Famiglia, minori e successioni

La successione testamentaria e il Registro volontario dei testamenti olografi

Le principali forme di testamento, la conservazione del testamento olografo, il registro volontario dei testamenti olografi e il suo funzionamento

Le principali forme di testamento, la conservazione del testamento olografo, il registro volontario dei testamenti olografi e il suo funzionamento

Sommario

  1. La successione mortis causa e il testamento
  2. Le principali forme di testamento
  3. Casi di esclusione dalla successione testamentaria
  4. La conservazione del testamento olografo
  5. Il registro volontario dei testamenti olografi e suo funzionamento
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1. La successione mortis causa e il testamento

Con il decesso di una persona si presenta la necessità di stabilire la destinazione del suo patrimonio, ovvero di definire chi diventerà proprietario dei beni del de cuius e titolare degli altri diritti (e doveri) che vantava da vivo.

Di regola, infatti, la successione ereditaria si apre1 al momento del decesso della persona (nel luogo del suo ultimo domicilio), e determina il trasferimento delle posizioni giuridiche, attive o passive, dal defunto ai successori - salvo rinuncia all’eredità2 - anche per il buon funzionamento del sistema, che richiede continuità delle relazioni giuridico–economiche.

Nel nostro ordinamento la successione può essere testamentaria, quando il de cuius ha lasciato disposizioni scritte di destinazione dei propri beni dopo la sua morte, o legittima, qualora non vi sia un testamento o questo non riguardi tutti i beni a lui intestati all’apertura della successione.

La successione testamentaria3 è “regolata” dal testamento, atto con cui un soggetto, dotato della capacità di intendere e di volere4, dispone del proprio patrimonio per il tempo successivo alla morte.

Il testamento è un atto:

  • che può contenere disposizioni di natura patrimoniale (contenuto essenziale tipico), ovvero disporre dei beni economici del testatore, ma anche contenuti non patrimoniali, come il riconoscimento di un figlio5, la nomina di tutore6, di un curatore speciale7 o di un esecutore testamentario8;
  • revocabile, espressamente9 o tacitamente10, in qualunque momento e, fino all’ultimo, il testatore può togliervi efficacia e, se crede, sostituirlo con un testamento in tutto o in parte differente;
  • unilaterale, formato dalla sola volontà del testatore, e personalissimo, in quanto non può essere compiuto da un rappresentante in nome e al posto dell’interessato;
  • formale e, per essere valido, va redatto secondo una delle tre forme possibili previste ex lege, e non può essere orale, sicché non valgono come ultime disposizioni, ad esempio, le espressioni formulate da un infermo sul letto di morte oppure le confidenze fatte a persona di fiducia.

2. Le principali forme di testamento

Le principali forme di testamento previste dal codice civile sono il testamento olografo e per atto notarile, quest’ultimo pubblico o segreto.

Il testamento olografo rappresenta la forma di “ultime volontà” più semplice, è un atto interamente scritto di propria mano dal testatore, datato e sottoscritto11 e non richiede l’intervento di un pubblico ufficiale.

Il testamento olografo non ammette il ricorso a strumenti di scrittura meccanica e richiede tre elementi essenziali: l’autografia, la data e la sottoscrizione.

L’autografia deve riguardare l’intero atto, scritto completamente a mano del testatore con la sua calligrafia abituale e leggibile. Il testamento sarebbe invalido se risultasse anche solo in parte scritto da persona diversa (sia pure sotto dettatura del testatore).

Non produce al contrario nullità la c.d. collaborazione intellettuale, come la preparazione della minuta dell’atto da parte di un terzo (ad esempio un notaio o un avvocato a cui il testatore si sia rivolto per una consulenza, onde avere certezza di compiere un atto valido), sempreché l’atto stesso sia ricopiato di pugno e sottoscritto dal de cuius.

Il testamento deve indicare la data12 (giorno, mese o anno) in cui è stato scritto: tale data può essere sostituita anche da equipollenti che, con l’aiuto del calendario, permettano di ricostruire il giorno in cui il testamento è stato redatto.

La data può essere apposta al principio o alla fine delle disposizioni, prima o dopo la sottoscrizione e, nel caso in cui il testamento abbia più fogli, non è richiesto sia apposta su ciascun foglio separato.

La sottoscrizione serve ad individuare il testatore, e deve essere apposta alla fine delle disposizioni: anche se non è vergata indicando nome e cognome, è considerata valida quando designa con certezza il de cuius.

La mancanza di autografia e sottoscrizione rende nullo il testamento: in loro difetto il testamento sarà nullo e non potrà produrre alcun effetto sin dall’inizio.

