Ergastolo ostativo
Con l’espressione “ergastolo ostativo” si intende il particolare tipo di regime penitenziario previsto dall’art. 4 bis Ord. Penit. che esclude dall’applicabilità dei benefici penitenziari gli autori di taluni reati particolarmente gravi elencati al comma 1 della medesima disposizione, ove il soggetto condannato non collabori con la giustizia o tale collaborazione sia impossibile o irrilevante.
AGGIORNAMENTO: la Corte costituzionale, con il comunicato 15 aprile 2021, si è espressa annunciando di ritenere l'istituto incompatibile con la Costituzione ed ha concesso al Parlamento un anno di tempo per approntare una nuova disciplina in materia.
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- Ergastolo ostativo (di Anna Larussa)
1. Che cos’è l'ergastolo ostativo
Con l’espressione “ergastolo ostativo” la dottrina intende individuare il particolare tipo di regime penitenziario previsto dall’art. 4 bis Ord. Penit. che esclude dall’applicabilità dei benefici penitenziari (liberazione condizionale, lavoro all’esterno, permessi premio, semilibertà) gli autori di reati particolarmente riprovevoli quali i delitti di criminalità organizzata, terrorismo, eversione, individuati al comma 1 di tale norma, ove il soggetto condannato non collabori con la giustizia ovvero tale collaborazione sia impossibile o irrilevante.
Accade dunque che la pena, in queste ipotesi, venga scontata interamente in carcere divenendo quindi perpetua, senza considerare l’eventuale ravvedimento del reo e trasformando l’ergastolo in un vero e proprio “fine pena mai”.
Questo sistema si fonda su una presunzione assoluta di pericolosità sociale del detenuto in conseguenza della tipologia e gravità del reato commesso, che sottrae totalmente al giudice il potere di valutare caso per caso l’accesso ai benefici penitenziari, in considerazione dell’entità della pena inflitta, della personalità del soggetto e della progressione trattamentale.
2. Cenni storici
L’ergastolo, pena detentiva perpetua, fu introdotto nell’ordinamento italiano con il Codice Zanardelli nel 1890 che, all’art. 12, prevedeva per i condannati a tale sanzione, la segregazione cellulare continua con obbligo di lavoro per i primi 7 anni, successivamente l’ammissione al lavoro insieme ad altri condannati, con obbligo del silenzio, pur sussistendo la misura della segregazione cellulare notturna.
In seguito, con il Codice Rocco, venne riformata la disciplina dell’ergastolo che fu spogliato del carattere intensamente afflittivo previsto dal precedente Codice mediante l’abolizione della segregazione cellulare continua. La novella prevedeva che i condannati scontassero la pena in uno stabilimento ad hoc, l’obbligo del lavoro, l’isolamento notturno e solo dopo l’espiazione di almeno 3 anni di pena l’accesso al lavoro all’aperto.
Di fondamentale rilevanza la possibilità di interruzione della perpetuità della pena solo mediante la grazia ex art. 174 c.p.
Durante la vigenza del Codice Rocco furono apportate due rilevanti riforme all’ergastolo, le quali riguardarono in particolar modo la fondamentale caratteristica di questa pena: la perpetuità.
Invero, con la legge n. 1634/1962, venne modificato l’art. 176 c. 3 c.p., mediante l’inclusione dei condannati all’ergastolo tra i soggetti ammissibili alla liberazione condizionale, qualora avessero effettivamente scontato 28 anni di pena, in seguito ridotti a 26 anni con la legge n. 663/1986, nota come legge Gozzini. La stessa legge ha introdotto delle ipotesi in cui il detenuto potesse uscire temporaneamente dal carcere, tenuto conto dell’andamento del percorso rieducativo, per lo svolgimento di lavoro all’esterno (art. 21 ord. pen.) e per permessi premio (art. 30 ter ord. pen.) dopo aver espiato 10 anni di pena mentre, trascorsi 20 anni, poteva essere disposto l’accesso alla semilibertà (art. 50 ord. pen.).
Infine, il legislatore del 1986 ha ammesso che l’ergastolano che avesse dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione potesse fruire, come riconoscimento di detta partecipazione, di una detrazione di pena di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata con conseguente riduzione dei termini per l’ammissione ai benefici penitenziari.
