Crisi d'impresa

Le procedure del codice della crisi per gli appartenenti alle Forze armate e dell’ordine

A quali istituti possono accedere? Accordo sulla ristrutturazione dei debiti e liquidazione controllata

Gli appartenenti alle forze dell’ordine sono cittadini ma non comuni cittadini; per il ruolo che rivestono sottostanno a regole di comportamento, tra cui in particolare quella di onorare le obbligazioni pecuniarie contratte (vedasi ad esempio per gli appartenenti all’arma dei Carabinieri l’art.732 lettera d) dpr n. 90/2010 e sue successive modifiche e l’articolo 4, comma 4 del dpr n. 737/1981 per gli appartenenti alla Polizia di Stato)

Anche gli appartenenti alle forze dell’ordine hanno sicuramente diritto a utilizzare le norme concorsuali del CCII ma con quali limiti rispetto agli ordinamenti di cui sono parte?

Ritiene chi scrive che i limiti debbano, ad oggi, nel rispetto delle norme comportamentali proprie di ogni arma di appartenenza, essere valutati caso per caso e che gli stessi non possano prescindere dal comportamento tenuto dall’appartenete alle forze dell’ordine rispetto al debito maturato

Sommario:

  1. Appartenenti alle forze dell’ordine: come qualificarli ai fini del CCII
  2. A quali istituti possono accedere gli appartenenti alle forze dell’ordine: piano sulla ristrutturazione dei debiti e liquidazione controllata
  3. Casi pratici
  4. Conclusioni
Crisi d'impresa e insolvenza 2024, di Autori AA. VV., Ed. Ipsoa, 2024. Il volume analizza e interpreta la normativa concorsuale e le diverse metodologie di gestione della crisi d’impresa, applicabili alle imprese italiane, a seconda della gravità della situazione.
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1. Appartenenti alle forze dell’ordine: come qualificarli ai fini del CCII

Ebbene ricordare che gli appartenenti alle forze dell’ordine sono soggetti particolarmente qualificati che vivono ovvero devono sottostare alla normativa di riferimento propria di un “doppio” ordinamento quello dell’arma di appartenenza e quello civile, proprio di tutti i cittadini della Repubblica.

A fronte di ciò non esistendo una definizione propria che li possa correttamente qualificare in questa loro duplice appartenenza dovremo qualificarli, ai fini che qui interessano, come consumatori, presumendo, che nella loro vita “profana” ovvero in quella parte della loro vita condotta “al di fuori” del servizio contraggano debiti come un consumatore ovvero come colui che agisce per scopi estranei ad un’attività imprenditoriale, commerciale artigianale o professionale eventualmente dallo stesso svolta (si veda l’art. 3 del codice del consumo – d.lgs 206/2005).

Tale definizione di consumatore viene di fatto “ampliata” dal CCII (d.lgs. 14/19) che alla lettera e) dell’articolo 2 definisce consumatore come quel soggetto “... persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV, e VI del titolo V del libro quinto del Codice civile, per scopi estranei a quelli sociali ...”

Ritiene chi scrive, che nei limiti stabiliti dall’ordinamento proprio dell’arma di appartenenza, tale definizione di consumatore debba essere a tutti gli appartenenti alle Forze armate e dell’ordine in generale.

2. A quali istituti possono accedere gli appartenenti alle forze dell’ordine: piano sulla ristrutturazione dei debiti e liquidazione controllata

In ragione della definizione sopra data è possibile per il cittadino appartenente alle forze armate e/o dell’ordine aderire, per ottenere la dichiarazione di esdebitazione del competente organo giurisdizionale o al piano sulla ristrutturazione dei debiti del consumatore o alla liquidazione controllata.

2.1. Sul piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

AI sensi del primo comma dell’articolo 67 CCII il consumatore sovra indebitato, con l’aiuto di un OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in maniera puntuale e specifica termini e modalità per superare la crisi.

La proposta ha contenuto libero è può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti in qualsiasi forma.

Il CCII non prevede che il consumatore debba mettere a disposizione dell’esecuzione del piano il suo intero patrimonio e ciò in deroga di quanto previsto dall’articolo 2740 c.c. per il quale il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni contratte con tutti i suoi beni presenti e futuri.

La compressione del dritto del creditore rispetto alla procedura concorsuale in questione è massima atteso che non è previsto un termine massimo per l’esecuzione del piano che possa assicurare la realizzazione del credito in termini ragionevolmente contenuti.

