Famiglia, minori e successioni

I genitori possono provvedere direttamente all’istruzione dei figli, no al controllo dei servizi sociali

L’istruzione parentale è espressione di un diritto costituzionalmente garantito. Non sono ammesse limitazioni della responsabilità genitoriale se non v’è pregiudizio per il minore

I genitori di una minore provvedono direttamente alla sua istruzione e il Tribunale dei Minorenni impone loro di iscrivere la figlia ad una scuola con frequentazione in presenza, prescrivendo altresì la collaborazione con i servizi sociali. In sede di reclamo, la Corte d’Appello revoca la prescrizione dell’iscrizione a scuola con attività didattica in presenza, ma mantiene l’obbligo di monitoraggio dei servizi sociali.

È legittima una simile limitazione, seppur lieve, della responsabilità genitoriale?

La Corte di Cassazione, Sezione I, con l’ordinanza 4 agosto 2023, n. 23802 (testo in calce), risponde negativamente e ripercorre l’istituto della scuola familiare. Il nostro ordinamento consente la cosiddetta scuola parentale o paterna (homeschooling), si tratta del diritto riconosciuto ai genitori di istruire autonomamente i figli. L’istruzione parentale è legittima nel rispetto di una serie di regole. Innanzitutto, i genitori devono dimostrare di avere le capacità tecniche o economiche per istruire i figli rilasciando un’apposita dichiarazione al dirigente scolastico che deve accertarne la fondatezza. I figli devono sostenere, ogni anno, un esame di idoneità all’anno scolastico successivo. I controlli sono rimessi al dirigente scolastico e al sindaco.

Alla luce di quanto esposto, il monitoraggio da parte dei servizi sociali rappresenta una misura limitativa della responsabilità genitoriale anche se lieve. Infatti, i genitori possono provvedere direttamente all’istruzione della prole sotto il controllo delle autorità competenti e nel rispetto delle regole. Allorché tali regole siano osservate, non è ammessa alcuna forma di limitazione della responsabilità genitoriale, fatto salvo il caso in cui sia accertato il rischio di un pregiudizio per il minore (art. 333 c.c.). Nondimeno, tale pregiudizio non può consistere nella sola scelta di procedere all' istruzione parentale, «in sé pienamente legittima e costituente, anzi, espressione di un diritto costituzionalmente garantito» (art. 30 Cost.).

Sommario

Famiglia e diritto, Direzione scientifica: Sesta Michele, Ed. IPSOA, Periodico. Mensile di dottrina e giurisprudenza. Profili sostanziali, processuali, successori e tributari del diritto di famiglia.
Scarica gratuitamente un numero omaggio

La vicenda

I genitori di una minore decidono di provvedere personalmente alla sua istruzione. Il Tribunale dei Minorenni prescrive loro di fare sostenere alla ragazza l’esame di idoneità per l’anno scolastico 2021-2022 e, per il successivo anno scolastico, di iscriverla presso una scuola che preveda la frequentazione in presenza. Viene incaricato il servizio sociale di monitorare la situazione e di verificare l’adempimento delle prescrizioni. I genitori propongono reclamo avverso il provvedimento, lamentando il vizio di ultrapetizione, in relazione alla prescrizione di iscrivere la giovane in una scuola con frequenza per l’anno successivo. La Corte d’Appello revoca la prima prescrizione ma mantiene quella relativa alla collaborazione con il servizio sociale incaricato di monitorare la situazione.

Si giunge così in Cassazione.