Dal punto di vista dell’esecuzione penale, la vera e propria “rivoluzione copernicana” si ebbe con la legge n. 354/1975 che mise al centro del sistema il detenuto, da sempre soggetto all’autorità dell’istituzione penitenziaria, al quale vennero riconosciuti e garantiti diritti fondamentali e facoltà non più comprimibili a causa del mero status detentionis.
Le modalità per scontare la pena dell’ergastolo furono equiparate alle normali pene detentive anche mediante l’abrogazione implicita dell’isolamento notturno; inoltre, fu prevista la retribuzione del lavoro obbligatorio che gli ergastolani erano chiamati a svolgere, questo proprio a simboleggiare l’esclusione del carattere afflittivo della mansione svolta.
3. La normativa d’emergenza
Il trend di riforme che avevano dato avvio ad un’erosione del carattere perpetuo della pena dell’ergastolo si sono arrestate nei primi anni Novanta.
Infatti, nel 1991 il legislatore ha effettuato un primo intervento di riforma della legge sull’ordinamento penitenziario del 1975, già modificata mediante la legge n. 663/1986, introducendo l’art. 4 bis ord. pen., norma che detta la disciplina di accesso ai benefici penitenziari, con la quale si sono individuate due categorie di detenuti: quelli di prima fascia, condannati per delitti particolarmente gravi quali quelli di associazione di tipo mafioso, terrorismo ed eversione, ai quali i benefici potevano essere concessi solo se fossero acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con l’organizzazione criminale; nella seconda fascia, invece, rientravano gli autori di delitti di omicidio, rapina, estorsioni aggravate e altri reati che se pur gravi facevano presumere una minore pericolosità sociale del condannato, per i quali era richiesta l’assenza di elementi che facessero ritenere ancora sussistente il collegamento con la criminalità organizzata.
Ulteriore novità apportata dal D.L.152/1991 (convertito in L. 203/1991), confermata anche dal D.L. n.306/1992, è quella di cui all’art. 2, comma, che dispone che i condannati per i delitti di cui all’art. 4 bis, comma 1, ord. pen. possono accedere alla liberazione condizionale solamente ove abbiano collaborato con la giustizia.
A seguito della strage di Capaci del 1992, con l’intento di frenare la diffusione del fenomeno della criminalità mafiosa, il D.L. 306/1992, convertito in L. 356/1992, ha inasprito il regime di cui all’art. 4 bis ord. pen.
Infatti, in tale occasione è stata introdotto quel particolare trattamento penitenziario definito nel gergo giuridico “ergastolo ostativo” previsto per i soggetti condannati per aver commesso uno o più delitti rientranti tra quelli di prima fascia.
La disciplina, ancora oggi vigente, che si descriverà in modo più dettagliato nel proseguo della trattazione, ha disposto nei confronti di tali rei una presunzione legale assoluta di pericolosità sociale, fondata esclusivamente sul titolo di reato commesso, tale da tale da rendere il condannato incompatibile con qualsiasi modalità di risocializzazione extramuraria, salvo il caso in cui egli collabori con la giustizia.
È necessario evidenziare come ad oggi si è ampliato il catalogo dei reati contenuto dall’art. 4 bis ord. pen., essendo prevista una terza fascia di reati: quelli commessi dai c.d. sex offenders di cui al comma 1 quater.
3.1 Il doppio binario: ergastolo comune ed ergastolo ostativo
Stando al tenore letterale dell’art. 4 bis ord. pen. è evidente che non ci siano riferimenti espressi ai condannati all’ergastolo, ma nonostante questo è indubbio che la disciplina riguardi in particolar modo tale categoria di soggetti il cui regime di esecuzione della pena, che de facto rende difficoltoso l’accesso ai benefici penitenziari, ri-configura l’ergastolo come pena perpetua.
La premessa al trattamento penitenziario appena descritto è stata definita dalla dottrina “ergastolo ostativo”: la perpetuità di questa pena detentiva può essere vinta solamente mediante la collaborazione con la giustizia, prova del distacco del condannato dall’organizzazione mafiosa, della volontà di emenda dello stesso e dell’assenza di pericolosità sociale del reo, unico vincolo per l’accesso ai benefici penitenziari o alla liberazione condizionale.