La disciplina relativa al piano non prevede trattamenti differenziati per i crediti fiscali, con la conseguenza che il creditore fiscale che si troverà assistito dalla disciplina della prelazione, se prevista dalla legge, avrà diritto alla soddisfazione nei limiti della capienza del bene gravato dal privilegio.

All’interno della proposta possono essere possono essere ricompresi anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione.

Il piano, quindi, può prevedere non solo il soddisfacimento parziale, e dunque la liquidazione di un importo minore dei debiti rispetto al dovuto, ma anche una liquidazione differenziata.

Liquidazione differenziata che dovrebbe passare, per prassi, per la suddivisione dei creditori in “classi”.

Ripartizione in classi che a fronte del contenuto libero della proposta è oltremodo ammissibile ed addirittura necessaria nel caso in cui i crediti debbano essere trattati in maniera differenziata.

Differenziazione ammissibile se ancorata alla posizione giuridica del credito stesso (presenza o meno del privilegio) ed all’omogeneità degli interessi economici.

In conclusione, la proposta del consumatore sovra indebitato viene espressa in forma libera, senza apparenti limiti temporali e può comportare la falcidia (il pagamento in forma ridotta) di ogni tipo di debito (anche se munito di privilegio ovvero altra forma di garanzia reale), fatto salvo quanto previsto dal comma IV dell’articolo 67 stesso del CCII.

2.2. Le procedure familiari nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Tenuto conto della possibilità che il consumatore oltre ad essere tale sia parte di un nucleo familiare il Legislatore ha introdotto l’articolo 66 con riferimento ad eventuali procedure collegate tra loro per il fatto che azionate/introdotte da membri della stessa famiglia.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 66 del CCII, quindi, i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi quando:

  • sono conviventi,

  • o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune (ad esempio nel caso in cui il sovra indebitamento derivi da una successione ereditaria).

Nel caso in cui uno dei debitori non sia consumatore la norma prevede che si applichino le disposizioni relative al concordato minore (art 74 e seguenti del CCII).

Per il codice della crisi sono membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 76/16.

Con la norma in questione non viene meno il principio di responsabilità patrimoniale personale, sicché le masse attive e passive restano distinte, anche se concorrenti nel medesimo progetto.

Trattasi di norma procedurale e non sostanziale atteso che l’apertura della procedura familiare non comporta l’insorgere di una responsabilità solidale tra le parti membri del medesimo nucleo familiare, indi per cui il ricavato della liquidazione del patrimonio personale dell’uno non può essere “distratto” a favore dei creditori dell’altro.

Nel caso di debiti promiscui sarà applicabile sia la disciplina del concordato minore (la sezione terza ricordata dalla norma) sia l’istituto della liquidazione controllata atteso che la norma ex art 66 CCII si riferisce letteralmente alla “risoluzione della crisi da sovraindebitamento”, indi per cui paiono applicabili tutti gli istituti previsti dal codice per tale evenienza.

2.3. Sulla liquidazione controllata

Trattasi di una procedura concorsuale, a carattere non negoziale bensì esecutivo, finalizzata a monetizzare, attraverso la sua liquidazione, l’intero patrimonio (o meglio, i beni pignorabili) del debitore e ad utilizzare il ricavato per soddisfare i creditori, nel rispetto della par condicio creditorum.

È attualmente regolata dal CCII agli articoli 268 e seguenti del medesimo codice. Tale procedura è eseguibile a vantaggio del soggetto sovra indebitato che presenti un cumulo debitorio superiore ai cinquantamila euro. Trattandosi di procedura “concorsuale” tutti i debiti di qualsivoglia genere e natura rientrano nella stessa e di fatto sono “falcidiabili” (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano i debiti versi l’erario, contributi previdenziali, debiti verso istituti di credito etc. etc. etc. ...).

Da ultimo si segnala che tale procedura liquidatoria ha carattere generale e determina lo spossessamento dei beni dal debitore fatti salvi i limiti di legge (quarto comma art 268 CCII) con la conseguenza che non assumono rilievo la proposta ed il piano liquidatorio azionati dal debitore stesso atteso che è l’organo giurisdizionale adito che determina i limiti di reddito del debitore in ragione di quanto occorre per mantenimento del nucleo famigliare o in assenza di nucleo per mantenimento personale del debitore stesso.

