Procedura civile

Mediazione, Decreto ministeriale n. 150: ''Più confusi che persuasi''

Prime riflessioni sul nuovo decreto attuativo della Riforma Cartabia in tema di mediazione civile e commerciale, in vigore dal 15 novembre 2023

È vero che non siamo mai contenti!

Il 24 ottobre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il 15 novembre 2023, il nuovo decreto attuativo della Riforma Cartabia sulla mediazione civile e commerciale. Dopo nove mesi di travaglio, non poco complicato, è stato partorito lo strumento che dovrebbe essere il pane quotidiano per gli addetti ai lavori nella mediazione. Se la Riforma Cartabia è già entrata in vigore il 30 giugno 2023, e alcune norme addirittura il 28 febbraio 2023, molti interrogativi erano rimasti in sospeso anche dal punto di vista pratico, in attesa del decreto attuativo.

Nelle more, ha continuato ad essere applicato il precedente D.M. n. 180/2010 che però mal si conciliava con le nuove norme primarie previste dal decreto legislativo n. 28/2010 novellato.

A parte il destino in sospeso degli organismi di mediazione e degli enti di formazione che attendevano di sapere di che morte morire, il gap maggiore riguardava le tariffe da applicare alle nuove procedure che non prevedono più il c.d. “primo incontro informativo”, ma un primo incontro effettivo di almeno due ore dove parti e mediatore devono entrare nel merito della controversia e provare effettivamente a raggiungere un accordo amichevole.

In questi mesi è successo di tutto!

Alcuni organismi hanno continuato a svolgere il primo incontro come in passato, ponendo la fatidica domanda alle parti: “volete entrare in mediazione?”; altri organismi si sono subito proiettati al futuro e hanno svolto effettivamente l’incontro di mediazione, facendo pagare alle parti tutte le spese di mediazione; altri ancora, basandosi sulle voci di corridoio e sulla nota del Ministero della Giustizia del 5 aprile 2023, poi ritirata, hanno fatto pagare subito le spese di avvio e un “acconto” sulle spese di mediazione (chi il 30%, chi il 50%) e solo in caso di conciliazione le restanti indennità. Insomma, si è navigato a vista in attesa dell’arrivo di questo nuovo decreto che avrebbe chiarito tutto. Il decreto è arrivato, peccato che NON ha chiarito tutto!

Senza volerlo esaminare e analizzare in tutti i suoi 49 articoli (cosa che farò in altre pubblicazioni), in questo parel un po’ polemico, mi soffermo solo sulla parte riguardante le indennità, cioè il Capo V, artt. 28-34.

Tutto chiaro nell’art. 28 su indennità e spese per il primo incontro. Si distinguono chiaramente le spese di avvio, che riguardano le spese della segreteria per le attività di apertura e gestione della pratica, e le spese vive documentate, che riguardano le spese per le convocazioni delle parti (raccomandate postali, Pec, ecc…), per la sottoscrizione digitale del verbale e dell’accordo, quando la parte è priva di una firma digitale propria, e per il rilascio di eventuali documenti o copie di verbali. Fanno poi parte delle indennità da versare le spese di mediazione, indicate nel loro ammontare totale nella Tabella A allegata al decreto, per gli organismi pubblici, o eventuale Tabella delle tariffe, eventualmente diversa, utilizzata dagli organismi privati, autorizzati dal responsabile del registro al Ministero.

La prima novità è il pagamento, al momento del deposito dell’istanza e dell’adesione, insieme alle spese di avvio (adesso sono previsti tre importi diversi in base al valore della lite) e alle spese vive, anche di una parte delle spese di mediazione. Anche qui, tre diversi importi di euro 60, 120 e 170, da ridurre di un quinto se si tratta di mediazione obbligatoria, da versare subito e da detrarre alle spese totali dovute solo se le parti conciliano al primo incontro o rinviano ad incontri successivi, sia se poi conciliano o se non lo faranno. In caso di mancata conciliazione al primo incontro nessuna altra spesa è dovuta. La maggiorazione prevista per l’accordo raggiunto sarà del 10%, se si concilia al primo incontro o del 25%, se si concilia in incontri successivi (art. 30). E sin qui…nulla quaestio. Finalmente, si da un minimo riconoscimento al lavoro del mediatore a prescindere dalla conciliazione e quindi un rimborso spese almeno, per il suo lavoro di due ore per il primo incontro.

