Famiglia, minori e successioni

Eredità a minore e accettazione del genitore: si può rinunciare entro un anno dalla maggiore età?

Rimessa alla SS.UU. la questione se, in caso di accettazione del genitore senza redazione dell’inventario, il minore possa rinunciare oppure possa solo redigere l'inventario

I minori (e i soggetti incapaci) possono accettare l’eredità solo con beneficio di inventario, si tratta di una norma di tutela che ha come conseguenza una responsabilità patrimoniale limitata, in quanto evita la confusione tra il patrimonio del de cuius e quello dell’erede, il quale risponde di eventuali debiti solo intra vires hereditatis.

Nella fattispecie in commento, un minore riceve un’eredità, accettata dal genitore che, però, non procede all’inventario. Il minore, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, rinuncia all’eredità. I creditori del defunto sostengono che l’accettazione del genitore renda il minore erede e la mancata redazione dell’inventario da parte di quest’ultimo nel termine di un anno lo faccia decadere dal beneficio.

Sul punto, la giurisprudenza non è uniforme, infatti, è controverso se, in caso di soggetti incapaci, la redazione dell’inventario costituisca un elemento costitutivo della fattispecie, la cui omissione renda l’accettante mero chiamato, oppure se rappresenti un adempimento successivo, che non incide sull’acquisto della qualità di erede. Pertanto, l’omessa redazione dell’inventario, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, rende il soggetto erede puro e semplice (che risponde dei pesi ereditari anche con il proprio patrimonio), oppure egli risulta mero chiamato e conserva la facoltà di rinuncia entro il medesimo termine?

La risposta ai quesiti è controversa, per questa ragione, la Corte di Cassazione, Sezione II, con l’ordinanza interlocutoria del 13 dicembre 2023, n. 34852 (testo in calce), ne ha rimesso la soluzione alle Sezioni Unite.

Sommario

Famiglia e diritto, Direzione scientifica: Sesta Michele, Ed. IPSOA, Periodico. Mensile di dottrina e giurisprudenza. Profili sostanziali, processuali, successori e tributari del diritto di famiglia.
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La vicenda

Un istituto di credito agisce in via monitoria al fine di ottenere il pagamento delle rate relative al contratto di mutuo acceso dal debitore, ora defunto. Il creditore agisce in giudizio verso gli eredi, che propongono opposizione, eccependo di aver rinunciato all’eredità paterna entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, come previsto dall’art. 489 c.c.

La norma, per quanto di interesse, dispone che il minore non si intende decaduto dal beneficio d'inventario se non al compimento di un anno dalla maggiore età, “qualora entro tale termine non si sia conformato alle norme della presente sezione”.

In primo grado e secondo grado, l’opposizione viene rigettata in quanto, al momento dell’apertura della successione, la madre dei minori ha accettato l’eredità a loro nome e non ha redatto l’inventario. A tale incombente, gli opponenti non hanno provveduto neppure decorso un anno dal raggiungimento della maggiore età, pertanto, secondo i giudici di merito, non sono eredi beneficiati – che rispondono solo intra vires hereditatis – ma puri e semplici – che rispondono ultra vires. Infatti, una volta raggiunta la maggiore età, essi avrebbero potuto solo redigere l’inventario e non rinunciare.

La questione rimessa alle Sezioni Unite

I giudici di legittimità, riscontrando la presenza di soluzioni non uniformi da parte della giurisprudenza, ritengono necessario un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, affinché sia chiarito se l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, fatta dal legale rappresentante del minore senza la successiva redazione dell'inventario, consenta al minore stesso:

  • di rinunciare all'eredità entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età,
  • oppure se tale possibilità sia preclusa, potendo egli solo redigere l'inventario nel termine di legge per poter beneficiare della responsabilità per i pesi ereditari nei limiti di quanto ricevuto.

