Crisi d'impresa

Il reclamo contro il provvedimento di apertura della liquidazione del patrimonio del debitore

La legittimazione e l’interesse del creditore ad impugnare il provvedimento per tutelare i propri interessi

Il creditore ha un interesse attuale e concreto a contestare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata atteso che l’apertura della stessa potrebbe pregiudicare:

  • Il suo diritto a proseguire nell’azione esecutiva individuale già promossa;

  • Il suo diritto a soddisfare per intero il credito vantato a seguito della dichiarazione di esdebitazione del debitore

Né tale interesse del creditore cessa una volta che il Tribunale abbia pronunciato l’apertura della procedura concorsuale di liquidazione controllata, tanto è vero che il creditore stesso ha legittimazione a reclamarlo.

Sommario:
  1. Liquidazione controllata
  2. Soggetti legittimati ad aprire la liquidazione controllata
  3. Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata: Casistica
  4. Impugnazione del provvedimento di apertura della procedura di liquidazione controllata
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1. Liquidazione controllata

Si tratta di una procedura concorsuale, a carattere esecutivo – satisfattivo, finalizzata a monetizzare l’intero patrimonio del debitore da utilizzare per soddisfare i creditori, nel rispetto della par condicio creditorum.

A differenza di quanto avviene nelle altre procedure di sovraindebitamento non vi è una proposta, ma solo una liquidazione di tipo forzato del patrimonio del debitore.

Al nominato gestore è attribuito il potere di disposizione ed amministrazione del patrimonio del debitore, al fine della migliore liquidazione dei beni dello stesso e del successivo riparto tra i creditori.

La liquidazione controllata costituisce lo strumento residuale per la definizione della crisi da sovraindebitamento, e può essere incardinata anche su iniziativa dei terzi creditori. Pertanto, le condizioni di accesso a tale procedura sono meno stringenti rispetto alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e al concordato minore, dato che la liquidazione controllata non costituisce un beneficio per il sovra indebitato, ma un’opportunità di liquidazione collettiva a favore di tutti i creditori.

2. Soggetti legittimati ad aprile la liquidazione controllata

La procedura è accessibile da parte di consumatori, imprenditoriagricoli (art. 2135 c.c.), start-up innovative, o comunque imprenditori che, al momento di presentazione della domanda, non siano assoggettabili a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa etc ....

Per accedere alla procedura in oggetto, il debitore deve trovarsi in stato di insolvenza ovvero non deve essere più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni o anche solo di crisi ovverosia nella situazione in cui l’insolvenza è statisticamente probabile ma non certa.

Ai sensi dell’art. 268 del CCII, sono legittimati a domandare l’apertura della procedura, anche i creditori; dunque, la procedura di liquidazione controllata, diversamente da quella di ristrutturazione dei debiti del consumatore e dal concordato minore, può essere aperta anche in via coattiva, contro la volontà del debitore.

Per quanto riguarda i creditori, la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale a carico del debitore è una facoltà (non un obbligo), da valutare in alternativa alle azioni esecutive individuali.

La domanda di apertura della procedura può essere presentata dai creditori solo se:

  • il debitore è insolvente, non essendo sufficiente che il debitore versi in stato di crisi;

  • l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria deve essere superiore a euro 50.000,00 (art. 268, comma 2 del Codice);

  • l’OCC, su richiesta del debitore, non attesta che, rispetto al debitore persona fisica, non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie (art. 268, comma 3 del Codice).

3. Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata: Casistica

Ai fini dell’apertura della liquidazione controllata non hanno rilevanza le cause e le modalità del sovraindebitamento, né l’assenza di atti in frode ai creditori nell’ultimo quinquennio non avendo il Legislatore inteso riprodurre nel CCII la norma prevista dall’articolo 14 – quinquies della legge 3/12 (in tal senso si veda Tribunale di Roma 01/12/2022).

Controverso invece è il caso del debitore che non abbia beni mobili o immobili da mettere a disposizione.

Per taluni tribunali (vedasi Bologna 29/04/2020) di merito è ammissibile la liquidazione controllata del patrimonio del debitore che metterà a disposizione dei creditori la differenza tra reddito da lavoro e quella somma da destinare alle esigenze di vita del debitore stesso.

Allo stesso medo è ammissibile la domanda di apertura della liquidazione controllata che si fondi unicamente sull’apporto di c.d. nuova finanza da parte di un terzo (Tribunale di Brindisi 19/12/2022)

Per altri fori invece (vedasi Bergamo 09/11/19, Mantova 23/06/2022) lo strumento liquidatorio presuppone la sussistenza di un patrimonio comprensivo di immobili e/o mobili “recuperabili” non potendovi accedere il debitore con redditi da lavoro che in quanto tali, per loro stessa natura, non sarebbero liquidabili ma unicamente e immediatamente ripartibili.

4. Impugnazione del provvedimento di apertura della procedura di liquidazione controllata

In quanto compatibili si applicano al provvedimento di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e ss gli articoli 51 e seguenti del CCII.

L’articolo 51 CCII precisa che il reclamo può essere proposto dalle parti del procedimento e da qualunque interessato.

L’attribuzione della legittimazione attiva a proporre reclamo rispetto al debitore è coerente con il fatto che quest’ultimo è parte necessaria della fase iniziale del giudizio.

Per tanto se ha proposto la domanda e la stessa viene respinta avrà interesse ad impugnare il provvedimento se, diversamente, ha subito la domanda da parte di terzi creditori avrà eguale interesse all’impugnazione se la stessa verrà accolta in suo danno.

Tuttavia, la sentenza di apertura della liquidazione dispiega i suoi effetti non solo verso il debitore ma altresì nei confronti di tutti quei soggetti che con il debitore hanno intessuto rapporti.

Infatti, la sentenza che apre la liquidazione ha come effetto primario quello di andare a modificare diritti che non riguardano esclusivamente il debitore in quanto tale o il creditore che ha azionato la domanda a mezzo ricorso e quindi tutti i soggetti che subiscono questa modificazione rientrano nel concetto di parte ovverosia nel concetto di “qualunque interessato”.

Il termine per presentare reclamo è di trenta giorni che decorrono per le parti del procedimento dalla notificazione telematica effettuata dall’ufficio e per i terzi dall’iscrizione della sentenza di apertura nel registro delle imprese ovvero dalla pubblicazione della sentenza sul sito internet del Tribunale o del Ministero di giustizia.

Contro la sentenza della Corte d’appello che decide il reclamo è esperibile ricorso ordinario per cassazione, ma il termine perentorio per la sua proposizione è di trenta giorni, anziché sessanta, dalla notificazione a cura della cancelleria, senza sospensione feriale.

Nell’ottica di quanto determinatosi con il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza in relazione ai soggetti legittimati a proporre reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione controllata si segnala la sentenza 26 luglio 2023 numero 22616 della Corte di Cassazione che, nel vigore della precedente disciplina (legge 3/12) ha evidenziato la legittimità dell’azione di impugnazione del creditore, con ricorso straordinario per cassazione, nel caso in cui il Tribunale abbia dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal creditore contro l’apertura della procedura concorsuale sussistendo un interesse giuridicamente tutelato di quest’ultimo a vedersi riconosciuto, per effetto del provvedimento giudiziale di revoca del decreto reclamato, il diritto a procedere individualmente, in via esecutiva, contro il proprio debitore.

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