Premessa: il diritto dei genitori di istruire i figli, l’istruzione parentale

La Costituzione prevede espressamente che sia un diritto e un dovere dei genitori istruire i figli (art. 30 Cost.). È altresì previsto che l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, sia obbligatoria e gratuita (art. 34 Cost.). Nel nostro ordinamento, è possibile ricorrere alla “scuola familiare o paterna” (homeschooling o home education) a determinate condizioni stabilite dalla legge. Innanzitutto, i genitori devono avere le capacità tecniche o economiche per occuparsi dell’istruzione dei figli e, quindi, devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina un’apposita dichiarazione. Tale dichiarazione va rinnovata di anno in anno. Il minore, con cadenza annuale, deve sostenere un esame di idoneità per accedere all’anno scolastico successivo, tale verifica è necessaria al fine di valutare se effettivamente i genitori abbiano assolto il dovere di istruzione. L’esame viene sostenuto in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. L’istituto scolastico che riceva la domanda di istruzione parentale deve vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico dell’alunno. Le funzioni di controllo sono esercitate non solo dal dirigente della scuola, ma anche dal sindaco (art. 114 d.lgs. 297/1994).

Il d.lgs. 297/1994 recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” dispone che:

  • “I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità” (art. 111 c. 2)

Secondo il d.lgs. 76/2005 recante la “definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione” i genitori che, al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione annualmente alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli” (art. 1 c. 4).

Il d.lgs. 62/2017 recante “norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato” dispone che:

  • “In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione” (art. 23).

Master online in diritto di famiglia

Per approfondimenti:

Master online in diritto di famiglia 14 ore - 4 incontri in aula virtuale, Altalex Formazione. Relazioni familiari, contenzioso e novità della Riforma.

No al monitoraggio dei servizi sociali

I genitori della minore lamentano che la decisione gravata, pur avendo revocato il provvedimento con cui era stato loro imposto di iscrivere la figlia ad una scuola con frequentazione in presenza, abbia mantenuto il monitoraggio da parte dei servizi sociali. Infatti, nei casi di istruzione parentale, la legge non prevede alcun controllo da parte dei servizi sociali, in quanto l’onere di sorveglianza è rimesso al dirigente scolastico o al sindaco.

La Suprema Corte considera fondata la doglianza.

Il provvedimento del Tribunale dei Minorenni, oggetto di reclamo da parte dei genitori, prevedeva il coinvolgimento dei servizi sociali al fine di verificare l’avvenuta iscrizione della ragazza ad una scuola che svolgesse attività didattica in presenza. La Corte d’Appello, preso atto dell’iscrizione della giovane all’esame di idoneità per il relativo anno scolastico, ha revocato tale obbligo, confermando però la prescrizione di collaborare con i servizi sociali. Nondimeno, l’obbligo di collaborazione era stato imposto solo al fine di verificare l’adempimento delle prescrizioni originariamente imposte. Pertanto, la misura confermata in sede di reclamo svolge una funzione diversa da quella che aveva nel provvedimento assunto dal Tribunale dei Minorenni. Infatti, si tratta di una funzione di vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei genitori che abbiano scelto di non affidare la figlia ad un istituto scolastico.

Istruzione parentale: il controllo è esercitato dalle autorità competenti

La legge dispone che l’istruzione sia obbligatoria per 10 anni e sia finalizzata a “consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni” (art. 1 comma 622 legge finanziaria 2007).

Chi esercita il controllo sull’adempimento del suddetto obbligo in caso di istruzione parentale?

La scuola che riceva la domanda di istruzione parentale è tenuta a vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico dell’alunno. Inoltre, alla vigilanza sull’adempimento del dovere di istruzione è deputato il sindaco, il quale ha l'obbligo di trasmettere ai direttori didattici ogni anno, prima della riapertura delle scuole, l'elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci. Una volta iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorità scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese, decorso il quale il sindaco ammonisce la persona responsabile dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge (art. 114 d. lgs. 297/1994).

