Penale

Rinvio pregiudiziale sulla questione di competenza territoriale: la Cassazione spiega come funziona

L'ordinanza di rimessione riveste un ruolo centrale nell'ambito del nuovo strumento di risoluzione preventiva dei conflitti di competenza (sentenza n. 8805/2024)

Nel corso della trattazione del rinvio pregiudiziale dinanzi la Corte di cassazione non possono essere rilevati profili di incompetenza per territorio non esaminati dal giudice remittente ovvero prodotti ed acquisiti atti da questi non trasmessi (Cassazione penale, sentenza n. 8805/2024 - testo in calce).

Il fatto

La sentenza in esame prende le mosse dall’ordinanza di rimessione della questione di competenza territoriale sollevata dal Giudice dell’udienza preliminare di Milano, in un procedimento che vedeva coinvolti diversi imputati per reati di associazione a delinquere, calunnia, induzione a rendere dichiarazioni mendaci, autoriciclaggio ed altre connesse ipotesi di reato.

Senza entrare nel merito dell’articolata vicenda, ai fini che ci interessano giova evidenziare come l’ordinanza di rimessione prendesse in considerazione le eccezioni dell’incompetenza territoriale dell’autorità giudiziaria di Milano rispetto alle autorità di Potenza, Roma e Brescia e come le parti deducessero nelle memorie depositate dinanzi al giudice di legittimità e nella trattazione ex art. 127 c.p.p. l’incompetenza del Tribunale di Milano in favore dell’autorità giudiziaria di Messina od ancora di Siracusa rispetto alle quali non emergeva il vaglio preventivo del giudice remittente trattandosi di questioni non prospettate dal G.U.P. di Milano nell’ordinanza di rimessione.

Si è posto pertanto dinanzi alla Corte di cassazione il problema della delimitazione dell’oggetto del giudizio incidentale di nuova introduzione.

Diritto penale e processo, Direttore scientifico: Spangher Giorgio, Ed. IPSOA, Periodico. Mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina - La Rivista segue l'evoluzione del diritto penale sostanziale e processuale.
Scarica gratuitamente un numero omaggio

L’art. 24 bis c.p.p.

L’art. 24 bis c.p.p., introdotto dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 150 del 2022, in attuazione dell’art. 1, comma 13, lett. n) della legge delega, prevede un nuovo strumento di risoluzione in via preventiva dei potenziali conflitti di competenza.

La ratio di tale norma, come emergente dalla delega normativa, va ravvisata nella necessità, in ossequio alle istanze di semplificazione e celerità del procedimento penale, di prevedere la possibilità, per il giudice chiamato a decidere una questione concernente la competenza per territorio, di rimettere, d’ufficio o su istanza di parte, la relativa decisione alla Corte di cassazione, con effetto preclusivo, per la parte che abbia proposto tempestivamente l’eccezione di incompetenza per territorio del giudice che procede, di riproporre la questione nel corso del procedimento.

La previsione del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione sulla questione di competenza territoriale è funzionale al raggiungimento di una determinazione definitiva e stabile sulla competenza territoriale, che, alla luce del principio di ragionevole durata del processo, eviti il rischio di una inutile celebrazione di processi, anche in più gradi di giudizio, per l’erronea dichiarazione o attribuzione della competenza.

Si introduce così, per effetto della proposizione della tempestiva eccezione di incompetenza territoriale ovvero della sua rilevazione d’ufficio, un giudizio incidentale per la definizione della questione, senza che debba attendersi che il giudice dichiari con sentenza la sua incompetenza, disponendo la trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 23 c.p.p., al fine di provocare l’eventuale conflitto di competenza, ovvero, in sede di appello, l’annullamento della sentenza ex art. 24 c.p.p..

Come nei casi di conflitto, la possibilità di rimessione del procedimento alla Suprema Corte per la decisione sulla questione della competenza territoriale rientra nel potere del giudice procedente.

La decisione viene assunta dalla Corte di cassazione con la forma di sentenza, con procedimento camerale nelle forme previste dall’art. 127 c.p.p., con pieno contraddittorio tra le parti, che hanno diritto di comparire ed essere sentite e sono avvisate dalla data di udienza.

La sentenza

Con la sentenza in esame la Corte di cassazione attribuisce rilievo centrale, nel giudizio incidentale dinanzi alla Corte di cassazione, all’ordinanza del giudice remittente: ciò fa, sulla base del dato normativo (secondo comma dell’art. 24 bis c.p.p. secondo cui il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l’indicazione delle parti e dei difensori) dal quale desume che l’ordinanza del giudice remittente “inquadra” la questione rimessa e ne stabilisce gli esatti termini; nonché delle prime interpretazioni giurisprudenziali sul tema, le quali hanno negato che l’ordinanza possa avere funzione e contenuto meramente esplorativo e hanno affermato come detta ordinanza debba compiere una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza delle eccezioni sollevate, spiegando le ragioni dell’impossibilità di risolverla con gli ordinari strumenti: il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla ex officio è tenuto, quindi, a motivare la propria determinazione, compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa qualora ritenga di essere competente e operando una motivata selezione degli atti necessari alla risoluzione della questione da trasmettere alla Corte di cassazione, non essendo sufficiente l’affermazione della semplice opportunità di disporre il rinvio pregiudiziale in ragione della complessità del procedimento.

