Responsabilità civile

Constatazione amichevole di incidente o CID/CAI

La denuncia di sinistro, le istruzioni per l’impiego e la valenza probatoria del CAI

Il Regolamento 6 febbraio 2008, n. 13, dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 15 febbraio 2008, n. 39 contiene la disciplina del certificato di assicurazione, del contrassegno (è un documento che dimostra la validità della copertura RC Auto obbligatoria per legge, tuttavia esibirlo non è più obbligatorio) e del modulo di denuncia di sinistro di cui al Titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) Capo I (obbligo di assicurazione) e Capo IV (procedure liquidative) del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, codice delle assicurazioni private.

Sommario

La denuncia di sinistro

L’articolo 143 del Codice delle assicurazioni private (Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), in tema di “Denuncia di sinistro” stabilisce che in ipotesi di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'IVASS.

In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.

Quando il modulo sia sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo medesimo.

Le istruzioni per l’impiego

Il Regolamento detta le istruzioni per l’utilizzo del modulo.

A norma dell'art. 143 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private, essere utilizzato per denunciare il sinistro al proprio assicuratore nel caso di scontro con altro veicolo a motore. Tale modulo può anche essere utilizzato per assolvere alle formalità previste dagli articoli 148 e 149 del Codice delle assicurazioni private e, a tal fine, è sufficiente che copia di esso venga allegata alla richiesta di risarcimento che sarà presentata all'assicuratore del responsabile ovvero al proprio assicuratore se ricorrano i presupposti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto di cui allo stesso art. 149 del Codice delle assicurazioni private e al decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006.

Il Regolamento prescrive di dover utilizzare un solo modulo per entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro, oppure 2 moduli per il caso che nel sinistro siano coinvolti 3 veicoli, e così via. Il modulo può essere fornito da una qualsiasi delle parti. Ove tale modulo sia sottoscritto anche dall'altro conducente, lo stesso vale come constatazione amichevole di incidente e produce gli effetti di cui all'art. 148, primo comma, del Codice delle assicurazioni private e all'art. 8, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006.

Nel compilare il modulo occorre rispondere alle domande:

  • n. 6 e 8 del questionario, dei documenti di assicurazione (Certificato o Carta verde);
  • n. 9 del questionario, della propria patente di guida;
  • al n. 10, di indicare con precisione sulla sagoma del veicolo ivi riprodotta il punto di urto iniziale;
  • al n. 12, di apporre una croce (X) nelle sole caselle nelle quali sono indicate le circostanze dell'incidente e di indicare il numero totale delle caselle così segnate;
  • al n. 13, di redigere un grafico del sinistro.

Occorre infine completare le informazioni di cui ha bisogno l'assicuratore compilando il modulo anche sul retro ed il foglio "altre informazioni". Se l'altro conducente è in possesso di un modulo redatto in lingua diversa, potrà essere utilizzato anche detto modulo, purché conforme a quello italiano.

Se un conducente rifiuta di firmare

Nel caso in cui il conducente dell'altro veicolo non accetti di sottoscrivere anch'egli il modulo, si dovrà compilare integralmente il modulo stesso per la parte relativa al proprio veicolo (veicolo A), mentre per la parte relativa al veicolo della controparte (veicolo B) sarà sufficiente rispondere alla domanda n. 7 ed indicare al n. 8 la denominazione della Compagnia di assicurazione.

Tuttavia, ove possibile, il Regolamento raccomanda di rispondere anche alle altre domande.

La valenza probatoria del CAI

Il modulo, ove sottoscritto da ambedue i conducenti coinvolti nell’incidente, pur non rivestendo valore di piena prova, genera una presunzione iuris tantum che opera verso l’assicuratore, che potrà superarla unicamente fornendo la prova contraria (articolo 143, comma 2, Codice delle Assicurazioni Private). Tale principio di diritto risulta consolidato in sede di legittimità. La VI Sezione Civile della Corte di Cassazione, nell’Ordinanza 12 novembre 2020, n. 25468, pronunciata in tema di Responsabilità da circolazione stradale, ha ribadito che il modulo di contestazione amichevole (modulo CAI) a doppia sottoscrizione, pur non avendo valore di piena prova, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicuratore il quale potrà superarla fornendo prova contraria, al contempo specificando che il giudizio deve essere uniforme e unitario per tutte le parti, danneggiato, responsabile e assicuratore, senza che il modulo possa valere in maniera diversi tra questi, e ciò alla luce di quanto disposto all’art. 2733 c.c. secondo cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti risulta liberamente apprezzata dal giudice.

La denuncia del sinistro stradale deve essere trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all’assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solamente per informarlo delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, per consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, bensì pure, in ipotesi di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico del medesimo assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute, se invece il modulo di contestazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell’assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le dichiarazioni in questione hanno valore meramente indiziario.

Parimenti, la medesima Corte di Cassazione (Sezione 3 Civile, Ordinanza 25 gennaio 2024, n. 2438) ha ulteriormente confermato, in materia di responsabilità da sinistro stradale, che ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (CID/CAI) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio. Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto prevalenti, rispetto a quanto emergente dal C.I.D., le risultanze di consulenze tecniche d'ufficio disposte nel corso del giudizio intercorso tra il danneggiato e l'assicuratore.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Sezione 3 Civile, Sentenza 12 aprile 2023, n. 1421) ha invece puntualizzato che la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del mezzo assicurato, non presenta valore di piena prova, nemmeno nei confronti del solo confitente, bensì deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare operatività la disposizione di cui all'art. 2733, c. 3 c.c.

Sempre in tema di valutazione della prova e valore probatorio del modulo di constatazione amichevole del sinistro, la dichiarazione confessoria contenuta nello stesso e resa dal responsabile del danno non ha valore di piena prova neppure nei confronti del solo confitente, bensì deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare operatività la norma di cui all'art. 2733, comma III, c.c., secondo la quale, in ipotesi di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice e ciò vale a maggior ragione allorquando il responsabile del danno non risponda all'interrogatorio formale, con l’effetto che ciò può rappresentare oggetto di libera valutazione in presenza di altri elementi di prova (Corte d'Appello di Roma, Sezione V Civile, Sentenza 12 gennaio 2023, n. 187).

Constatazione amichevole di incidente (CAI) - Denuncia di sinistro

Constatazione amichevole di incidente (CAI) - Altre informazioni

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