Procedura civile

No alla radiazione del Ctu che non deposita la perizia su un sinistro e trattiene l'anticipo

Il Consiglio nazionale ha omesso di spiegare perchè non fosse giustificata una sanzione più lieve, proporzionata alla rilevanza del fatto (Cassazione n. 28393/2023)

Non può essere radiato dall'Ordine professionale il ctu che non deposita la perizia su un sinistro stradale e trattiene l'anticipo ricevuto. La gravità della violazione, infatti, non è desumibile solo dal fatto che l'incarico sia stato demandato dall'autorità giudiziaria, ma deve essere valutata in rapporto alla sua portata oggettiva, alla natura e all'intensità dell'elemento psicologico del comportamento contestato, unitamente ai motivi che l'abbiano ispirato, in relazione alla pregressa attività professionale e agli eventuali precedenti disciplinari.

Questo è quanto ha deciso la Cassazione civile, sezione seconda, nella sentenza 11 ottobre 2023, n. 28393 (testo in calce).

Il caso

Il ricorrente era stato nominato c.t.u. in una causa avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità e il risarcimento del danno da scontro di veicoli. Dopo aver accettato l'incarico, aveva ritirato gli atti processuali e percepito un acconto, senza poi svolgere gli accertamenti e senza restituire le somme incamerate.

Per tale ragione, era stato sanzionato con la radiazione dall'albo professionale da parte del Consiglio territoriale dei periti industriali.

La decisione è stata confermata anche dal Consiglio Nazionale, che ha ritenuto sussistenti e gravi le violazioni contestate, anche in considerazione dei ripetuti solleciti ricevuti dal consulente e del ritardo di circa un anno causato allo svolgimento della causa.

La decisione

In Cassazione, il ricorrente deduceva la nullità del provvedimento sanzionatorio per incompetenza assoluta del Consiglio dell'ordine dei periti industriali.

In particolare, deduceva di essere stato iscritto sia nell'albo dei periti industriali, che nel ruolo dei periti assicurativi e che l'incarico ricevuto riguardava l'infortunistica stradale che, ai sensi dell'art. 157 del codice assicurativo, poteva esser svolto solo dai periti assicurativi, per cui la potestà sanzionatoria competeva alla Consap Spa, quale organismo di vigilanza nel settore assicurativo.

Per la Cassazione, il motivo è pero' infondato. Il ruolo dei periti assicurativi è stato istituito con L. n. 166 del 1992 presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Inizialmente, il regolamento Isvap 11/2008 escludeva (art. 3, comma 4) che nell'attività di accertamento e stima dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria, demandata a tale categoria professionale, fosse ricompresa la ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso - affidata alla competenza degli ingegneri e dei periti industriali - esclusione che è successivamente venuta meno, non essendo più menzionata nel Regolamento Consap n. 1/2015.

L'Autorità Garante per la concorrenza e per il mercato - con parere del 17.1.2013 - aveva difatti segnalato che la normativa primaria, pur non attribuendo alla competenza degli iscritti al Ruolo dei periti assicurativi l'attività di ricostruzione dinamica e cinematica di eventi dannosi, non escludeva la possibilità per questi ultimi di esercitarla, stabilendo che tali accertamenti possono esser svolti anche dagli ingegneri e dai periti industriali su nomina del Tribunale o di una compagnia assicurativa, non trattandosi di materia riservata ad una singola categoria.

Gli accertamenti in tema di dinamica del sinistro non sono - quindi - oggetto di competenze attribuite in via esclusiva ai periti assicurativi, potendo esser svolti anche dai periti industriali.

Ciò premesso, nel caso in discussione il ricorrente - al tempo dell'incarico - era iscritto presso l'albo del Tribunale nella categoria "periti industriali" (non, quindi, nella categoria degli esperti in materia assicurativa) e - in virtù di tale iscrizione - era stato nominato nella causa di risarcimento dei danni dinanzi al Giudice di pace.

I quesiti conferiti dal giudice riguardavano questioni ricadenti, pertanto, anche nelle materie di competenza dei periti industriali.

La Cassazione ha, invece, ritenuto fondata la denuncia che il Consiglio abbia applicato una sanzione non proporzionata alla gravità del fatto, occorrendo che la scelta della sanzione più grave fosse adeguatamente motivata.

Dovendo la sanzione rispondere al criterio di proporzionalità e potendo essa incidere su valori primari della persona (il lavoro, la dignità e la reputazione etc.), è necessario che la gravità dei fatti sia valutata in rapporto alla loro portata oggettiva, alla natura e all'intensità dell'elemento psicologico del comportamento contestato, unitamente ai motivi che l'abbiano ispirato, in relazione alla pregressa attività professionale e agli eventuali precedenti disciplinari, dovendo - in particolare darsi conto delle ragioni per cui sia stata congrua la più grave sanzione applicabile e non adeguata una meno lieve.

Nel caso in esame, il Consiglio nazionale ha dato conto della gravità della violazione per la rilevanza in sè della condotta nell'espletamento di compiti demandati dall'autorità giudiziaria, ma nessun argomento ha speso per giustificare la misura della radiazione, benchè il ricorrente ne avesse espressamente contestato l'adeguatezza, sottolineando che non era stato destinatario di precedenti contestazioni disciplinari nel corso della sua lunga carriera professionale.

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