dell’opera che si intende realizzare con la conservazione dell’integrità originaria dei luoghi sottoposti al relativo vincolo.

Si tratta di un atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico/edilizio che, anche alla luce dei più recenti interventi in materia di semplificazioni edilizie, costituisce presupposto indefettibile, dall’inalterata natura cogente e vincolante, tanto da essere espressamente richiamato anche nel testo del novellato articolo 6, comma 1, lettera e-quater) del DPR 380/2001 dedicato all’edilizia libera, in relazione ai pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici, soprattutto se ubicati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Non a caso, il citato articolo 146 del Decreto Legislativo n. 42/2004, espressamente stabilisce, tra l’altro, che: “(…) Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento (…).”

Questi principi di diritto sono stati, di recente, ribaditi dal Tar Sardegna nella sentenza del 2 maggio 2023 n. 323 (testo in calce), che ha respinto la richiesta d’annullamento dell’ordine di demolizione e riduzione in pristino di opere edilizie abusive, notificata all’istante dal Comune di Cagliari.

 Sommario:

  1. La vicenda processuale
  2. La decisione del Tar Sardegna
  3. La visibilità dei pannelli dalla pubblica via
Giornale di Diritto Amministrativo, Direzione scientifica: Cassese Sabino, Ed. IPSOA, Periodico. Il bimestrale per approfondire le novità e gli impatti nella P.A della Riforma del Codice dei contratti pubblici.
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1. La vicenda processuale

Il ricorrente, proprietario di un appartamento ubicato al terzo piano di un edificio in condominio, aveva realizzato sulla copertura del fabbricato edificato in zona soggetta a vincolo paesaggistico, un impianto tecnologico termico/solare per la produzione di acqua calda sanitaria, composto da due pannelli, a servizio esclusivo della propria unità abitativa, senza ottenere né la preventiva autorizzazione paesaggistica, né tantomeno l’assenso del condominio che, anzi, con apposita delibera assembleare, aveva richiesto espressamente all’istante la rimozione del manufatto.

A seguito della conclusione dell’istruttoria endoprocessuale, che il ricorrente assumeva essere avvenuta in sua assenza, in quanto deduceva di non avere ricevuto neanche la comunicazione dell’avvio del relativo procedimento, e della notifica dell’ordinanza demolitoria, l’autore delle opere proponeva ricorso al competente Tar Sardegna, sede di Cagliari, insistendo per la declaratoria, ed il conseguente annullamento, dell’atto amministrativo impugnato.

Costituitasi in giudizio la pubblica amministrazione resistente, all’esito della pubblica udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.

2. La decisione del Tar Sardegna

Il giudice amministrativo, investito delle controversia, ha censurato punto per punto tutte le difese articolate dal ricorrente, respingendone integralmente le doglianze, ma compensando le spese di lite alla luce della complessità (e della parziale novità) della materia trattata.

In particolare, ad avviso del Tar Sardegna, la difesa svolta dall’istante presentano alcune sostanziali criticità.

Quanto al precedente specifico cui si rifà il ricorrente, ossia la pronuncia del TAR Lazio, Sezione Seconda Bis, n. 11025 del 28 ottobre 2020, per la quale “l’installazione di impianti solari destinati alla produzione di acqua calda è considerata, ex combinato disposto artt. 123, comma 1, 3, comma 1b del D.P.R. n. 380 del 2001, estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera e, dunque, intervento di manutenzione straordinaria; che le relative opere possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, ex art.6, comma 1 e-quater (all’epoca art.6, comma 2 d) del D.P.R. n.380 del 2001; che non era necessario dunque presentare la d.i.a., essendo all’uopo sufficiente l’inoltro all’Amministrazione della comunicazione di avvio dei lavori”, se ne osserva l’assoluta inconferenza rispetto al caso concreto, nel quale l’interessato non aveva neanche presentato la comunicazione d’inizio lavori.

Quanto, invece, al richiamo all’operatività del regime dell’edilizia libera, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-quater), pure operato dal ricorrente rispetto al caso specifico, il Tar Sardegna evidenzia come la citata disposizione legislativa presupponga, in ogni caso, il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, tra i quali, senza dubbio, rientrano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

3. La visibilità dei pannelli dalla pubblica via

Infine, l’elemento decisivo nella valutazione negativa operata dal Tar Sardegna, rispetto al ricorso rigettato, risulta la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica, trattandosi di zona vincolata, soprattutto se messa in rapporto alla sussistente visibilità dei pannelli dalla pubblica via che, peraltro, rende il manufatto difforme, in maniera evidente, da quanto disposto dal vigente Regolamento edilizio.

Si legge, al riguardo, nella sentenza in commento: “i pannelli in questione, posizionati sul solaio piano del palazzo, risultano evidentemente inclinati e nettamente visibili dalle vie circostanti, con conseguente inapplicabilità - quanto meno con riguardo alla normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato - dell’invocata esenzione dal titolo autorizzatorio.”

Il collegio conclude il proprio argomentare evidenziando come la nuova normativa nel frattempo intervenuta, ossia il Decreto Legge n. 17 del 1° marzo 2022, pure richiamata nelle memorie difensive dal ricorrente, non sia applicabile ratione temporis al caso in esame, potendo, al più, essere oggetto di eventuale valutazione futura, solo nel caso di una nuova istanza presentata, successivamente, dallo stesso soggetto interessato alle opere.

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