Pur avendo la stessa Corte di cassazione con Sent. n. 18206/2014 manifestato dubbi circa la possibilità che l’ergastolo ostativo possa configurare un’autonoma tipologia di pena, nella pratica si identificano due categorie di ergastolo: l’ergastolo “comune” e l’ergastolo ostativo, che si differenziano proprio per il regime di esecuzione della sanzione.
Normalmente, per i soggetti che devono scontare una pena detentiva nelle forme dell’esecuzione intramuraria, per realizzare la rieducazione del reo ed il reinserimento sociale è prevista la c.d. progressione trattamentale volta a consentire sempre un maggior contatto con l’esterno fino ad arrivare al termine della pena.
Ad ogni livello di senso di responsabilità che il condannato-detenuto via via raggiunge, a partire dalla regolare condotta (art. 30 ter ord. pen.) per passare alla partecipazione all’opera di rieducazione (art. 54 ord. pen.) e successivamente alla progressione nel trattamento (art. 50, comma 4, ord. pen.) fino ad approdare al sicuro ravvedimento (art. 176 c.p.), corrispondono benefici sempre maggiori.
Queste modalità di esecuzione della pena dovrebbero in particolar modo applicarsi all’ergastolano, soggetto destinato a rimanere all’interno del carcere per un lunghissimo lasso di tempo, periodo utile a verificare il compimento del processo di ravvedimento.
Alla luce di queste considerazioni, agli ergastolani “comuni”, ossia coloro che non abbiano commesso un reato di prima fascia – ostativo, è consentito richiedere, grazie all’intervento della Corte Costituzionale, sent. 274/1983 che lo ha ammesso, e successivamente con l’entrata in vigore della legge n. 663/1986, la liberazione anticipata ossia la riduzione di pena di 45 giorni a semestre di pena scontata se il detenuto ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione ex art. 54 ord. pen.
È inoltre previsto che tale riduzione di pena vale come se fosse stata scontata e dunque si conteggia per determinare il quantum di pena residua per l’ottenimento di altri benefici penitenziari che si illustreranno di seguito.
Ulteriori benefici sono i permessi premio di durata non superiore ogni volta a 15 giorni affinché il condannato possa coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro a condizione che egli abbia tenuto regolare condotta e non risulti socialmente pericoloso, ma soprattutto che abbia espiato 10 anni di pena, per il computo dei quali hanno rilievo anche gli sconti derivanti dalla liberazione anticipata.
È da annoverare tra gli elementi costituenti la progressione trattamentale anche il lavoro all’esterno (art. 21 ord. pen.) al quale i detenuti ergastolani possono essere assegnati dopo che abbiano espiato almeno 10 anni di pena, ferma restando la riduzione applicabile ex art. 54 ord. pen.
L’accesso al beneficio della semilibertà, invece, è disciplinato dall’art. 50 ord. pen. che dispone che per i condannati all’ergastolo la concessione di tale regime è subordinata all’aver già scontato 20 anni di pena. Tale modalità di esecuzione della pena prevede che il detenuto possa trascorrere parte del giorno fuori dall’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. Ulteriore sbarramento che il condannato deve necessariamente superare per ottenere il beneficio in questione è l’aver realizzato dei progressi nel corso del trattamento e che vi siano le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.
Da ultimo la liberazione condizionale (art. 176 c.p.), definita dalla giurisprudenza come una “temporanea e finale messa alla prova”, permette all’ergastolano, dopo 26 anni di pena – considerate le dovute riduzioni – di veder sospesa la restante parte di pena ancora da scontare, sempre che decorso il termine di cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale non siano sopraggiunte cause di revoca della misura. Il provvedimento viene emesso a condizione che il detenuto durante l’esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento. L’accesso a tale misura è altresì condizionato all’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, tranne il caso in cui il soggetto sia indigente.
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Quanto sin qui esposto ci permette di soffermarci sulla differente disciplina prevista per la “seconda” tipologia di pena detentiva perpetua: l’ergastolo ostativo.
Come noto l’art. 4 bis ord. pen. è definito norma contenitore proprio perché dalla sua introduzione ad oggi ha visto un enorme incremento del catalogo di reati in esso contenuto tanto che si è reso necessario suddividere l’articolo in una serie di commi corrispondenti ognuno ad una fascia di reati che è utile richiamare ed infatti, ai commi 1 e 1 bis sono elencati i reati di prima fascia ossia quelli di maggiore gravità; la seconda fascia è costituita dalle fattispecie di cui al comma 1 ter, che individua una serie di delitti non necessariamente riferibili alla criminalità organizzata che, pur essendo particolarmente riprovevoli posseggono una gravità inferiore a quella della fascia precedente; infine vi sono al comma 1 quater i reati commessi dai c.d. sex offenders.