La mancanza della data, invece, produce una invalidità meno grave: il testamento pur restando formalmente invalido, continuerà a produrre i propri effetti fino a quando non sarà annullato con sentenza dal Tribunale13.

Il testamento pubblico14 è redatto da un notaio in presenza di due testimoni, viene sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio pena l'invalidità dell'atto, la quale assume le forme della nullità o dell'annullabilità a seconda della gravità della violazione.

Per il testamento pubblico, la presenza dei testimoni è essenziale, in quanto devono constatare la conformità della dichiarazione di volontà pronunciata dal testatore con la redazione in iscritto fatta dal notaio, e garantisce la veridicità del documento. Per assicurare l’imparzialità dei testimoni la legge prevede che questi non possono essere parenti o affini del testatore, o comunque soggetti che possano in qualche modo essere interessati all’atto.

Il testamento pubblico non può essere impugnato, a differenza del testamento olografo, con il disconoscimento della sottoscrizione, ma solo con la querela di falso15 della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti.

Il testamento segreto16 può essere scritto dal testatore, da un soggetto terzo ed anche con mezzi meccanici.

Nell’ipotesi in cui il testamento segreto sia stato redatto a mano è necessario che venga sottoscritto dal testatore nell’ultima pagina, mentre se scritto in tutto o in parte da altri o con messi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato.

Anche in questo caso, come per quello pubblico, il testamento viene consegnato al notaio, ma consta di una particolarità, poiché composto da due documenti: la scheda testamentaria e l’atto di ricevimento.

Il testamento viene sigillato per impedirne l’apertura, e il testatore, in presenza di due testimoni, lo consegna al Notaio dichiarandogli che il plico così consegnato contiene il suo testamento; il notaio lo prende in consegna e vi scrive sull’involucro esterno l’atto di ricevimento, firmato dal testatore dai testimoni e dal notaio, con cui quest’ultimo attesta le operazioni che si sono svolte davanti a lui17.

Alla dipartita del testatore il testamento segreto deve essere pubblicato a cura del notaio, una volta ricevuta la notizia del decesso.

Il testamento segreto può essere ritirato e di norma il ritiro comporta l’annullamento del testamento stesso, a meno che questo possa valere come testamento olografo se è scritto, datato e sottoscritto a mano dal testatore.

3. Casi di esclusione dalla successione testamentaria

Colui che durante la vita del de cuius ha tenuto, nei suoi confronti, comportamenti biasimevoli, può essere escluso dalla successione, sia testamentaria che legittima, in deroga alla generale capacità di succedere18.

Infatti, di fronte a determinare situazioni, la legge ritiene le persone “indegne”, quindi immeritevoli di ricevere l’eredità e, nel caso in cui ne avessero in quale modo beneficiato, sono tenute a restituire i beni.

L’indegnità ha un fondamento diverso dall’incapacità di succedere: non attiene all’idoneità a subentrare nei rapporti che facevano capo al defunto, ma sull’incompatibilità morale del chiamato all’eredità, rappresenta una “sanzione civile di carattere patrimoniale avente fondamento pubblicistico19, sopravvive anche alla estinzione dell’eventuale reato da cui è stata originata e può essere promossa anche contro un soggetto defunto.

Gli atti gravemente pregiudizievoli commessi verso il de cuius che rendono indegni a succedere si distinguono in due categorie di fatti che:

  • attentano alla personalità fisica e morale del testatore 20;
  • costituiscono attentato alla sua libertà di testare21.

Le ipotesi di cui sopra sono inderogabili e tassative, ed il relativo regime è di ordine pubblico, non essendo suscettibili di interpretazione estensiva analogica22.

L’indegnità a succedere, pure essendo operativa ipso iure, non opera automaticamente, ma solo in forza di una sentenza di natura costitutiva, a seguito di un giudizio che può essere promosso entro il termine di prescrizione di dieci anni decorrente dal giorno dell’apertura della successione.

Una volta escluso dalla successione, l’unico modo che l’indegno ha per essere riammesso alla successione è attraverso l’istituto della riabilitazione previsto dall’art. 466, cod. civ., ovvero quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con un testamento, oppure se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnità: in questo caso, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.

4. La conservazione del testamento olografo

A differenza di quello redatto da un notaio, il testamento olografo non viene custodito di per sé da un pubblico ufficiale e, inoltre, fino alla sua pubblicazione, che avviene all’apertura della successione, non è neppure rintracciabile attraverso il Registro Generale dei Testamenti (R.G.T.). Di fatto, è possibile che gli eredi non vengano a conoscenza della sua esistenza, o ne abbiano contezza solo a distanza di anni.

