Famiglia, minori e successioni

L'adozione internazionale

Chi può adottare, quali sono i presupposti, i requisiti, il procedimento e gli effetti

L'adozione internazionale è l'adozione di un minore straniero fatta davanti alle autorità del suo Paese da parte di genitori italiani o stranieri residenti in Italia o di un minore italiano da parte di italiani o stranieri residenti all'estero.

Sommario:

  1. Che cosa è
  2. Competenze
  3. Chi può adottare un minore straniero
  4. Quali sono i presupposti dell’adozione legittimante internazionale
  5. Quali sono i requisiti degli aspiranti genitori adottivi
  6. Quali sono i soggetti/enti/organismi che intervengono nella procedura della adozione internazionale
  7. Quale è il procedimento per l’adozione di un minore straniero
  8. Quali sono i compiti dell’ente autorizzato nella procedura di adozione
  9. Quali effetti produce l’adozione pronunciata all’estero
  10. Quale è il procedimento di adozione di un minore italiano da parte di persone residenti all’estero italiani o stranieri
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1. Che cosa è

L’adozione internazionale è lo strumento che permette di dare una famiglia ad un minore straniero o italiano, all’interno della quale è considerato figlio legittimo (ora figlio nato nel matrimonio) a tutti gli effetti. 

Quando si parla, infatti, di adozione internazionale si intende sia l’adozione di minori stranieri residenti all’estero da parte di persone sia italiane che straniere residenti in Italia, sia anche l’adozione di minori italiani residenti in Italia da parte di persone straniere o italiane residenti all’estero.

L’adozione potrà avvenire se gli aspiranti genitori adottivi sono in possesso di determinati requisiti e se vi sono i presupposti previsti dalla legge.

2. Competenze

Le competenze in materia di adozioni internazionali, previste dalla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993, ai sensi della Legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono della Commissione per le adozioni internazionali, Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Chi può adottare un minore straniero

Possono adottare un minore straniero:

  • le persone italiane o straniere residenti in Italia;

  • i cittadini italiani residenti in uno stato estero.

4. Quali sono i presupposti dell’adozione legittimante internazionale

I presupposti dell’adozione legittimante internazionale sono:

  • che vi sia un minore in stato di abbandono, ovvero che il minore sia privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e non siano possibili misure di tutela nel suo Stato di origine;

  • che gli aspiranti genitori adottivi siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per un’adozione legittimante di un minore italiano. 

5. Quali sono i requisiti degli aspiranti genitori adottivi

Gli aspiranti genitori adottivi devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

  • devono avere la residenza in Italia o essere cittadini italiani residenti all’estero;

  • i coniugi devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni e tra loro non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto (tale requisito di stabilità è riconosciuto tale dalla legge anche quando i coniugi siano sposati da meno di tre anni, ma abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni);

  • l’età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l’età dell’adottando (in taluni casi è consentita una deroga);

  • i coniugi devono risultare affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare;

  • i coniugi devono essere stati dichiarati idonei all’adozione e cioè deve essere stato emanato, in loro favore, da parte del Tribunale per i minorenni competente, il decreto di idoneità all’adozione.

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6. Quali sono i soggetti/enti/organismi che intervengono nella procedura della adozione internazionale

Sono coinvolti nella procedura dell’adozione internazionale i seguenti soggetti:

  • il Tribunale per i minorenni: è l’organo giuridico competente preposto ad emettere il decreto di idoneità all’adozione a favore di quei genitori che hanno presentato la dichiarazione di disponibilità all’adozione;

  • i servizi sociali presso gli enti locali: sono i servizi presenti a livello territoriale, pubblici, che, tramite i loro assistenti sociali, sostengono e svolgono i controlli sugli aspiranti adottanti;

  • gli enti autorizzati: sono le organizzazioni/associazioni senza scopo di lucro, e cioè che non prevedono la realizzazione di profitti economici, dirette da persone formate nel campo dell’adozione internazionale con idonee qualità morali, che curano le pratiche della adozione, informano e sostengono gli aspiranti genitori, li fanno incontrare con il minore, si occupano del suo ingresso in Italia, aiutano e vigilano l’andamento della adozione nel periodo immediatamente successivo alla stessa e sono aiutate nello svolgimento del loro lavoro da professionisti nel campo sociale, giuridico e psicologico;

  • la Commissione per le adozioni internazionali: è un organo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presieduta da un magistrato che ha esperienza nel settore minorile o da un dirigente dello Stato con analoga specifica esperienza. Ha funzioni di controllo sul provvedimento di adozione emesso dall’autorità straniera ed autorizza l’ingresso del minore in Italia per l’adozione. 

7. Quale è il procedimento per l’adozione di un minore straniero

Gli aspiranti genitori adottivi devono presentare, presso il Tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza (nel caso di cittadini italiani residenti all’estero è competente il Tribunale per i minorenni del distretto di ultima residenza o in mancanza quello di Roma), una dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero con cui richiedono al Tribunale che dichiari la loro idoneità all’adozione.

Il Tribunale per i minorenni, se non ritiene di pronunciare immediatamente decreto di inidoneità all’adozione degli aspiranti genitori adottivi per manifesta carenza dei requisiti, trasmette entro 15 giorni dalla presentazione copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi sociali degli enti locali, affinché questi ultimi svolgano tutte quelle attività di verifica e controllo sulla situazione personale, familiare, sanitaria degli aspiranti genitori adottivi e su tutti gli altri aspetti utili a verificare la loro idoneità all’adozione.

