Penale

Furto nel supermercato: procedibile su querela della cassiera

La querela è proponibile non solo dal titolare del bene oggetto di furto ma anche dal soggetto avente una detenzione qualificata sul bene a fini di custodia o vendita (Cassazione n. 7193/2024)

In caso di furto può sporgere querela non solo il proprietario del bene ma anche chi ha una detenzione qualificata su di esso (Cassazione penale, sentenza n. 7193/2024 - testo in calce).

Sommario

Diritto penale e processo, Direttore scientifico: Spangher Giorgio, Ed. IPSOA, Periodico. Mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina - La Rivista segue l'evoluzione del diritto penale sostanziale e processuale.
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Il fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari ricorreva per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i Minori di Sassari che aveva dichiarato l’improcedibilità del reato di furto commesso da un minorenne rilevando il difetto di querela: riteneva il Tribunale che la condizione di procedibilità mancasse, nel caso di specie, dal momento che la querela era stata sporta dalla cassiera del supermercato sulla base di una mera delega del legale rappresentante della società titolare dell’esercizio commerciale medesimo.

Il Procuratore eccepiva il doppio profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione sostenendo che il Tribunale non avesse valutato e, di conseguenza, motivato in merito al potere di fatto sulla cosa e all’autonoma legittimazione della cassiera a proporre querela anche in mancanza di conferimento di una procura speciale da parte del titolare dell’esercizio commerciale.

Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione concludeva chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza; il difensore dell’imputato chiedeva il rigetto del ricorso.

Legittimazione alla querela

E’ noto che il diritto di querela spetta alla persona offesa cioè al titolare dell’interesse protetto dalla norma penale violata che si identifica nel soggetto cui fa capo l’oggetto giuridico del reato. Si tratta della persona che ha subito il danno criminale costituito dall’offesa al bene giuridico di cui è titolare.

La persona offesa va distinta non solo dal danneggiato dal reato - cioè chi subisce in conseguenza del reato un danno civile suscettibile di ristoro - e dall’oggetto materiale del reato - che talvolta può coincidere come avviene nelle classiche ipotesi esemplificative dell’omicidio e delle lesioni - ma altresì dal soggetto passivo della condotta cioè da chi ha direttamente subito le conseguenze della condotta senza essere titolare del bene protetto (per es. il commesso del negozio che ha subito la truffa).

Orbene, l’essere stata, la persona, oggetto passivo della condotta dell’autore del reato non vale automaticamente a far acquisire in suo favore la qualità di persona offesa del reato.

Nel caso di specie si tratta di capire se la persona oggetto passivo della condotta dell’autore del reato (la cassiera) possa considerarsi titolare del diritto di querela quale titolare dell’interesse protetto dalla norma violata.

La sentenza

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso sull’assunto secondo cui la querela è proponibile non soltanto dal proprietario del bene oggetto di furto ma anche dal soggetto avente una detenzione qualificata sul bene, in quanto persona offesa dal reato.

La questione, che agita da tempo immemorabile dottrina e giurisprudenza in quanto gravida di implicazioni applicative, era stata posta in passato all’attenzione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione con riferimento alla veste di persona offesa del responsabile dell’esercizio commerciale, luogo del furto, che non avesse la qualità di legale rappresentante dell’ente proprietario o non fosse munito di formale investitura alla proposizione della querela.

Sul punto si contendevano, infatti, il campo due orientamenti: un primo orientamento secondo cui persona offesa dal reato è soltanto il proprietario o il titolare di altro diritto reale o di obbligazione sul bene sottratto (quindi non anche il direttore di un esercizio commerciale che non ne sia pure proprietario) in quanto il furto avrebbe ad oggetto la lesione di situazioni giuridiche e non meramente fattuali, solitamente individuate nella proprietà e nei diritti reali e di obbligazione caratterizzati, rispetto al bene, dal potere di disporne, usarlo, goderlo; un secondo orientamento, secondo cui il responsabile dell’esercizio commerciale è legittimato alla proposizione della querela non in virtù di investitura formale o implicita da parte del proprietario, bensì nella veste di persona offesa, in quanto il possesso tutelabile a garanzia degli interessi della collettività ha un’accezione più ampia di quella civilistica includendo non soltanto il possesso qualificato animo domini ma qualsiasi potere di fatto che venga esercitato in modo autonomo e indipendente dalla proprietà del bene: in quest’ottica, che è stata condivisa dalle Sezioni Unite, il possessore nell’accezione penalistica è persona offesa e titolare del diritto di querela (tale è il responsabile di un esercizio commerciale, avendo costui dovere di custodia della merce, o la cassiera nel caso in esame).

La soluzione interpretativa proposta da tale ultimo indirizzo è stata, come già anticipato, a suo tempo recepita dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n. 40354/2013) le quali, valorizzando, per un verso, l’autonomia del diritto penale rispetto a quello civile e, per altro verso, l’individuazione del nucleo aggressivo della fattispecie nella sottrazione al detentore (la spoliazione che caratterizza l’illecito mina alla radice la relazione tra l’uomo e la res e minaccia al contempo le basi della pacifica, civile convivenza), hanno concluso che l’interesse protetto dalla norma è costituito da una qualificata relazione di fatto con il bene che designa come soggetto passivo del reato la persona che tale relazione intrattiene.

Tale essenziale detenzione qualificata, usualmente denominata “possesso penalistico”, non è necessariamente caratterizzata da immediatezza, a differenza del possesso civilistico; non implica necessariamente una relazione fisica con il bene; è concepibile anche a distanza, quando vi sia possibilità di ripristinare ad libitum il contatto materiale; o anche solo virtualmente, quando vi sia effettiva possibilità di signoreggiare la cosa.

Oltre alla detenzione qualificata – avevano già chiarito le S.U. nell’enunciare i tratti essenziali del possesso penalistico come sopra delineato - la fattispecie incriminatrice del furto protegge la proprietà e le altre situazioni giuridiche cui si è già fatto cenno: tale duplicità viene in evidenza quando situazioni giuridiche soggettive e situazioni fattuali fanno capo a diverse persone in quanto, in tal caso, la lesione del bene giuridico è duplice e pertanto proprietario e possessore in senso penalistico sono persone offese e legittimate a proporre querela.

In conclusione il bene giuridico protetto dal reato di furto è costituito non solo dalla proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche dal possesso, inteso nella peculiare accezione propria della fattispecie, costituito da una detenzione qualificata, cioè da una autonoma relazione di fatto con la cosa. Poiché tale detenzione qualificata è riscontrabile in capo alla cassiera dell’esercizio commerciale, la stessa è legittimata a proporre querela anche senza procura speciale del titolare.

Di qui l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, Sezione per i Minorenni.

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