Penale

Revoca dell'affidamento al servizio sociale: si valuta il comportamento complessivo dell'affidato

Il tribunale di sorveglianza deve verificare se le violazioni riscontrate costituiscano un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (Cassazione n. 3338/2024)

La valutazione degli elementi di fatto relativi alla revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 Ord. pen., deve essere effettuata avendo particolare riguardo al complessivo comportamento tenuto dall'affidato.

La revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma deve essere valutato dal giudice in concreto.

Il fatto

Il Tribunale di Sorveglianza di Ancona disponeva la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, in quanto dal contenuto delle informative di polizia giudiziaria acquisite emergeva che l’affidato, nel corso dell'affidamento e dell'esecuzione delle pene accessorie irrigategli con la condanna per il delitto di bancarotta fallimentare, aveva ripreso esercitare l'attività di impresa in violazione delle pene accessorie.

Il ricorso

L’affidato ricorreva in Cassazione, a mezzo del suo difensore, lamentando la revoca della misura alternativa di cui all’art. 47 Ord Pen e articolando ben quattro motivi di ricorso. In particolare, con il primo motivo, veniva lamentata la carenza della motivazione con riferimento alla parte del provvedimento in cui si sarebbe dovuto valutare il profilo dell'incompatibilità del comportamento del condannato con la prosecuzione della misura, anche in rapporto alle risultanze della relazione dell'UEPE.

Sul punto, la difesa evidenziava come i giudici di sorveglianza avessero applicato l'istituto della revoca in modo meccanicistico, enfatizzando il comportamento censurato dell’affidato e omettendo di valutare se siffatto comportamento fosse talmente grave da pregiudicare la prosecuzione della prova.

Peraltro, la difesa evidenziava che la relazione del UEPE aveva confermato che l’affidato aveva tenuto una condotta ineccepibile, nello svolgimento dell'attività riparativa, oltre che a mantenere i rapporti con i Servizi sociali, presentandosi puntualmente alle convocazioni e chiedendo i debiti permessi per lo svolgimento delle varie attività lavorative.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con il provvedimento in commento, ha annullato l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona.

In particolare, la Suprema Corte ha statuito che la valutazione degli elementi di fatto relativi alla revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 Ord. pen., deve essere effettuata avendo particolare riguardo al complessivo comportamento tenuto dall'affidato.

Ciò in quanto, la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non è conseguenza immediata ed automatica del mero rilievo della sussistenza di violazioni della legge penale, ovvero delle prescrizioni, dettate dalla disciplina della misura stessa, ma deve essere valutato dal Giudice in concreto.

Infatti, il Giudice deve valutare, alla luce di tutti gli elementi, acquisiti nel corso dell'esecuzione della misura, se le violazioni costituiscano, in concreto, un fatto del tutto incompatibile con la prosecuzione della prova. La decisione deve essere supportata da una motivazione adeguata, che spieghi le ragioni per cui le violazioni commesse debbano essere considerate indice di un allontanamento definitivo dalle finalità proprie dell'istituto dell’affidamento in prova ai Servizi Sociali.

Alla luce delle superiori argomentazioni, la Suprema Corte ha concluso che, qualora si verifichi un fatto tale da determinare la necessità di addivenire alla sospensione dell'esecuzione della misura alternativa, la revoca non è mai automatica. La stessa, infatti, deve avvenire valutando la condotta attribuita all'affidato, sia con riferimento all' intrinseca portata del fatto che ha determinato la sospensione, sia, in generale, alla verifica complessiva della sua incompatibilità con la prosecuzione della prova.

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