Inoltre, occorre anche chiarire quale sia la funzione della redazione dell’inventario, ossia:

  • se costituisca un elemento perfezionativo di una fattispecie a formazione progressiva, la cui mancanza fa sì che l’accettante resti mero chiamato e conservi la facoltà di rinuncia;
  • oppure se costituisca un adempimento successivo la cui mancanza non incide sull’acquisto della qualità di erede – in virtù dell’iniziale accettazione operata dai rappresentanti legali – senza possibilità di successiva rinuncia.

Prima di analizzare il decisum, ricordiamo, in estrema sintesi, l’istituto dell’accettazione con beneficio di inventario.

Premessa: eredità devoluta a minori e accettazione beneficiata

Nel nostro ordinamento la capacità di agire, ossia l’idoneità a porre in essere atti giuridici, si acquista con la maggiore età (art. 2 c.c.). Pertanto, il minore non può accettare o rinunciare personalmente all’eredità ma occorre l’intervento dei genitori che, a loro volta, non possono accettare o rinunciare senza autorizzazione del giudice tutelare (art. 320 c. 3 c.c.). Eventualmente, può essere necessaria la nomina di un curatore speciale (art. 321 c.c.). Ciò premesso, la legge prevede che i minori possano accettare l’eredità solo con il beneficio di inventario (art. 471 c.c.); lo stesso vale per gli interdetti, per le persone giuridiche, le associazioni, fondazioni e per gli enti non riconosciuti (art. 473 c.c.).

La ratio della norma consiste nel tutelare gli incapaci, sottraendoli dall’ordinario regime di responsabilità illimitata per i pesi ereditari.

A tal proposito, preme ricordare che:

  • con l’accettazione pura e semplice si verifica la confusione del patrimonio del de cuius con quello dell’erede, il quale subentra nell’attivo e nel passivo e risponde dei debiti ereditari come se fossero i propri (responsabilità patrimoniale illimitata),
  • con l’accettazione beneficiata i due patrimoni (dell’ereditando e dell’erede) rimangono separati e l’erede risponde di eventuali debiti solo con i beni ereditati e non con i propri (responsabilità patrimoniale limitata).

È di tutta evidenza che l’accettazione con beneficio di inventario costituisca un “vantaggio” per l’erede che è tenuto al pagamento dei debiti ereditari solo intra vires, ossia nei limiti del valore dei beni ereditati, mentre l’erede puro e semplice risponde ultra vires.

L’accettazione con beneficio di inventario avviene mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (art. 484 c.c.). Per quanto attiene alla redazione dell’inventario:

a) se il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni ereditari (ad esempio, la figlia che vive nella casa del genitore poi defunto), deve fare l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione ed entro i 40 giorni successivi accettare o rinunciare all’eredità; decorsi infruttuosamente tali termini, il chiamato si considera erede puro e semplice (art. 485 c.c.);

b) se il chiamato non è nel possesso nei beni ereditari, può rendere la dichiarazione di accettazione con beneficio sino a che non sia prescritto il diritto di accettare (art. 487 c.c.); ma dopo la dichiarazione deve effettuare l’inventario entro tre mesi, se omette tale adempimento, diviene erede puro e semplice.

La differenza di disciplina tra chi sia nel possesso dei beni e chi non lo sia deriva dal fatto che, nel primo caso (sub a), la redazione dell’inventario è un adempimento imposto a tutela dei creditori e dei legatari ma, in entrambi i casi, l’omessa redazione comporta la responsabilità ultra vires hereditatis.

Nella fattispecie in esame, il genitore ha accettato l’eredità per conto dei minori ma non ha provveduto ad effettuare l’inventario. In tal caso, la legge dispone che:

  • i minori, gli interdetti e gli inabilitati non si intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione” (art. 489 c.c.).

Secondo la mentovata disposizione, decorso un anno da quando il soggetto è divenuto maggiorenne, senza che sia stato redatto l’inventario, questi decade dal beneficio. È sull’interpretazione della norma che vengono interpellate le Sezioni Unite.

