Contratti

Il diritto alla riparazione (diritti dei consumatori)

Che cos'è, normativa, garanzia legale, rimedi ai difetti, riduzione del prezzo e ''Right to repair'' europeo

Pubblichiamo l’analisi dell’autrice sul diritto del Consumatore alla riparazione.

Sommario:

  1. La normativa
  2. La garanzia legale
  3. I rimedi ai difetti di conformità del bene
  4. Il rimedio della riparazione/sostituzione
  5. La riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto
  6. Right to repair (R2R)
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1. La normativa

Il diritto alla riparazione rientra tra le garanzie post-vendita disciplinate dal Codice del Consumo, e più precisamente agli articoli 128 e seguenti (Parte IV, Titolo III, Capo I e Capo I-bis).

2. La garanzia legale

Il Codice del consumo riconosce la garanzia legale in ogni caso, al consumatore e, per l’effetto, non può essere esclusa né limitata. La garanzia legale ha durata pari a 24 mesi e decorre dalla consegna del bene. L’azione preordinata a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive in 26 mesi dalla consegna.

Nell’impostazione consumeristica, il venditore finale può essere considerato responsabile verso il consumatore anche a causa di un difetto di conformità imputabile a un passaggio precedente della catena distributiva.

Tramite la garanzia legale il consumatore si vede riconosciuto il diritto alla riparazione ovvero alla sostituzione del bene (cd. rimedi primari) oppure, se ciò non è praticabile, alla riduzione del prezzo ovvero alla risoluzione del contratto (cd. rimedi secondari).

A quella legale può essere aggiunta l’ulteriore garanzia offerta dal produttore o dal venditore, denominata garanzia convenzionale o commerciale.

3. I rimedi ai difetti di conformità del bene

In presenza di un difetto di conformità, il consumatore può domandare al venditore:

  • in prima battuta, la riparazione o la sostituzione del bene (cd. rimedi primari), al fine di ottenere il ripristino della conformità senza spese;

  • ove i primi due rimedi non risultano praticabili, la riduzione del prezzo ovvero la risoluzione del contratto (cd. rimedi secondari).

Il Codice delinea, pertanto, una gerarchia tra gli strumenti previsti a tutela del consumatore nella finalità di contemperare l’interesse a ricevere il bene concordato e quello, in capo al venditore, a salvaguardare il rapporto contrattuale.

Per l’effetto, viene concessa la possibilità di ricorrere alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto unicamente nelle ipotesi previste dal Codice del Consumo (art. 135-bis).

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4. Il rimedio della riparazione/sostituzione

Nella finalità di porre rimedio al difetto di conformità, in prima battuta, il consumatore potrà scegliere l’opzione gratuita “riparazione” o “sostituzione” del bene (art. 135-ter).

La scelta del consumatore incontrerà un limite se il rimedio domandato risulti oggettivamente impossibile ovvero comporti costi eccessivi a carico del venditore. L’impossibilità dovrà essere valutata, ad esempio, con riferimento alla fungibilità del bene.

L’eccessiva onerosità risulta collegata, invece, a eventuali spese irragionevoli che gravano sul venditore rispetto a una soluzione alternativa, possibile e praticabile.

Il Codice prescrive che detta valutazione debba essere realizzata tenendo conto:

  • del valore del bene in assenza del difetto;

  • dell’entità del difetto;

  • dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Il venditore può, pertanto, rifiutare la soluzione chiesta in quanto impossibile ovvero eccessivamente costosa. Il consumatore potrà quindi richiedere la riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.

A ogni buon conto la riparazione o la sostituzione devono essere eseguite dal venditore:

  • in un congruo termine entro cui il venditore deve eseguire la prestazione richiesta;

  • senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore.

La determinazione del termine congruo e dell’inconveniente notevole deve essere effettuata in relazione alla natura del bene e allo scopo per cui è stato acquistato.

5. La riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto

La riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto rappresentano opzioni esercitabili dal consumatore ove la richiesta di riparazione o sostituzione del bene difettoso non sia andata a buon fine.

Il legislatore, in tal modo, intende salvaguardare, per quanto possibile, il rapporto contrattuale, ma anche configurare la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto come rimedi residuali esperibili solo a precise condizioni.

In dettaglio, il consumatore potrà ricorrere ai suindicati rimedi se:

  • la riparazione o la sostituzione risultino impossibili oppure eccessivamente onerose;

  • il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione;

  • il difetto di conformità risulta talmente grave da giustificare l’immediata riduzione del prezzo ovvero la risoluzione del contratto;

  • sussiste il rischio che il ripristino della conformità del bene richieda tempi irragionevoli oppure comporti notevoli inconvenienti in capo al consumatore.

La facoltà di scelta rimessa al consumatore incontra un limite nella gravità del difetto.

Ove il difetto sia di lieve entità (ossia non pregiudichi l’utilizzo del bene), infatti, potrebbe essere chiesta la riduzione del prezzo.

Inoltre, per determinare l’importo della riduzione ovvero della somma da restituire, si dovrà tenere conto dell’uso del bene, che comporterà un deprezzamento del prodotto.

