Lavoro e previdenza sociale

La Carta del docente spetta anche al personale educativo

Il beneficio economico è attribuito al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori (Cassazione n. 9984/2024)

Come il personale docente, anche il personale educativo ha diritto al bonus la c.d. “carta del docente” previsto dalla Legge n. 107/2015.

Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nell’ordinanza del 12 aprile 2024, n. 9984 (testo in calce).

Il caso

La sentenza da cui è tratta la vicenda in esame riguarda un educatore che aveva convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, per ottenere il riconoscimento a percepire il bonus economico di cui all'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015.

Il Giudice di prime cure aveva accolto il ricorso, giudizio poi ribaltato dalla Corte territoriale, la quale aveva escluso che l’educatore avesse titolo per invocare il riconoscimento della carta docente.

Avverso tale sentenza l’uomo ha proposto ricorso per cassazione.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha richiamato la normativa relativa alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, regolata dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015, secondo cui il suddetto beneficio è stato istituito per sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, nel rispetto del limite di spesa di euro 500 annui per ciascun anno scolastico.

Invero, tale bonus è attribuito al personale docente, nel cui ambito rientra quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 D.Lgs. n. 297 del 1994.

Difatti, il c.c.n.l. Comparto Scuola 2016- 2018 include il personale educativo nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, per cui, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria, emerge che il personale educativo, anche se ha una funzione differente rispetto a quella del personale docente, ne condivide i contenuti sul piano della formazione e dell’ istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente.

Sul piano esegetico, è rilevante, in particolare, il comma 2 dell'art. 127, cit., secondo cui, nell'ambito dell'area dell’attività del docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura. 7.

Tra l’altro, anche per il personale educativo vi è un preciso obbligo formativo, in quanto l'art. 129 c.c.n.l. cit. stabilisce che: "Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa".

Pertanto, non si spiegherebbe un diverso trattamento tra le due figure professionali, visto che entrambe sono soggette a precisi obblighi formativi, tanto da giustificare un esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.

In conclusione, la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico attribuito al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.

Per tali ragioni, il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

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