Amministrativo

Ambiente, UE: in arrivo l’ecocidio e nuovi reati ambientali

Saranno inoltre inasprite le sanzioni, rafforzato il procedimento penale, inclusa la possibilità di istituire sezioni specializzate in materia

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Approvata il 27 febbraio la direttiva del Parlamento Ue e del Consiglio sulla tutela penale dell’ambiente: presto saranno introdotti nuovi reati ambientali, inasprite le sanzioni, rafforzato il procedimento penale, inclusa la possibilità di istituire sezioni specializzate in materia. 

Il 27 febbraio scorso, il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno approvato la nuova direttiva in materia di reati ambientali. Per Bruxelles, era diventato ormai inadeguato il sistema sanzionatorio della direttiva 2008/99/CE ed era giunto il momento di aggiungere nuove violazioni, inasprire le sanzioni e migliorare lefficacia delle indagini e dei processi ambientali.

I principi ispiratori della riforma delineata nella direttiva del 27 febbraio sono quelli di precauzione, azione preventiva, correzione alla fonte dei danni causati all’ambiente, complementarietà del diritto penale e del diritto amministrativo, principio del “chi inquina paga”. La crescente diffusione dei reati ambientali oltre i confini degli Stati in cui sono commessi, ha reso indispensabile rafforzare la cooperazione transfrontaliera. L’esperienza ha mostrato che l’inosservanza degli obblighi di agire può avere gli stessi effetti negativi sull’ambiente e la salute di una condotta attiva, per questo la direttiva prevede una stretta anche sui reati omissivi.

Secondo la definizione prevista dalla direttiva, una condotta si considera come reato ambientale quando è illecita, cioè quando viola il diritto dell’Unione che contribuisce al perseguimento degli obiettivi di politica ambientale dell’Ue, o viola leggi regolamenti e disposizioni amministrative di uno stato membro.

Le nuove norme fissano anche la soglia qualitativa o quantitativa che è necessario superare perché la condotta costituisca reato, punendo solo condotte intenzionali o commesse quantomeno con colpa grave. È considerata come reato anche la condotta autorizzata, se l’autorizzazione è stata ottenuta in modo fraudolento, con corruzione, estorsione o coercizione. Il responsabile sarà punibile pure se l’autorizzazione, rilasciata in modo legale, violi manifestamente i pertinenti requisiti giuridici sostanziali, o il titolare non rispetti tutti gli obblighi previsti dall’autorizzazione o altri obblighi giuridici pertinenti non contemplati dall’autorizzazione.

Tra le nuove fattispecie di reati ci sono il commercio illegale di legname, l’introduzione illegale di energia nell’ambiente, che provochi o possa provocare danni rilevanti all’ambiente e alla salute umana, l’esaurimento delle risorse idriche, gravi violazioni della legislazione UE in materia di sostanze chimiche, l’inquinamento provocato dalle navi.

Altra novità è il reato di immissione sul mercato, in violazione di un divieto o di un altro requisito volto alla tutela dell’ambiente, di un prodotto il cui impiego su vasta scala comporti lo scarico, l’emissione o l’introduzione di un quantitativo di materiali, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque e possa provocare danni rilevanti all’ambiente o alla salute umana. La gestione illecita di rifiuti è considerata reato quando riguardi rifiuti nocivi come prodotti farmaceutici, sostanze stupefacenti, sostanze chimiche, rifiuti connettenti acidi o basi, tossine, metalli pesanti, olii, grassi, rifiuti elettrici ed elettronici veicoli fuori uso o rifiuti di plastica. Potranno essere “qualificati” come “ecocidio” e sono comunque puniti con pene più severe (fino a 8 anni di reclusione), i reati ambientali “qualificati” che provochino la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un habitat in un sito protetto. Punito anche il tentativo di reato ambientale che provoca o è probabile che possa provocare il decesso o lesioni gravi o danni rilevanti o il rischio considerevole di danni rilevanti all’ambiente.

Un’attenzione particolare è riservata ai reati ambientali commessi dalla criminalità organizzata e a quelli commessi attraverso forme di corruzione con le istituzioni, e con la tolleranza delle stesse. Inasprite le sanzioni, soprattutto quelle accessorie, incluso l’obbligo di ripristinare l’ambiente, l’obbligo di risarcire il danno irreversibile, l’esclusione dall’accesso a finanziamenti pubblici, procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, il ritiro di permessi e autorizzazioni.

Un capitolo ad hoc è dedicato alla responsabilità penale delle persone giuridiche, per la cui punizione gli Stati membri potranno scegliere tra sanzioni ad importi fissi (24 o 40 milioni di euro) o su percentuale del fatturato mondiale dell’impresa (il 3 o il 5%). La prescrizione dei reati potrà decorrere dal momento della scoperta del reato invece che dal momento della sua commissione. Sul piano della giurisdizione, per i reati transfrontalieri, potrà procedere lo Stato nel cui territorio si è verificato il danno. Conformemente al diritto nazionale, e nel rispetto del principio di territorialità, uno stato membro potrà stabilire la propria giurisdizione per i reati commessi in tutto o in parte sul suo territorio. Ai fini delle indagini, gli Stati dovranno valorizzare l’utilizzo di intercettazioni, sorveglianza anche elettronica, consegne controllate, monitoraggio dei conti bancari e strumenti di indagine finanziaria, purché venga rispettata la tutela dei dati personali. Una protezione efficace dovrà essere riconosciuta agli “informatori”, cioè alle persone che denunciano i reati ambientali di cui hanno avuto conoscenza nell’ambito delle proprie attività professionali, ma anche a coloro che cooperano nell’azione di contrasto alle violazioni ambientali. Se uno Stato consente per altri reati alla costituzione di parte civile dei “membri del pubblico interessato”, dovrà consentirlo anche per i reati ambientali, tenendo distinte le nozioni di pubblico interessato e di vittime del reato. Dovrà essere assicurata infine un’elevata specializzazione degli organi giurisdizionali penali che si occupano di questi reati, se del caso prevedendo sezioni specializzate nei Tribunali e nelle Procure.

Dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’UE, gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire le norme nel diritto nazionale.

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