In buona sostanza, «il ricorso all' istruzione parentale è […] pienamente legittimo e, anzi, costituisce un modo con il quale il diritto-dovere all' istruzione dei figli, garantito dalla Cost., art. 30, si esplica, sia pure nel rispetto di determinate regole e sotto il controllo delle autorità a ciò deputate. Il monitoraggio della situazione da parte dei servizi sociali, in aggiunta alle forme di vigilanza sopra esposte, rappresenta in una misura limitativa della responsabilità genitoriale (seppur lieve) che può essere adottata, in applicazione dell’art. 333 c.c., solo in caso di accertamento del rischio di pregiudizio per il minore (Cass. 27553/2021). Infatti, qualora la condotta di uno o di entrambi i genitori rechi pregiudizio al figlio, il giudice può adottare i provvedimenti che reputa convenienti e opportuni. Tuttavia, il pregiudizio – a cui si riferisce la norma – non può consistere nella sola scelta di provvedere all’istruzione del figlio, in quanto legittima e consentita, purché avvenga nel rispetto dei requisiti e delle misure di controllo previste dalla legge.

Conclusione: il principio di diritto

La Suprema Corte, per le ragioni sopra esposte, accoglie il ricorso dei genitori ed enuncia il seguente principio di diritto:

  • «in tema di esercizio della responsabilità sui figli minori, la legge consente ai genitori di scegliere di provvedere direttamente alla loro istruzione, senza che i medesimi frequentino istituti scolastici, ma sotto il controllo delle autorità competenti e nell'effettivo rispetto delle regole stabilite che, quando sono assicurate, non tollerano misure limitative della responsabilità genitoriale (nella specie, il monitoraggio dei servizi sociali e la prescrizione, rivolta ai genitori, di collaborare con questi ultimi), giustificate solo all'esito dell'accertamento del rischio di pregiudizio per il minore, che non può essere dato dalla sola scelta di procedere all'istruzione parentale, in sé pienamente legittima e costituente, anzi, espressione di un diritto costituzionalmente garantito».

One LEGALE | Experta Famiglia La soluzione Wolters Kluwer dedicata a diritto di famiglia e minori, successioni, testamenti, eredità. Guide pratiche, commentari, riviste, check list, formule, news a cura dei migliori esperti.

Novità editoriali

Vedi Tutti
Diritto di famiglia - Formulario commentato
Risparmi 5% € 180,00
€ 171,00
Famiglia e diritto
Risparmi 20% € 285,00
€ 228,00
L'amministratore di sostegno
Risparmi 5% € 80,00
€ 76,00
Il nuovo diritto di famiglia dopo la riforma Cartabia
Risparmi 5% € 40,00
€ 38,00
Dividere i beni in comunione
Risparmi 5% € 60,00
€ 57,00
Le successioni per causa di morte
Risparmi 5% € 200,00
€ 190,00
Trattato di Diritto di Famiglia
Risparmi 30% € 280,00
€ 196,00
Successioni e contenzioso ereditario
Risparmi 30% € 50,00
€ 35,00
Responsabilità civile e penale della famiglia
Risparmi 30% € 90,00
€ 63,00
La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia
Risparmi 5% € 130,00
€ 124,00
I contratti nella famiglia
Risparmi 30% € 70,00
€ 49,00
ilQG - Il Quotidiano Giuridico
Risparmi 52% € 250,00
€ 118,80
Famiglia, patrimonio e passaggio generazionale
Risparmi 30% € 75,00
€ 52,50
Mantenimento per il coniuge e per i figli nella separazione e nel divorzio
Risparmi 30% € 40,00
€ 28,00
Commentario breve al Diritto della famiglia
Risparmi 30% € 180,00
€ 126,00
Unioni civili e contratti di convivenza
Risparmi 30% € 30,00
€ 21,00
La famiglia in crisi
Risparmi 30% € 55,00
€ 38,50
Famiglia e Patrimonio
Risparmi 30% € 100,00
€ 70,00
Le relazioni affettive non matrimoniali
Risparmi 30% € 69,00
€ 48,30
La separazione nella famiglia di fatto
Risparmi 30% € 42,00
€ 29,40
L'addebito di responsabilità nella separazione
Risparmi 30% € 39,00
€ 27,30
La separazione personale dei coniugi ed il divorzio
Risparmi 30% € 85,00
€ 59,50
I diritti dei conviventi
Risparmi 30% € 45,00
€ 31,50

Codici e Ebook Altalex Gratuiti

Vedi tutti