6. Right to repair (R2R)

Il 2 febbraio 2024 il Consiglio e il Parlamento dell’UE hanno raggiunto un accordo provvisorio sul testo di direttiva in tema di diritto alla riparazione, preordinata a promuovere la riparazione di beni rotti o difettosi, nota anche come direttiva sul diritto alla riparazione (o R2R).

Tale legislazione, una volta concluso l’iter e in vigore, renderà più semplice per i consumatori richiedere la riparazione anziché la sostituzione, rendendo l’accesso ai servizi di riparazione più semplice, rapido e trasparente.

L’accordo provvisorio opera verso tutti i prodotti con requisiti di riparazione previsti dal diritto dell’UE, stabilisce l’obbligo di riparazione per i produttori di beni con requisiti di riparazione, istituisce un modulo informativo europeo che fornisce ai consumatori i dati chiave sul servizio di riparazione e unifica le piattaforme nazionali di informazione sulla riparazione in una piattaforma online europea.

La direttiva crea incentivi per i consumatori a prolungare la vita del prodotto facendolo riparare, il che a sua volta stimolerà il settore delle riparazioni, ridurrà gli sprechi e promuoverà modelli di business più sostenibili. Per raggiungere tale obiettivo, la direttiva propone una serie di strumenti per rendere la riparazione più attraente per i consumatori, che includono:

  • la possibilità per i consumatori di chiedere ai produttori di riparare prodotti tecnicamente riparabili ai sensi del diritto dell’UE,

  • un modulo europeo di informazioni sulla riparazione che i riparatori possono offrire ai consumatori, con informazioni chiare come condizioni di riparazione, tempo per completare i lavori, prezzi, prodotti sostitutivi, ecc.

  • una piattaforma online europea per la riparazione per facilitare l’incontro tra consumatori e riparatori

  • un’estensione di 12 mesi del periodo di responsabilità del venditore dopo la riparazione di un prodotto.

L’accordo provvisorio raggiunto dal Consiglio e dal Parlamento mantiene il diritto del consumatore di optare tra la riparazione e la sostituzione quando un prodotto è rotto o difettoso.

L’accordo sostiene pure gli obiettivi generali della direttiva, introducendo alcune migliorie riguardo all’ambito di applicazione, all’obbligo di riparazione, al contenuto del modulo informativo, alla piattaforma online.

In futuro, la Commissione UE potrà introdurre requisiti di riparabilità per i nuovi prodotti, tramite il regolamento sulla progettazione ecocompatibile, che verranno poi aggiunti all’elenco dei prodotti coperti dalla direttiva R2R.

L’accordo obbliga i produttori a fornire informazioni sui pezzi di ricambio nel loro website, a renderli disponibili a tutte le parti del settore della riparazione a un prezzo ragionevole e a vietare pratiche che impediscano l’impiego di pezzi di ricambio di seconda mano o stampati in 3D da parte di riparatori indipendenti.

Il testo prevede che i produttori effettuino le riparazioni necessarie entro un termine ragionevole e, a meno che il servizio non sia fornito gratuitamente, anche a un prezzo ragionevole, in modo da incoraggiare i consumatori a optare per la riparazione.

Tuttavia, l’accordo mantiene anche il diritto dei consumatori di scegliere tra la riparazione e la sostituzione dei prodotti difettosi entro il periodo di responsabilità del venditore incluso nella garanzia.

Se il consumatore sceglie la riparazione del bene, il periodo di responsabilità del venditore sarà prolungato di 12 mesi dal momento in cui il prodotto sarà reso conforme. Questo periodo può essere ulteriormente prolungato dagli Stati membri se lo desiderano.

Per ridurre la burocrazia per i riparatori la fornitura di un modulo standardizzato europeo risulta facoltativa.

Tuttavia, se i riparatori forniscono il modulo al consumatore, le condizioni stabilite nel modulo saranno per esso vincolanti. Il modulo deve essere fornito gratuitamente, pure se al consumatore può essere chiesto di pagare il costo del servizio diagnostico. Le informazioni chiave incluse nel modulo saranno valide per 30 giorni, ma il consumatore e il riparatore possono concordare di estendere questo periodo.

L’accordo propone la creazione di una piattaforma europea di riparazione online progettata e gestita a livello UE, anziché di 27 piattaforme nazionali. Lo scopo della piattaforma è rendere disponibili ai consumatori i differenti servizi di riparazione a livello comunitario ma anche transfrontaliero e in ogni Stato membro.

Pertanto, la piattaforma UE avrà sezioni per ciascuno Stato membro, con informazioni provenienti pure dalle piattaforme, pubbliche o private, di riparazione nazionali.

Al contempo, le piattaforme nazionali avranno la possibilità di includere informazioni sulle iniziative di riparazione guidate dalla comunità.

L’accordo provvisorio raggiunto tra le istituzioni UE deve essere approvato e adottato formalmente da ambedue. Tale proposta è stata presentata dalla Commissione UE nel 22 marzo 2023 e fa parte della nuova agenda dei consumatori e del piano d’azione per l’economia circolare.

Si integra con ulteriori iniziative legislative preordinate a promuovere il consumo sostenibile, come il regolamento sulla progettazione ecocompatibile (teso a promuovere la produzione di prodotti riparabili) e la direttiva sul conferimento dei poteri ai consumatori per la transizione verde (per consentire ai consumatori di prendere decisioni di acquisto più informate al momento giusto).

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