Soggetti capaci: fattispecie a formazione progressiva e qualità di erede

Come abbiamo visto, i tempi per la redazione dell’inventario e per l’accettazione mutano a seconda che il chiamato sia nel possesso dei beni o meno. In ambo i casi, la dichiarazione di accettazione ex art. 484 c.c., una volta resa, può condurre all’accettazione pura e semplice o a quella beneficiata, ma non alla rinuncia. In tal senso, sembra deporre l’art. 488 c.c., a mente del quale il chiamato all’eredità che non sia nel possesso dei beni e a cui sia assegnato un termine ex art. 481 c.c. (actio interrogatoria):

  • deve compiere l’inventario entro il suddetto termine,
  • mentre se fa la dichiarazione e non l’inventario, diventa erede puro e semplice.

Secondo la giurisprudenza, la norma sull’accettazione beneficiata, in relazione ai soggetti capaci (art. 484 c.c.), costituisce una fattispecie a formazione progressiva i cui elementi costitutivi sono:

a) la dichiarazione di accettazione,

b) la redazione dell’inventario.

In mancanza di uno solo di questi elementi, la fattispecie non si perfeziona; inoltre, se viene effettuata la dichiarazione di accettazione (sub ail chiamato diventa erede e la mancanza dell’inventario (sub b) incide solo sulla responsabilità per i debiti ereditari. Quindi, se l’accettante non redige l’inventario è comunque erede ma puro e semplice (art. 485 c. 2 c.c., art. 487 c. 2 c.c. e 488 c. 1 c.c.non perché abbia perso il beneficio ma perché non lo ha mai conseguito.

Il codice indica espressamente i casi di decadenza dal beneficio e l’omessa redazione dell’inventario non è una di esse (Cass. 11030/2003; Cass. 16739/2005; Cass. 7477/2018; Cass. 9099/2018). Le cause di decadenza dal beneficio di inventario indicate dal codice sono tutte successive alla redazione dell’inventario:

L’unica eccezione è rappresentata dall’art. 489 c.c. oggetto dell’ordinanza interlocutoria.

Nel caso in cui il creditore contesti la responsabilità limitata intra vires dell’erede, spetta a quest’ultimo l’onere della prova di aver redatto l’inventario e non al creditore (Cass. 11030/2003; Cass. 16541/2015; Cass. 7477/2018; Cass. 9099/2018) e la relativa eccezione è rilevabile d’ufficio (Cass. SS. UU. 10531/2013; Cass. 20531/2020).

Riassumendo:

  • i soggetti capaci acquistano la qualità di erede in virtù della dichiarazione di accettazione anche in mancanza di inventario (art. 484 c.c.);
  • «nella pendenza del termine entro cui l'accettante è tenuto a redigerlo, si apre una fase di sospensione riguardo al tipo di responsabilità dell'erede (né intra vires, né ultra vires), compatibile con la disciplina della successione per causa di morte poiché destinata ad esaurirsi entro un breve lasso temporale» (Cass. 11030/2003).
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Soggetti incapaci: accettazione, omesso inventario, chiamato all’eredità o erede?

I soggetti incapaci, come i minori, possono accettare solo con beneficio di inventario, qualsiasi altra forma di accettazione è nulla e inefficace (Cass. 1267/1986; Cass. 7417/1999; Cass. 2211/2007).

Solo per gli incapaci è previsto che essi non decadano dal beneficio di inventario se non al compimento di un anno dalla maggiore età (o dalla cessazione dell’interdizione o inabilitazione) qualora non si siano conformati alle norme previste in materia di accettazione beneficiata.

L’art. 489 c.c. introduce una proroga legale ai termini per l’accettazione beneficiata e per la redazione dell’inventario; la norma fa riferimento al fatto che i soggetti incapaci debbano conformarsi agli adempimenti e alle attività previste dalla Sezione II del Codice civile relative al beneficio d'inventario. È proprio dal dato letterale della norma che discendono i diversi orientamenti interpretativi.