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato, Fabiani Massimo, Nardecchia Giovanni Battista, Ed. IPSOA. Commento agli artt. 1-347 del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza - 890 formule commentate e scaricabili in formato digitale.
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3. Casi pratici

Come abbiamo sopra accennato gli appartenenti alle forze dell’ordine e armate quali consumatori possono accedere agli istituti del codice della crisi e dell’insolvenza.

A tal proposito di segnalano, senza espliciti riferimenti, alcuni provvedimenti di Tribunali civili Lombardi e Laziali (per l’anno 2022) che con sentenza hanno accolto il piano del consumatore (ora piano di ristrutturazione del debito del consumatore) proposto da appartenenti all’arma dei carabinieri.

In un primo caso abbiamo un maresciallo che a seguito di una lunga disputa con la moglie in sede di separazione stipulava dei finanziamenti per fare fronte alle spese legali.

Di seguito contraendo una nuova stabile relazione, iniziava una convivenza con la nuova compagnata stipulando regolare contratto di locazione.

In ragione dell’attività commerciale della nuova compagna ed a sostegno della stessa il maresciallo contraeva due nuovi finanziamenti, ma lo sforzo economico a sostegno del suo nuovo nucleo famigliare risultava vano atteso che l’attività della nuova compagna doveva chiudere a seguito della pandemia COVID.

A questo punto il maresciallo a fronte di uno stipendio di € 1900 mensili risultava essere sovra indebitato non riuscendo più a fare fronte ai debiti contratti che ammontavano ad € 117.500,00.

Il piano accolto dal Tribunale prevede per il maresciallo in questione une sborso mensile di € 375 per quattro anni per un totale complessivo di € 18.000,00 a fronte dei 117.500 dovuti.

Con la positiva conclusione della liquidazione del piano a favore del maresciallo verrà emessa dal competente organo altresì dichiarazione di esdebitazione con la conseguenza che alcuno dei suoi creditori potrà mai più richiedergli alcunché ed il maresciallo sarà legittimamente re inserito a pieno titolo nel tessuto civile del nostro ordinamento potendo, al caso se di necessità, contrarre mutuo per acquisto prima casa o per altro.

Ed ancora sempre un appartenente all’arma con a carico madre e sorella invalide al 100% a seguito di separazione contenziosa si ritrovava debitore per centoventimila euro. Anche in tal caso il debito sorgeva dall’acquisto di un automobile, poi andata distrutta, per cui, giustamente, continuava a liquidare il dovuto dal sostegno alla sorella e alla madre invalide e da quello dato alla moglie con cui, successivamente si separava.

Anche in tal caso il Tribunale, della Regione Lazio, preposto ha accolto il piano proposto ed il carabiniere in questione verrà dichiarato esdebitato con il versamento di € 400 mensili per quattro anni a fronte di un debito complessivo di € 12.0431,00=.

I casi quivi riportati hanno in comune il concetto di meritevolezza del soggetto richiedente la misura, concetto non più presente nell’attuale normativa di riferimento.

Concetto che, tuttavia, e bene tenere in considerazione in ragione del fatto che i carabinieri in questione sono sottoposti anche al testo unico per le forze armate in ragione del quale sono sempre tenuti ad onorare i propri debiti.

La mancanza di tale obbligo potrebbe in assenza di norme di collegamento adeguato comportare, pur tenendo conto della c.d. meritevolezza, all’applicazione di sanzioni disciplinari.

A tal proposito si evidenzia che nel 2016 il Consiglio di Stato in totale riforma di sentenza del Tar Milano ha confermato la destituzione dal servizio di un sovraintendente della PS che in maniera continuata aveva omesso di liquidare il canone locativo, subendo poi anche il pignoramento dello stipendio.

In questo caso particolare e bene evidenziare che viene punto non tanto il non aver correttamente adempiuto ad un’obbligazione quanto la costante volontà di non adempire.

4. Conclusioni

Di fatto ad oggi mancano, come già segnalato per altre categorie professionali, norme di collegamento tra gli ordinamenti propri delle forze armate e dell’ordine e la nuova disciplina in tema di crisi, norme la cui assenza di fatto impedisce che la disciplina del codice possa essere applicata uniformemente ed egualmente a tutti i cittadini, siano essi civili o appartenenti alle forze armate, all’arma dei carabinieri, alla guardia di Finanza o alla Polizia di Stato o alla Polizia Locale.

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