Il testatore, per conservare e custodire il proprio testamento olografo, oltre a consegnarlo a persona di sua fiducia, ad un familiare o, più semplicemente, lasciarlo all’interno della propria residenza abituale, può procedere:

  • con il deposito presso un notaio, affinché lo custodisca: essendo un deposito “formale”, è un vero e proprio atto notarile e quindi è soggetto ad imposta e costi notarili, ma presenta il vantaggio di renderne sicura la conservazione e la conoscibilità, in quanto viene inserito nel Registro Generale dei Testamenti.
  • consegnandolo a mani fiduciarie presso un professionista, come un avvocato o anche il notaio, senza rigide formalità: in questo caso il testamento, fino alla pubblicazione, non sarà rintracciabile nel Registro Generale Testamenti ma, quantomeno, si avrà la sicurezza della sua custodia;
  • conservandolo in una cassetta di sicurezza presso una banca.

5. Il registro volontario dei testamenti olografi

Dal 6 novembre 2023 è diventato operativo il Registro Volontario dei testamenti Olografi, realizzato dal consiglio Nazionale del Notariato.

Il Registro ha lo scopo di raccogliere e ricercare i dati dei testamenti olografi depositati fiduciariamente presso i notai di tutta Italia che vi aderiscono, e permette di digitalizzare le procedure di loro deposito e conservazione: in tal modo, consente una maggiore semplificazione dell’iter di conoscibilità di tutti i testamenti olografi in esso contenuti, garantendo inoltre sicurezza nella conservazione dei dati e delle informazioni.

La procedura prevede che il testatore si rivolga ad un notaio, che annoterà sul Registro le informazioni relative al testamento ricevuto (dati anagrafici del testatore, la data di redazione del testamento e del deposito) rilasciando al testatore relativa ricevuta.

In qualsiasi momento, il notaio depositario, previo consenso del testatore, potrà modificare la registrazione laddove il testamento venga revocato o trasferito presso altro notaio.

I cittadini (congiunti o persone interessate) in possesso di un certificato di morte, possono richiedere a qualsiasi notaio di Italia di effettuare la ricerca del testamento del de cuius: se reperito nel Registro, al notaio depositario arriverà la comunicazione relativa alla ricerca effettuata, che lo informerà del decesso del testatore e della richiesta pervenuta.

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4 Ai sensi dell’art. 591, cod. civ.possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge”, ovvero è necessario che il testatore sia in grado di esprimere liberamente e correttamente la propria volontà. Sono conseguentemente incapaci di fare testamento i minori di 18 anni, anche se emancipati, gli interdetti per infermità di menti e coloro che, anche se non interdetti, erano nel momento in cui hanno fatto testamento, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere.

12 Tale elemento serve ad accertare da un lato se il testatore nel giorno in cui il testamento fu redatto fosse capace di intendere e di volere e, dall’altro serve a capire, nel caso di due o più testamenti successivi della stessa persona, quale sia il testamento posteriore che revochi le disposizioni incompatibili contenute nei testamenti anteriori. Secondo la giurisprudenza, tuttavia, il testamento olografo privo di data non è invalido, se la data non serve a risolvere una questione che dipenda dal compimento dell’atto (Cass. Civ., sentenza n. 9466 del 11 giugno 2012).

13 È questa, quindi, una delle maggiori differenze tra testamento olografo nullo e annullabile. Il testamento nullo è infatti radicalmente invalido e quindi non può produrre alcun effetto giuridico: quello annullabile, invece, produce effetti ma “precari”, in quanto possono essere eliminati (con effetto retroattivo) a seguito di un provvedimento di un giudice.

15 Art. 2700, cod. civ.. La querela di falso (artt. 221 e ss., cod. proc. civ.), è uno strumento processuale che consente di contestare l’autenticità di un documento chiedendo che ne venga accertata la falsità.

17 Il vero momento perfezionativo del negozio, dunque, non è la predisposizione della scheda testamentaria, ma è l’atto di ricevimento steso dal notaio, rispetto al quale va valutata la capacità di agire del testatore.

20 Art. 463, commi I, II e III, cod. civ.: chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale; chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio; chi ha denunciato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale.

21 Art. 463, commi IV, V e VI, cod. civ.: si parla dei casi in cui una persona ha indotto, con dolo o violenza, la persona della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita; di chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata; di chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

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