Immobili condominio e locazioni

Le distanze degli alberi dal confine

La disciplina del Codice civile: ambito di applicazione e rimedi in caso di violazione delle distanze

Il proprietario che intende piantare degli alberi è tenuto a rispettare determinate distanze tra gli alberi stessi e il confine della sua proprietà; questa regola non si applica quando è presente sul confine un muro divisorio proprio o in comune con l'altro proprietario; in tal caso, infatti, non si devono osservare le distanze minime tra l'albero e il confine purché l'albero non superi in altezza l'altezza del muro.

Sommario

Commentario breve al Codice civile, Cian Giorgio, Trabucchi Alberto, Ed. CEDAM. L'opera guida verso la migliore interpretazione delle norme, grazie a commenti accurati di docenti-professionisti esperti, in grado di organizzare in modo sintetico e sistematico gli argomenti, la giurisprudenza più recente e l'illustrazione del pensiero dottrinale più autorevole.
Scopri i dettagli dell'opera

Le distanze tra gli alberi e il proprio confine

Il Codice civile, all’art. 892, stabilisce le distanze che il proprietario di un fondo è tenuto a rispettare tra gli alberi piantati nel suo terreno e il proprio confine.

Il rispetto delle distanze è finalizzato ad evitare l’occupazione del terreno altrui dalle radici dei propri alberi, a non danneggiare i vicini che potrebbero subire una diminuzione di aria, luce e soleggiamento, ma anche a tutela degli alberi stessi, per garantire a ciascuna tipologia di albero di crescere in uno spazio adeguato alle sue caratteristiche.


Secondo il Codice, in mancanza di distanze diverse previste dagli usi locali o da specifici regolamenti in materia, devono essere rispettate le seguenti distanze dal confine:

  • tre metri per gli alberi di alto fusto;
  • un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto;
  • mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo (la distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie).


La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.


Come è facile intuire, il principale problema di questa norma è capire cosa si intende per alberi di alto fusto o meno.

Il Codice prova a dare una definizione, stabilendo che si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili, mentre si considerano alberi di non alto fusto quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami.

Alcune sentenze si sono pronunciate sull’argomento tentando di fornire un criterio non legato alla elencazione (impossibile) di tutte le specie; secondo i giudici si considerano di alto fusto gli alberi che sono classificati tali in botanica nonché tutti quelli che, in base al loro sviluppo in concreto, hanno il tronco ramificato ad un’altezza superiore ai tre metri.

Viceversa, gli alberi il cui tronco e le cui branche principali (cioè esclusi i rami portatori di foglie e frutti che costituiscono la chioma dell’albero) non superano i tre metri, non sono considerati di alto fusto. 

In tema di distanze negli edifici, la Corte di Cassazione (Sezione II Civile, ordinanza 1° dicembre 2022, n. 35377) ha chiarito che gli alberi da fusto devono essere potati a non meno di tre metri dal confine salvo che non vi sia un muro divisorio di confine, venendo meno la finalità della distanza di evitare che la parte fuori terra degli alberi possa danneggiare i vicini, mentre resta sempre fermo il limite relativo all’altezza degli alberi, che non può mai superare l’altezza del muro di confine.

Eccezioni al rispetto delle distanze

La principale eccezione al rispetto delle distanze indicate nel paragrafo precedente è costituita dalla presenza, sul confine, di un muro divisorio. In presenza di un muro divisorio, proprio o in comune con l’altro proprietario, non si devono osservare le distanze minime tra l’albero e il confine purché l’albero non superi in altezza l’altezza del muro. L’eccezione vale perché in questo caso il vicino non subisce diminuzione di aria, luce e veduta.

Altra eccezione riguarda gli alberi piantati su terreni demaniali (cioè di proprietà dello Stato).

In questo caso, però, un’importante sentenza ha stabilito che il proprietario del fondo contiguo non può chiedere il taglio degli alberi posti a distanze inferiori a quelle di legge, ma il titolare del diritto di uso sul suolo demaniale è comunque tenuto ad evitare che la proprietà confinante possa subire un danno a seguito della espansione delle radici degli alberi piantati sul bene demaniale.
Infine è bene precisare che una regola diversa vale per gli alberi piantati nei boschi (sul confine con terreni non boschivi) o lungo le strade o i canali.

Generalmente in questi casi, se si tratta di boschi strade o canali di proprietà privata, le distanze sono stabilite da appositi regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali.

Il Codice civile stabilisce che solo in mancanza di qualsiasi fonte normativa si applicano le distanze descritte nel paragrafo precedente.