Un secondo chiarimento riguarda la distinzione tra valore della lite e valore dell’accordo (art. 29), che con l’esperienza si è visto non sempre coincidere. Nei casi in cui sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento il valore della lite può essere nuovamente determinato e quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti. Finiranno così le polemiche degli avvocati che inizialmente danno una valutazione a ribasso della controversia, per rientrare nello scaglione più basso, e poi si accordano anche per altre questione che fanno però aumentare il valore della lite e giungere ad un accordo con cifre ben più alte di quelle previste. In questo caso il responsabile dell’organismo decide e comunica.

Iniziano i problemi interpretativi e aritmetici con la lettura dell’art. 31 e 32 riguardanti la tabella delle spese per gli organismi pubblici (Allegato A) e la tabella delle spese per gli organismi privati che, se differente dall’Allegato A, deve essere approvata dal responsabile del registro al Ministero. Il comma 2 recita: “Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile”. Già questa norma preannuncia la prima difficoltà, cioè una tabella non più con un’unica cifra, come la precedente tabella del D.M. n. 180/2010, ma con due importi, un minimo e un massimo.

Ciò vorrà dire che per ogni mediazione si dovranno calcolare le spese in proporzione al valore della lite all’interno dello scaglione o che gli organismi possono stilare una tabella con un unico importo da applicare allo scaglione, all’interno dei valori minimi e massimi indicati?

Nel primo caso, il calcolo sarebbe piuttosto complicato e nel secondo caso, si aprirebbero le porte alla libera concorrenza tra organismi. Facciamo un esempio della prima soluzione: prendiamo il secondo scaglione, Tabella Allegato A, da euro 1001 a 5000, minimo euro 160, massimo euro 290.

Poniamo il caso che il valore della lite dichiarato in istanza sia di euro 2500, ovvero il 1499esimo termine dell’intervallo che va da 1001 e 5000 euro (calcolando la differenza tra 2500 e 1001). Il valore della spesa in euro corrispondente è dato dalla somma tra il valore minimo della spesa (euro 160) e X dato dalla proporzione 1499:3999 = X:130, dove 3999 sarebbe la lunghezza dell’intervallo totale del valore della lite che va da 1001 a 5000 e 130 la lunghezza dell’intervallo totale delle spese corrispondenti che va da euro 160 a 290. Ricaviamo: X=1499x130/3999 che è uguale a circa 49 che corrisponde alla posizione del termine ricercato nell’intervallo tra euro 160 e 290. Quindi le spese proporzionali da pagare per un valore di euro 2500 nel secondo scaglione saranno di 160+49=209 euro.

Altro esempio, forse più semplice, con il primo scaglione, da 0 a 1000 euro, minimo 80 e massimo 160 euro. Con una lite di valore di euro 500, si dovrebbe pagare 120 euro cioè: 500:1000=X:80; X=40 da sommare al valore minimo di euro 80, cioè 120 euro.

Semplice no? Forse per qualcuno, come il genio matematico di mio figlio che me lo ha appena spiegato, ma per la gente comune come me, anche NO! Allora, o si predispongono tabelle precise e complete come quelle millesimali dei condomini con i calcoli già pronti e si tappezza tutto l’organismo con spiegazione al seguito, oppure l’organismo sceglierà una tariffa intermedia magari e applicherà sempre quella all’interno dello scaglione. Ma quest’ultima soluzione, che, come accennavo, porterebbe a creare concorrenza tra gli organismi (la guerra dei poveri!), non risolverebbe

gli ulteriori problemi posti per il calcolo di eventuali maggiorazioni, che si possono applicare solo in caso di conciliazione, solo partendo dagli importi massimi, solo se esistono determinati criteri, e (per assurdo!) … solo su accordo delle parti. Secondo il nuovo decreto, le parti possono accordarsi per premiare il mediatore con un 20% in più, per la sua competenza, esperienza, impegno per la complessità della questione e per la durata e il numero degli incontri. Gli aumenti previsti nel precedente decreto che l’organismo poteva applicare (quello per la proposta fatta dal mediatore scompare) passano in mano alla volontà delle parti che, oltre a pagare le spese di mediazione dovute, dovrebbero pagare in più per riconoscenza all’organismo. Questo film me lo voglio proprio vedere…Lo faranno mai? Secondo me, no.