Primo orientamento: sì qualità di erede, no rinuncia dopo accettazione del genitore

Secondo un orientamento, il minore non può rinunciare all’eredità se il genitore abbia effettuato la dichiarazione di accettazione anche senza la redazione dell’inventario (Cass. 15267/2019). In buona sostanza, qualora la dichiarazione di accettazione sia avvenuta nelle forme prescritte dall’art. 484 c.c. (ossia tramite notaio o cancelliere del Tribunale nel cui circondario si è aperta la successione), il minore è erede e non può rinunciare; la sua unica facoltà consiste nella redazione dell’inventario e, decorso l’anno dalla sua maggiore età senza averlo redatto, diviene erede puro e semplice.

Secondo tale orientamento, l’accettazione beneficiata è una fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona con l’inventario; in ogni caso, la dichiarazione di accettazione fa acquistare la qualità di erede (Cass. 4780/1988).

La conseguenza che deriva dall’accettazione beneficiata, ossia la responsabilità limitata per i debiti ereditari, riguarda un altro profilo che non inficia l’acquisto dello status di erede. In buona sostanza, la redazione dell’inventario rileva solo per usufruire della limitazione della responsabilità e non per la validità dell’accettazione (Cass. 8832/1999). Invece, un’accettazione senza le forme prescritte dall’art. 484 c.c. risulta inefficace, il minore non acquista la qualità di erede e resta la possibilità di rinunciare.

Considerazioni sul primo indirizzo interpretativo

L’ordinanza interlocutoria rileva che l’art. 489 c.c. nel disporre che gli incapaci decadono dal beneficio se non si conformano alle norme della Sezione II del Codice «pare ricollegare l’acquisto della qualità di erede e della stessa limitazione della responsabilità per pesi ereditari direttamente alla dichiarazione di accettazione conforme alle previsione dell'art. 484 c.c..». Gli ermellini si chiedono se la natura di fattispecie a formazione progressiva possa applicarsi anche agli incapaci e se il regime di responsabilità resti sospeso sino alla redazione dell’inventario come previsto per i soggetti capaci (Cass. 11030/2003).

Sotto il profilo sistematico, viene altresì rilevato che, in caso di eredità devoluta ad enti, la mera dichiarazione di accettazione, non seguita dall’inventario, è inidonea a produrre qualsivoglia effetto negoziale e non comporta l’acquisto della qualità di erede. Infatti, trattandosi di una fattispecie a formazione progressiva i due elementi (accettazione e inventario) sono connessi e diretti ad evitare la confusione del patrimonio del de cuius con quello dell’erede. Pertanto, «anche la sola mancata redazione dell'inventario determinerebbe, non potendosi più produrre l'effetto giuridico finale riconosciuto dall'ordinamento, il venir meno anche degli effetti, prodromici e strumentali, degli atti già posti in essere» (Cass. 14442/2019).

In relazione all’inefficacia di un’accettazione senza le forme dell’art. 484 c.c., gli ermellini rilevano che, invece, secondo un orientamento risalente (Cass. 1051/1966 richiamato da Cass. 21456/2017), in caso di accettazione tacita effettuata dal genitore del minore, se quest’ultimo non procede all’inventario entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l’accettazione diviene pura e semplice e «acquistano efficacia anche tutti gli atti inerenti all'eredità accettata posti in essere dal rappresentante legale del minore, e ciò - è utile precisarlo - senza distinguere a seconda che il chiamato si trovi o meno nel possesso dei beni ereditari» (Cass. 13590/2019).

Secondo orientamento: no qualità di erede, il minore è mero chiamato e può rinunciare

Un diverso orientamento ritiene che il minore abbia facoltà di rinunciare all’eredità entro un anno dal raggiungimento della maggiore età (o dalla cessazione della condizione di incapacità).

Secondo tale soluzione esegetica, l’art. 489 c.c. non prevede solo una proroga legale dei temini ma neutralizza le conseguenze che discendono dal mancato rispetto dei termini ordinari, pertanto, l’incapace decade dal beneficio solo se non redige l’inventario entro un anno, potendo sino ad allora rinunciare all’eredità(Cass. 9648/2000; Cass. 4561/1988; Cass. 9142/1993; Cass. 1346/2002). 