I servizi sociali, in esito alle loro verifiche, trasmettono nei successivi 4 mesi al Tribunale per i minorenni una relazione completa sugli aspiranti genitori adottivi.

Il Tribunale, presa visione della relazione, sente gli aspiranti all’adozione, se del caso dispone opportuni approfondimenti, ed, infine, emette, entro 2 mesi, decreto di idoneità dei genitori ad adottare o decreto di inidoneità, e cioè un atto con il quale motiva la sussistenza o meno in capo agli spiranti genitori adottivi dei requisiti per adottare (questo atto può essere contestato da parte degli aspiranti genitori e da parte del Pubblico Ministero, impugnandolo dinanzi alla Corte di Appello).

Il decreto di idoneità ha efficacia per tutta la durata della procedura di adozione che deve essere promossa dagli interessati entro 1 anno dalla comunicazione del decreto. Il decreto, la relazione e la documentazione presente in atti vengono trasmessi immediatamente alla Commissione per le adozioni internazionali e, se già indicato dagli aspiranti genitori adottivi, anche all’ ente autorizzato che si occuperà di tutto l’iter dell’adozione prescelto.

Se non è stato già indicato un ente autorizzato, gli aspiranti all’adozione devono conferire incarico a un ente che curi tutta la procedura di adozione.

L’ente segue tutta la procedura di adozione intrattenendo i rapporti con gli aspiranti genitori adottivi e l’autorità straniera preposta all’adozione.

Al termine della procedura l’autorità straniera emette un provvedimento con cui autorizza o meno a procedere con l'adozione o in alternativa con l’affidamento  del minore ai futuri genitori adottivi.  L’ente trasmette in Italia tale provvedimento alla Commissione, la quale, valutate le conclusioni dell’ente stesso, dichiarerà se l’adozione risponda o meno al superiore interesse del minore e, in caso positivo, ne autorizza l’ingresso e la residenza permanente in Italia.

Emessa la dichiarazione di autorizzazione da parte della Commissione, il minore giungerà in Italia accompagnato dai genitori adottivi con i quali vivrà stabilmente.

Nel caso in cui l’autorità straniera emetta un provvedimento diaffidamento, il tribunale per i minorenni lo riconosce come affidamento preadottivo che dura un anno a decorrere dall’inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, il tribunale, se ritiene che sia nell’interesse del minore, pronuncia l’adozione.

Dopo che il bambino è entrato in Italia, e sia trascorso l’eventuale periodo di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con l’ordine emesso da parte del Tribunale per i minorenni di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile.

8. Quali sono i compiti dell’ente autorizzato nella procedura di adozione

L’ente autorizzato che assiste gli aspiranti genitori adottivi svolge i seguenti compiti:

  • svolge le pratiche presso le autorità del Paese straniero indicato dagli aspiranti all’adozione;

  • raccoglie dall’autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all’adozione ed il minore;

  • verifica che vi siano tutte le informazioni di carattere sanitario sul minore, sulla sua famiglia di origine e sulle sue esperienze di vita;

  • trasmette tutte queste informazioni agli aspiranti genitori, ricevendo il loro consenso scritto all’incontro;

  • riceve l’attestazione da parte dell’autorità straniera della sussistenza o meno delle condizioni per l’adozione, trasmettendo immediatamente il provvedimento di adozione e tutta la documentazione alla Commissione, perché dichiari se l’adozione risponda o meno al superiore interesse del minore e ne autorizzi l’ingresso e la permanenza stabile in Italia;

  • nel caso in cui l’autorità straniera dia l’autorizzazione solo per l’affidamento del minore, informa immediatamente la Commissione, il Tribunale per i minorenni e i servizi sociali territorialmente competenti e richiede alla Commissione, l’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente del minore in Italia;

  • segue il trasferimento e l’arrivo del minore in Italia ed il suo inserimento presso i genitori adottivi o coniugi affidatari.

L'elenco degli enti autorizzati è pubblicato sul sito della Commissione per le adozioni internazionali (www.commissioneadozioni.it).

9. Quali effetti produce l’adozione pronunciata all’estero

L’adozione pronunciata all’estero produce gli stessi effetti dell’adozione di minorenni pronunciata in Italia e cioè:

  • l’adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti;

  • assume e trasmette il cognome del padre adottivo;

  • assume il cognome della famiglia della madre adottiva se l’adozione viene disposta a favore della moglie separata;

  • cessano i rapporti dell’adottato con la famiglia d’origine, salvi i divieti matrimoniali.

Se l’autorità straniera ha emesso un provvedimento di adozione prima che il minore arrivi in Italia, tale provvedimento produce nell’ordinamento italiano gli stessi effetti dell’adozione di minorenni se il Tribunale accerta:

  • che siano stati acquisiti i consensi, liberamente prestati, dalle persone tenute a manifestarli;

  • che non sia stato pagato alcun corrispettivo per ottenere tali consensi;

  • che l’adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori (ad es. le regole relative alla differenza di età tra adottanti e adottato).

10. Quale è il procedimento di adozione di un minore italiano da parte di persone residenti all’estero italiani o stranieri

I residenti all’estero, stranieri o cittadini italiani, aspiranti genitori adottivi devono presentare domanda al console italiano (funzionario dello Stato che svolge nel paese straniero atti giuridici del diritto italiano) competente per territorio (quello del Paese dove risiedono).

Il console trasmette la domanda al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore.

Il console vigila sul buon andamento dell’affidamento preadottivo avvalendosi anche dell’aiuto di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere e vigila affinché i provvedimenti dell’autorità italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore.

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