Equo compenso: la guida

Cos'è, a chi spetta, clausole e nullità (Legge n. 49/2023). Azione giudiziale del professionista, indennizzo a suo favore, sanzioni da parte degli ordini professionali. La class action a tutela dei professionisti

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2023, n. 104 la legge sull’equo compenso, Legge 21 aprile 2023, n. 49 (testo in calce) recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali": lo scopo del provvedimento è quello di assicurare al professionista un compenso commisurato al valore della prestazione e rafforzarne la tutela nel rapporto contrattuale con specifiche imprese, che per natura, dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti.

Sommario

Equo compenso: cos'è

Il provvedimento sull’equo compenso si compone di 13 articoli.

L’equo compenso è definito dall’articolo 1 della nuova legge, come la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche delle prestazione professionale, nonchè conforme ai compensi previsti:

  • per gli avvocati: dal D.M. emanato in conformità alla legge forense (attualmente il D.M. n. 55/2014 aggiornato dal D.M. n. 147/2022);
  • per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, i valori presi a riferimento sono attualmente quelli stabiliti da Decreto ministeriale n. 140/2012, che dovranno essere comunqueaggiornati;
  • per le professioni non ordinistiche dovrà essere adottato entro 60 giorni un apposito decreto dal ministero delle imprese e del made in Italy.

A chi spetta l'equo compenso

L’equo compenso trova applicazione ai rapporti professionali che hanno ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.), regolate da convenzioni e relative allo svolgimento anche in forma associata o societaria delle attività professionali rese in favore di:

  • imprese bancarie assicurative e loro controllate, mandatarie;
  • imprese con più di 50 lavoratori;
  • imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di Euro;
  • pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica.

Sono escluse dall’ambito di applicazione della nuova disciplina le prestazioni rese dai professionisti a società veicolo di cartolarizzazione e  quelle rese in favore di agenti della riscossione.

Clausole e pattuizioni nulle

La rilevanza dei rimedi a tutela del professionista fa perno sulla nullità delle clausole che compromettono l’equità del compenso. In particolare sono nulle:

  • le clausole delle convenzioni che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera;
  • le pattuizioni di compensi inferiori a quelli stabiliti dai parametri di liquidazione dei compensi previsti con decreto ministeriale (avvocati, professioni ordinistiche, professioni non ordinistiche.
  • le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano anticipazione di spese, o che attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto o del servizio reso
  • le clausole o pattuizioni anche in documenti distinti dalla convenzione che: riservino al cliente la facoltà di modifica unilaterale del contratto, la facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto, la facoltà di richiedere prestazioni aggiuntive gratuite, l’anticipazione delle spese al professionista o la rinuncia al rimborso, la previsione di termini di pagamento sopra i 60 giorni dalla fattura, la previsione in caso di nuovo accordo sostitutivo di applicazione dell’eventuale compenso inferiore pattuito anche agli incarichi perdenti, non ancora definiti o fatturati; la precisione che il compenso pattuito per assistenza e consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto; la clausola che obbliga il professionista a corrispondere al cliente o a terzi, compensi, corrispettivi o rimborsi per l’utilizzo di software, banche dati, gestionali, servizi di assistenza tecnica, di formazione etc. Nulla pure la clausola che riconosce all’avvocato il solo minor importo previsto dalla convenzione, quando il giudice liquida al cliente le spese legali, in misura superiore al detto importo.

In ogni caso, la nullità delle singole clausole non comporta la nullità dell’intero contratto, destinato a rimanere valido per tutto il resto delle pattuizioni.

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Azione giudiziale del professionista

L’azione a tutela del professionista potrà essere promossa davanti al Tribunale del luogo di sua residenza o domicilio, impugnando la convenzione, il contratto, l’esito della gara, l’affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o qualsiasi altro accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati. La domanda sarà finalizzata a far valere la nullità della pattuizione e la richiesta di rideterminazione giudiziale del compenso per l’attività professionale prestata.

Il giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, provvederà a rideterminarlo, condannando il committente al pagamento della differenza tra quanto versato e l’equo compenso.

Ai fini della rideterminazione del compenso secondo i parametri dei decreti ministeriali, il Tribunale può richiedere al professionista di acquisire dall’ordine o collegio cui è iscritto il parere di congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova delle caratteristiche, urgenza, pregio dell’attività, importanza, natura, difficoltà e valore dell’affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Nel giudizio ,il giudice può avvalersi, ove indispensabile, della consulenza tecnica.

Indennizzo a favore del professionista

Oltre a rideterminare il compenso e condannare il cliente al pagamento della differenza tra equo compenso e quanto versato, Il giudice potrà condannare il cliente anche al pagamento di un indennizzo a favore del professionista fino al doppio della differenza, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Disciplina dell’equo compenso:  presunzioni e prescrizione

La nuova legge semplifica l’onere probatorio del professionista che intende tutelare il diritto a ricevere un compenso equo, introducendo una presunzione semplice in base alla quale gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.

Altra facilitazione processuale è stabilita in tema di prescrizione della richiesta di pagamento dell’onorario. Le nuove norme prevedono infatti che la prescrizione decorra dal momento in cui cessa il rapporto con l’impresa. In caso di pluralità di prestazioni rese con un unico incarico, convenzione, contratto, etc…, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell’ultima prestazione, tranne il caso di prestazioni aventi carattere periodico.

Le imprese possono tuttavia adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consiglio nazionali degli ordini o collegi, e in questo caso i compensi pattuiti nei modelli standard si presumono equi fino a prova contraria.

Sanzioni da parte degli ordini professionali

Obiettivo della legge sull’equo compenso, non è solo quello di fornire uno strumento di tutela al professionista contro i grandi committenti, ma anche quello di impedire pratiche di concorrenza sleale tra colleghi,che ribassando oltremodo i compensi, sviliscono il valore della prestazione professionale.

Agli Ordini e ai Collegi sarà affidato quindi il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare l’iscritto che viola le regole sull’equo compenso.

Parere di congruità come titolo esecutivo

Altra rilevante novità a tutela dei professionisti, è nella possibilità di esigere i compensi, avvalendosi, (in alternativa al decreto ingiuntivo o al recupero del credito con la procedura di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 150/2011), del parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale, sui compensi o sugli onorari richiesti.

Al parere di congruità è riconosciuto valore di titolo  esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, purché rilasciato nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo e a condizione che il debitore non presenti opposizione all'autorità giudiziaria entro 40 giorni dalla notificazione del parere a cura del professionista.

L’eventuale giudizio di opposizione, instaurato ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., si svolge con le forme di cui all’art. 14 D.lgs. n. 150/2011, davanti al giudice competente per materia e per valore, del luogo in cui ha sede l’ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere.

Class action a tutela dei professionisti

La nuova legge consente anche la class action a difesa dei diritti individuali omogenei dei professionisti, secondo le forme disciplinate dal titolo VIII bis del libro quarto del codice di procedura civile. Ferma restando la legittimazione del singolo professionista, l’azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale del relativo ordine professionale o dalle associazioni maggiormente rappresentative.

Osservazioni a prima lettura sulla legge 21 aprile 2023, n. 49 a cura del CNF

L’ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato la Scheda informativa 15 maggio 2023 nella quale illustra il percorso che ha portato alla nuova legge e cosa cambia per i professionisti.

Per approfondire questo argomento leggi anche:

L’equo compenso è in G.U.: le tutele del professionista

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