In buona sostanza, la dichiarazione di accettazione del genitore non attribuisce al minore la qualità di erede ma solo quella di chiamato; in tal senso, si è espressa anche la giurisprudenza tributaria1.

L’orientamento intermedio

Un orientamento intermedio (Cass. 29665/2018) ritiene che la redazione dell’inventario rappresenti uno degli elementi costitutivi di una fattispecie a formazione progressiva.

Se il genitore del minore ha accettato l’eredità previa autorizzazione del giudice tutelare ma non compie l’inventario e non lo redige neppure il minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, egli diviene erede puro e semplice; il mancato perfezionamento della procedura di accettazione beneficiata mantiene il minore nella qualità di chiamato e, pertanto, divenuto maggiorenne, può decidere se conservare il beneficio o rinunciare.

Accettazione beneficiata degli enti: cenni

Gli ermellini precisano che l’art. 489 c.c., previsto per gli incapaci, non trova applicazione per gli enti, in quanto lo status di minore (o di incapace) è destinato ad avere natura provvisoria (anche piuttosto lunga se si pensa alla delazione a favore del nascituro concepito), mentre l’ente rimane sempre tale.

Nel caso in cui gli enti non redigano l’inventario nel termine di un anno, secondo un orientamento, decadono dalla facoltà di accettare e, per un altro indirizzo, conservano lo status di meri chiamati alla successione (Cass. 14442/2022; Cass. 9514/2017; Cass. 19598/2004; Cass. 2617/1979).

Conclusioni: parola alle SS. UU.

In conclusione, con l’ordinanza interlocutoria in commento, viene chiesto al supremo consesso di chiarire i seguenti punti:

a) «nel caso di eredità devoluta ai minori o agli incapaci, l'accettazione beneficiata costituisca una fattispecie complessa a formazione progressiva che richiede per il suo perfezionamento e ad ogni altro effetto anche la redazione dell'inventario, o se tale adempimento operi esclusivamente quale causa di decadenza dalla limitazione di responsabilità per i debiti ereditari;

b) se - quindi - tale beneficio si acquisti o meno in via automatica per effetto della dichiarazione ex art. 484 c.c. resa dal rappresentante dell'incapace o solo con la redazione dell'inventario, questione che incide anche sul regime della responsabilità per i debiti nel periodo intermedio;

c) se il chiamato (incapace o minore) nel cui interesse sia stata fatta la dichiarazione ex art. 484 c.c. ma non l'inventario, possa rinunciare all'eredità fino a che non sia spirato il termine di un anno previsto dall'art. 489 c.c.»

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NOTE

[1] «[…] in tema di imposta di successione, il termine semestrale per la presentazione della dichiarazione di successione, fissato dal D. Lgs. n. 346 del 1990, art. 31, comma 2, lett. d), (nel testo "ratione temporis" vigente) con riferimento al comma 1, e dunque alla data di apertura della successione decorre, nel caso in cui il chiamato all'eredità sia un minore, dalla scadenza del termine per la redazione dell'inventario o dalla scadenza del termine ultimo previsto dall'art. 489 c.c., per il compimento dell'inventario. Ne consegue che, ove il legale rappresentante del minore chiamato abbia omesso il predetto adempimento, protraendo tale mancanza anche oltre il termine fissato in via ordinaria per la redazione dell'inventario, ciò non pregiudica per il minore, fino al primo anno dal compimento della maggiore età, né il diritto di accettare con beneficio d' inventario, né il diritto di evitare la decadenza dal beneficio né infine la facoltà di rinunziare all'ereditànon rilevando che egli sia nel possesso dei beni ereditari (Cass. 25666/2008, Cass. 22712/2009; Cass. 5211/2011; cfr., in motivazione, Cass. 841/2014 e Cass. 24931/2016

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