Amministrativo

La candidatura del Generale Vannacci: risvolti normativi

Limiti alla partecipazione politica, disciplina delle Forze Armate e violazione dell’articolo 713 del TUROM

L’entrata del Generale Vannacci nell’agone politico, attraverso il suo noto libro prima e l’accettazione della candidatura per il rinnovo del Parlamento europeo dopo, si è caratterizzata per l’originalità del suo pensiero, inconsapevolmente proiettato dai media nel podio dei saggisti più letti.

I difensori del Generale hanno puntualmente fornito al graduato militare l’ombrello protettivo dell’art. 21 della Costituzione, per il quale “ogni persona ha il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero”. Poco e niente si è invece dibattuto su un altro articolo della Costituzione le cui corde, invero, potrebbero vibrare un pò di più. L’art. 98, comma 3, della Costituzione abilita infatti il legislatore a stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Sommario

Limiti alla partecipazione politica

Se è certamente vero che, in linea generale, anche i militari di carriera in servizio attivo debbono godere degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino, non può però negarsi che le funzioni esercitate da un Generale dell’Esercito in forza della qualifica rivestita, non sono indifferenti e prive di effetto per l’ordinamento costituzionale, al fine di stabilire i limiti che possono essere opposti all’esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo. Tali limiti sono giustificati sia dalla particolare qualità e delicatezza delle funzioni esercitate, sia dai principi costituzionali di indipendenza e imparzialità che le caratterizzano.

Il bilanciamento, demandato al legislatore, deve essere condotto secondo un preciso obbiettivo, cioè quello di impedire i condizionamenti all’attività militare che potrebbero derivare dal legame stabile che il Generale potrebbe contrarre iscrivendosi ad un partito o partecipando in misura significativa alla sua attività politica. 

La disciplina delle Forze Armate

Il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, riferiti ai “doveri attinenti al grado”, dispone che “Il militare deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene e pregiudicare l'estraneità delle Forze armate come tali alle competizioni politiche”, con la precisazione che, quando è investito di un grado, “deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poiché l’esempio agevola l’azione e suscita lo spirito di emulazione”.

Il dovere di rimanere estraneo alle competizioni politiche ha, quindi, natura sostanziale ed è invero riferito alle “Forze armate come tali”. Come osservato, anche dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 5845/2017), la disposizione che impone di mantenersi al di fuori delle competizioni politiche “non menziona in alcun modo il singolo militare né, tanto meno, ne perimetra in senso riduttivo la libertà, costituzionalmente presidiata di associazione a fini politici”, ma piuttosto vincola l’Istituzione e, per essa, i suoi rappresentanti apicali che, in tale loro qualità devono astenersi da comportamenti, dichiarazioni e iniziative idonee a impegnare il Corpo e a determinarne il sostanziale ingresso nell’agone politico.

Peraltro, il grado di “Generale” corrisponde, anche agli occhi dell’opinione pubblica, ad una posizione apicale, dalla quale è possibile esercitare un comando sugli uomini e un controllo sui mezzi particolarmente efficace, data la struttura gerarchica dell’Esercito. Il fatto che un determinato messaggio di natura politica provenga da un Generale ancora in servizio, piuttosto che da un Ufficiale di rango inferiore, ha un’incidenza maggiore sull’immagine di neutralità delle Forze Armate, perché chi lo ascolta può essere più facilmente indotto a ritenere che esso sia condiviso dall’intera Organizzazione militare o da una parte significativa di essa.

La candidatura nella Lega

Se questa è la cornice ordinamentale di riferimento che ci fornisce la Costituzione, l’obiezione sollevata dai difensori del militare in carriera, a tenore della quale lo stesso non risulta iscritto alla Lega ed ha accettato la candidatura nelle liste elettorali della Lega da “indipendente”, è facilmente superabile se solo si considera che la rappresentanza politica concepita dalla Costituzione repubblicana subisce inevitabilmente l’intermediazione dei partiti politici, i quali, ai sensi dell’articolo 49, consentono ai cittadini di concorrere, con metodo democratico, a determinare, anche attraverso la partecipazione alle elezioni, la politica nazionale.

È stata la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 170/2018) ad affermare che “... anche a prescindere dalle caratteristiche del sistema elettorale di volta in volta rilevante, nessun cittadino, nemmeno il cittadino-magistrato, si candida “da solo”. E, così come avviene per la candidatura alle elezioni politiche, amministrative od europee, anche l’assunzione di incarichi negli organi esecutivi di vario livello presuppone necessariamente un collegamento del nominato con i partiti politici”. Sotto questo aspetto la candidatura del Generale Vannacci nella lista della Lega da “indipendente” non può essere considerata una candidatura neutrale, se non altro perché lo stesso è presente in tutte le circoscrizioni, capolista in quelle del Centro e del Sud e secondo nella circoscrizione delle Isole.

La violazione dell’art. 713 del TUROM

In sostanza - e senza scomodare la moglie di Cesare che non deve essere neppure sfiorata dal sospetto - per non incorrere nella violazione del citato art. 713 del TUROM, il Generale Vannacci non solo dovrebbe essere, ma anche apparire neutrale rispetto alla competizione tra partiti politici, atteso altresì che la condotta posta in essere dallo stesso, pur inidoneo a comportare un sostanziale e fattivo schieramento del Corpo militare di appartenenza a sostegno dell’una o dell’altra compagine, appare tale da ingenerare nell’opinione pubblica, o in una parte significativa di essa, la convinzione (errata) che questo sia coinvolto nella dialettica politica.

>> Leggi anche:

Novità editoriali

Vedi Tutti
Codice del processo amministrativo commentato
Risparmi 5% € 180,00
€ 171,00
La riforma del codice degli appalti
Risparmi 5% € 50,00
€ 47,50
Giornale di Diritto Amministrativo
Risparmi 20% € 305,00
€ 244,00
Urbanistica e appalti
Risparmi 20% € 295,00
€ 236,00
Processo Amministrativo - Formulario Commentato
Risparmi 30% € 160,00
€ 112,00
Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati
Risparmi 30% € 170,00
€ 119,00
Azienditalia Enti Locali
Risparmi 40% € 215,00
€ 129,00
ilQG - Il Quotidiano Giuridico
Risparmi 52% € 250,00
€ 118,80
Procedure concorsuali e diritto pubblico
Risparmi 30% € 60,00
€ 42,00
L'opposizione alle sanzioni amministrative
Risparmi 30% € 70,00
€ 49,00
Procedimento amministrativo
Risparmi 30% € 75,00
€ 52,50
Appalti pubblici
Risparmi 30% € 85,00
€ 59,50
Parcelle avvocati e fatturazione elettronica verso la PA
Risparmi 30% € 70,00
€ 49,00
La procedura di espropriazione per pubblica utilità
Risparmi 30% € 50,00
€ 35,00

Codici e Ebook Altalex Gratuiti

Vedi tutti