Ai fini della distanza dal confine, la Corte di Cassazione (Sezione II Civile, sentenza 19 marzo 2018, n. 6765) ha puntualizzato che l'art. 892 c.c. distingue le siepi formate da arbusti, piante basse e canneti, con esclusione degli alberi di alto e medio fusto, dalle siepi costituite da alberi di alto e medio fusto (purché oggetto di periodica recisione vicino al ceppo, che impedisce la crescita in altezza e la favorisce in larghezza, rendendo, così possibile l'avvicinamento dei rami e dei vari alberi e la formazione della protezione o barriera contro gli agenti esterni) le quali devono osservare la distanza di un metro dal confine.

Cosa succede quando le distanze non sono rispettate

Il Codice civile, all’art. 894, stabilisce che il vicino può chiedere ed ottenere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono stati piantati (o che nascono) ad una distanza minore rispetto a quelle indicate nei precedenti paragrafi.

Si tratta di un diritto che il vicino può esercitare indipendentemente dalla effettiva turbativa arrecata dagli alberi piantati o nati a distanza non legale; questo vuol dire che il giudice è tenuto esclusivamente a valutare il rispetto delle distanze e non anche a valutare l’esistenza di particolari danni.


Inoltre, chi pianti alberi in violazione delle distanze dal confine non può invocare, per evitare la estirpazione degli stessi, le leggi speciali che tutelano il paesaggio e l’ambiente poiché questi vincoli sono finalizzati a proteggere una zona nel suo complesso e non un determinato tipo di pianta o un fondo privato specifico.


Può capitare che sia stato acquisito il diritto di tenere alberi a distanze minori rispetto a quelle previste dalla legge o dai regolamenti o dagli usi locali, ad esempio a seguito di contratto o per usucapione ventennale (quando il confinante per almeno vent’anni non reagisce al fatto che una pianta sul fondo vicino cresca a distanza non legale).

Anche in questo caso, però, il Codice prevede che se l’albero muore o viene abbattuto o reciso, il proprietario non può ripiantare un altro albero nelle stesso posto ma sarà tenuto a rispettare le distanze di legge.

Questa regola ha un’eccezione, poiché se si tratta di un filare di alberi posto sul confine, il proprietario può legittimamente sostituire l’albero venuto meno.

Rami e radici che si protendono sul terreno altrui

In materia di alberi e di distanze legali tra questi e il confine, è necessario un discorso a parte per quanto riguarda i rami e le radici che, come si sa, possono protendersi ben lontano dal tronco e possono sconfinare nel terreno di altri proprietari, pur se sono state rispettate le distanze previste dalle norme.

In questi casi, il Codice civile (art. 896) tutela il vicino consentendo a questi di richiedere ed ottenere la potatura dei rami che si protendono sulla sua proprietà nonché di tagliare egli stesso le radici che si addentrano nel suo fondo.

Tutto questo se regolamenti o usi locali non dispongono diversamente.

Anche in questo caso, il diritto di pretendere la potatura dei rami dell’albero del vicino non è limitato dalle norme a tutela del paesaggio.

Ad ulteriore tutela del vicino, il diritto di far protendere i rami sul terreno altrui non può essere acquistato per usucapione poiché la richiesta di potatura può essere effettuata in qualsiasi momento.


Altro tema importante è quello dei frutti.

Può infatti accadere che i frutti dell’albero cadano naturalmente nel terreno altrui.

Il Codice civile stabilisce che i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

Se, invece, gli usi locali stabiliscono diversamente (e cioè che i frutti caduti sul terreno altrui rimangono di proprietà del titolare dell’albero), il Codice richiede l’applicazione della norma relativa all’ “accesso al fondo” (art. 843), secondo la quale il proprietario deve permettere l’accesso nel suo fondo per il recupero della cosa altrui.

>> Leggi anche:

One LEGALE | Experta Immobili Ti aiuta ad affrontare con sicurezza ogni problematica in materia di condominio, compravendita, immobili e locazioni. Guide pratiche, commentari, riviste, check list, formule, news a cura dei migliori esperti.

Novità editoriali

Vedi Tutti
La riforma del codice degli appalti
Risparmi 5% € 50,00
€ 47,50
Immobili & Proprietà
Risparmi 40% € 215,00
€ 129,00
Commentario breve alla disciplina delle locazioni immobiliari
Risparmi 30% € 140,00
€ 98,00
Compravendita, condominio e locazioni
Risparmi 30% € 90,00
€ 63,00
Immobili 2024
Risparmi 5% € 119,00
€ 113,05
Codice commentato degli immobili urbani
Risparmi 30% € 100,00
€ 70,00
Le locazioni
Risparmi 30% € 100,00
€ 70,00
Manuale pratico e formulario dei beni immobili
Risparmi 30% € 100,00
€ 70,00
Il processo delle locazioni
Risparmi 30% € 30,00
€ 21,00

Codici e Ebook Altalex Gratuiti

Vedi tutti