Altre difficoltà sono emerse riguardo i requisiti di serietà ed efficienza degli organismi. È vero che si è voluta garantire maggiore qualità del servizio, ma le troppe incombenze ora previste, come una polizza assicurativa di un milione di euro, un sistema informatizzato per mediazioni telematiche, raccolta e conservazione di dati, servizio di firma digitale, un’unità di personale in segreteria, e un sito web all’avanguardia, porteranno di certo molti organismi, magari i più piccoli, a decidere di abbandonare il mercato.

Come si risolveranno le criticità descritte? Intanto tutti stiamo studiando la nuova disciplina e ci stiamo confrontando privatamente sulla sua interpretazione. Il passaggio successivo sarà sicuramente chiedere chiarimenti direttamente alla fonte: si porranno quesiti al Ministero e si chiederanno Circolari esplicatrici come è stato fatto in passato.

È vero, non siamo mai contenti! Sempre pronti a criticare il lavoro degli altri come se noi riuscissimo sempre a farlo meglio. Conosco e apprezzo i membri del tavolo tecnico che hanno lavorato con il Ministero per la stesura di questo decreto attuativo e della riforma tutta e so anche che hanno provato a smussare qualche angolo qua e là, con enormi difficoltà. Le questioni nascono dal fatto che spesso chi scrive le leggi non è chi le deve poi concretamente applicare, per cui non conosce le criticità giornaliere e le difficoltà applicative di norme scritte in italiano perfetto, ma con un contenuto indecifrabile.

Il movimento associazionista tra organismi di mediazione, creato dopo l’uscita della nota ministeriale del 5 aprile 2023, sta continuano a muoversi e a crescere. Nascono sindacati, gruppi Whatsapp, associazioni di categoria, pagine Facebook e altre forme di aggregazione per confronto, discussioni, problematiche comuni, scambi di opinioni, ma il fine vero è: avere una voce in capitolo, essere presi seriamente in considerazione, essere consultati prima di interventi normativi così importanti per il lavoro di tutti noi.

Forse se a quel tavolo al Ministero ci fossero stati anche i responsabili di alcuni organismi di mediazione, quelli con numerose sedi in tutta Italia e con l’esperienza di aver svolto migliaia di procedimenti di mediazione, le critiche che simpaticamente sto ponendo adesso sarebbero state meno o nulle. Noi, che da bravi mediatori abbiamo imparato a farlo, solo questo chiediamo: ESSERE ASCOLTATI!

eBook - Il valore della mediazione nella riforma della giustizia, Martello Maria, Ed. Wolters Kluwer Italia. Nuovi scenari e stimoli per agire nel tempo dei decreti attuativi.
Scarica gratuitamente l'indice

Per approfondire questo argomento leggi anche:

Mediazione: in G.U. la nuova disciplina dettata dal D.M. n. 150/2023

Novità editoriali

Vedi Tutti
Ricorso civile per cassazione
Risparmi 5% € 59,00
€ 56,05
Codice di procedura civile e disposizioni di attuazione
Risparmi 5% € 25,00
€ 23,75
Commentario breve al Codice civile
Risparmi 5% € 320,00
€ 304,00
Le prove nel processo civile e arbitrale
Risparmi 30% € 50,00
€ 35,00
ilQG - Il Quotidiano Giuridico
Risparmi 52% € 250,00
€ 118,80
Giurisprudenza Italiana
Risparmi 20% € 330,00
€ 264,00
Agenda legale 2025
Risparmi 5% € 58,00
€ 55,10
Manuale dell'esecuzione forzata
Risparmi 5% € 140,00
€ 133,00
La tutela civile in sede penale
Risparmi 30% € 55,00
€ 38,50

Codici e Ebook Altalex Gratuiti

Vedi tutti