Posto che, in quest’ottica, il giudice remittente ha l’obbligo di delineare esattamente la questione controversa attraverso una dettagliata disamina delle questioni in fatto e in diritto, il provvedimento di rimessione viene ad acquistare, consequenzialmente, una funzione di preciso inquadramento della questione rimessa e dei punti controversi della stessa, alla luce delle eccezioni già formulate; gli argomenti esposti nell’ordinanza di rimessione costituiscono i limiti del successivo giudizio della Corte di legittimità chiamata a pronunciarsi ex art. 24 bis c.p.p., con la conseguenza che in sede di trattazione del rinvio pregiudiziale dinanzi la Corte di cassazione ex art 24 bis c.p.p. le parti non possono formulare profili di incompetenza differenti rispetto a quelli sollevati dinanzi al Giudice dell’Udienza preliminare ovvero dinanzi al giudice del dibattimento e che risultano avere formato oggetto dell’ordinanza di rimessione della questione.

In applicazione di tale principio la Corte ha affermato l’inammissibilità di tutte le memorie delle parti, e dei successivi argomenti pure esposti nell’udienza di trattazione ex art. 127 c.p.p. dinanzi al giudice di legittimità, che avevano eccepito profili di incompetenza ulteriori rispetto a quelli prospettati dal G.U.P. di Milano nell’ordinanza di rimessione, per i quali era del tutto mancato il vaglio preventivo del giudice remittente.

Ha poi ulteriormente precisato la Corte che lo stesso art. 24 bis comma secondo c.p.p. stabilisce che il giudice che dispone il rinvio trasmette gli atti che ritiene utili ai fini della decisione, indicati come necessari alla risoluzione della questione: tale espressa indicazione vale ad avviso della Corte a “fissare” la materia oggetto della successiva valutazione da parte della Corte di cassazione; l’onere di selezione imposto dalla disciplina al giudice remittente limita il materiale valutabile, fermo rimanendo che le parti, in sede di eccezione di incompetenza dinanzi al giudice a quo, possono certamente fare riferimento ad atti, i quali poi, sulla base della valutazione discrezionale del giudice remittente potranno essere trasmessi, unitamente al provvedimento di rimessione, al giudice di legittimità chiamato a dare risposta al rinvio pregiudiziale.

In conclusione nel corso della trattazione del rinvio pregiudiziale dinanzi la Corte di cassazione non possano essere rilevati profili di incompetenza per territorio non esaminati dal giudice remittente ovvero prodotti ed acquisiti atti da questi non trasmessi.

Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale, Castronuovo Donato, Donini Massimo, Mancuso Enrico Maria, Varraso Gianluca, CEDAM, 2023.
Scarica un estratto gratuito

Novità editoriali

Vedi Tutti
Ricorso penale per cassazione
Risparmi 12% € 65,00
€ 57,00
Commentario breve al Codice penale
Risparmi 5% € 250,00
€ 237,50
Diritto penale e processo
Risparmi 20% € 295,00
€ 236,00
Codice di procedura penale commentato
Risparmi 5% € 320,00
€ 304,00
eBook - Riforma Cartabia
€ 19,90
Organismo di Vigilanza
Risparmi 5% € 90,00
€ 85,50
ilQG - Il Quotidiano Giuridico
Risparmi 52% € 250,00
€ 118,80
Prova scientifica e processo penale
Risparmi 30% € 75,00
€ 52,50
Codice penale commentato
Risparmi 30% € 290,00
€ 203,00
La Diffamazione
Risparmi 30% € 90,00
€ 63,00
Procedura Penale
Risparmi 30% € 92,00
€ 64,40
I reati urbanistico-edilizi
Risparmi 30% € 80,00
€ 56,00
Intercettazioni: remotizzazione e diritto di difesa nell'attività investigativa
Risparmi 30% € 34,00
€ 23,80
Responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/01)
Risparmi 30% € 57,00
€ 39,90
Diritto penale delle società
Risparmi 30% € 120,00
€ 84,00
Ordinamento penitenziario commentato
Risparmi 30% € 160,00
€ 112,00
Le invalidità processuali
Risparmi 30% € 80,00
€ 56,00
Misure di prevenzione
Risparmi 30% € 80,00
€ 56,00
Trattato di diritto penale - Parte generale Vol. III: La punibilità e le conseguenze del reato
Risparmi 30% € 95,00
€ 66,50

Codici e Ebook Altalex Gratuiti

Vedi tutti