Tributario

Revisione fiscale: novità anche per liberi professionisti e autonomi

Rivisto il regime impositivo di IRPEF ed IRES e introdotto il regime di omnicomprensività

Nella riunione del 30 aprile il Consiglio dei Ministri ha licenziato, in esame preliminare, un testo di decreto legislativo che, attuando la legge delega sulla riforma fiscale (Legge n. 111/2023), opera la globale revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES). Introdotto il regime di omnicomprensività per gli autonomi.

Tra le novità in ambito fiscale introdotte dal testo approvato, si segnalano:

  • quanto ai redditi dei terreni viene novellata la disciplina afferente alla determinazione del reddito agrario, includendo pure le attività non incentrate sullo sfruttamento diretto del terreno agricolo, come le “colture fuori suolo” (es. attività idroponica), anche svolte in immobili, rientranti in specifiche categorie catastali ed entro certi limiti (la parte eccedente del reddito concorrerà alla formazione del reddito d’impresa), e le attività dirette alla produzione di beni anche immateriali attraverso coltivazione, allevamento, silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni registrate o soggette a registrazione a fini IVA. Per l’effetto, si qualifica reddito dominicale quello correlato agli immobili impiegati per le colture fuori suolo, che pertanto non risultano produttivi di reddito di fabbricati, se non sono oggetto di locazione;

  • per i redditi da lavoro dipendente si allargano le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, e sono esclusi i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie. Nelle more dell’introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, si prevede l’erogazione, nel mese di gennaio 2025, di un’indennità di 100 euro ai dipendenti per i quali, nell’anno 2024, ricorrano congiuntamente talune condizioni: reddito complessivo non superiore a 28.000 euro; coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato; imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti;

  • quanto ai redditi da lavoro autonomo viene introdotto, come criterio generale di determinazione, il principio di onnicomprensività, quindi il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività. Si prevede l’esclusione dalla formazione del reddito, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, pure le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente e il riaddebito a ulteriori soggetti delle spese sostenute per l’impiego comune degli immobili utilizzati, pure promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi;

  • per i redditi d’impresa si realizza una prima fase di attuazione della delega in materia di razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili e di modifica dei criteri di determinazione dei redditi di impresa. Sulla determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, per avvicinare valori contabili e valori fiscali, si modifica il trattamento tributario delle sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, che potranno concorrere a formare il reddito esclusivamente nell’esercizio in cui sono incassati; della valutazione delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi; delle differenze sui cambi.

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