Amministrativo

Migranti, la ratifica del protocollo Italia-Albania

Il testo prevede di assimilare le aree albanesi a hotspot e centri di permanenza per il rimpatrio, disciplina i diritti dei migranti lì presenti e stabilisce norme penali sostanziali e processuali

Ndr - È di ieri sera la notizia che il l'Alta Corte dell'Albania ha sospeso la ratifica dell'accordo con l’Italia sui migranti, che era prevista in Parlamento di Tirana per oggi, e dovrà nuovamente pronunciarsi in via definitiva esaminando i ricorsi presentati dalle forze di opposizione (la prossima seduta della Corte Costituzionale albanese è prevista il prossimo 18 gennaio)..


Approvato a Palazzo Chigi il 5 dicembre scorso il disegno di legge di ratifica del Protocollo Italia-Albania: il testo prevede di assimilare le aree albanesi agli hotspot e ai centri di permanenza per il rimpatrio, disciplina i diritti dei migranti lì presenti e stabilisce norme penali sostanziali e processuali per i reati.

Il 5 dicembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di ratifica del Protocollo tra l’esecutivo albanese ed il governo italiano in materia migratoria, stipulato a Roma lo scorso 6 novembre. Il testo introduce la clausola di equiparazione delle aree albanesi previste nel Protocollo, alle zone di frontiera o di transito di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, nelle quali sono svolte le procedure accelerate di frontiera. Tali aree sono allumiate rispettivamente agli hotspot e ai centri di permanenza per il rimpatrio previste dal TUI.

Saranno condotti in Albania solo i migranti imbarcati su navi italiane all’esterno del proprio mare territoriale o di quello di altri Stati membri dell’Unione, e a loro si applicherà la disciplina italiana in materia di immigrazione e di ammissione degli stranieri nel territorio nazionale. I provvedimenti amministrativi nei confronti dei migranti sono adottati dal Prefetto, Dal Questore e dalla Commissione territoriale di Roma, con costituzione di apposite sezioni ad hoc, Le decisioni giudiziarie sono di competenza del Tribunale di Roma.

Per assicurare l’immediata instaurazione dell’assistenza tecnica e del diritto di difesa il disegno di legge stabilisce le modalità per rilasciare a distanza la procura speciale al difensore. Spetta al responsabile della struttura in territorio albanese il compito di adottare tutte le misure necessarie per assicurare il tempestivo e pieno esercizio del diritto di difesa del migrante, consentendogli anche di conferire in via riservata con il difensore mediante mezzi di collegamento audiovisivi.

Il DDL di ratifica si occupa anche della realizzazione e della gestione delle strutture in territorio albanese, prevedendo una clausola di deroga in materia di contratti pubblici. Un delitto commesso da un migrante all’interno delle strutture del Protocollo è punito secondo la legge italiana previa richiesta del Ministro della Giustizia, (e querela della persona offesa se il reato è procedibile a querela) tranne nel caso dei delitti puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a 3 anni.

Non si applica questa disciplina nel caso di reati in danno di un cittadino albanese o dello Stato albanese per i quali l’applicabilità della legge italiana resta disciplinata dalle disposizioni del codice penale. In ambito processuale, si applica il codice di procedura italiano; quando è esercitata la giurisdizione penale, l’autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria svolgono le proprie funzioni direttamente nelle aree del Protocollo senza necessità di rogatoria.

In caso di arresto in flagranza, la P.g. trasmette il verbale entro 48 ore al Pubblico Ministero di Roma, e il Tribunale di Roma tiene nelle successive 48 ore l’udienza di convalida, che si svolge a distanza con le modalità previste dal codice di procedura penale per gli atti compiuti da remoto. Se il giudice applica la misura cautelare della custodia in carcere l’indagato è trasferito presso strutture idonee ubicate nelle aree del Protocollo, se invece non è applicata la misura custodirle, il migrante resta comunque trattenuto nelle strutture in territorio albanese. In caso di esecuzione del rimpatrio dell’autore del reato, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, ad eccezione dei delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza o nel caso di imputato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, finché la misura non è revocata o dichiarata estinta.

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