La disciplina prevede che, i condannati per i delitti di prima fascia la condicio sine qua non ai fini dell’accesso ai benefici penitenziari ed alle misure alternative alla detenzione – eccezion fatta per la liberazione anticipata – debbano collaborare con la giustizia ex art. 58 ter ord. pen., unica prova dell’avvenuta rescissione del legame con il sodalizio criminale.
Per collaborazione con la giustizia si intende il comportamento del condannato che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero il concreto aiuto reso alla polizia o all’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati (art. 58 ter ord. pen.).
Accanto a tale ipotesi, la norma prevede al comma 1 bis che a favore dei detenuti per uno dei delitti di prima fascia possono disporsi i benefici dei permessi premio, lavoro esterno e liberazione anticipata, nel caso di “collaborazione oggettivamente irrilevante”, sempre che venga accertata l’insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata ove ad essi sia applicata la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. per l’aver riparato il danno, anche successivamente alla sentenza di condanna ovvero una circostanza attenuante comune (art. 114 c.p.) o si sia trattato di un concorso in un reato più grave di quello voluto (art. 116 c.p.).
Questa fattispecie è definita come sostitutiva o vicaria: una deroga all’esclusione di cui al primo comma è possibile solo ove la collaborazione non avvenga per causa non imputabile al detenuto.
La Corte Costituzionale con Sent. n. 357/1994 è intervenuta sull’art. 4 bis, comma 1 bis, ord. pen. equiparando all’utile collaborazione ex art. 58 ter ord. pen. anche la collaborazione impossibile, la quale ricorre nell’ipotesi in cui il condannato per i delitti di cui al comma 1 art. 4 bis ord. pen. abbia partecipato al fatto criminoso in modo limitato e questo sia stato accertato nella sentenza di condanna nonché nel caso in cui i fatti e la responsabilità siano accertati con sentenza irrevocabile, ferma restando la necessaria assenza di elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la compagine criminale.
Trattasi in un caso e nell’altro di una probatio diabolica, all’origine dei problemi che si sono rivelati nella prassi, poiché è onere del condannato provare l’assenza di collegamenti con l’ambiente criminale.
Da qui discende la definizione di reati ostativi: si identificano così quei titoli di reato che impediscono l’accesso ai benefici penitenziari in assenza di collaborazione (comma 1) ovvero nel caso di collaborazione impossibile o oggettivamente irrilevante (comma 1 bis).
Nel caso degli autori di reati di seconda fascia, condannati a pena detentiva perpetua, è l’accusa che dovrà provare l’esistenza di elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata (comma 1 ter), per poter escludere anche tali detenuti dall’applicabilità di trattamenti penitenziari progressivi.
La collaborazione nelle sue diverse sfaccettature diviene, dunque, per il condannato l’unica modalità per non vedersi soggetto al “fine pena mai”.
Proprio per questo motivo questa disciplina ha suscitato forti critiche e dubbi di legittimità costituzionale, dei quali si tratterà nei successivi paragrafi.
3.2 Il c.d. ergastolo di terzo tipo – Approdi giurisprudenziali
Accanto alle due forme di ergastolo (comune ed ostativo) innanzi descritte, le novelle intervenute negli anni Novanta avevano introdotto nell’ordinamento italiano una terza tipologia di ergastolo prevista all’art. 58 quater ord. pen.
Tale norma prevedeva che, nel caso in cui un soggetto fosse stato condannato all’ergastolo per aver commesso il delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.) ovvero per sequestro di persona a scopo di estorsione a seguito del quale ne fosse derivata la morte della vittima (art. 630 c.p.), trattandosi di reati rientranti nella prima fascia il condannato non era ammesso ad alcuno dei benefici di cui all’art. 4 bis comma 1 ord. pen. prima dell’effettiva espiazione di almeno 26 anni di pena.
Dunque, il regime previsto da tale norma si situava a metà strada tra ergastolo ostativo e comune in quanto, a seguito dell’espiazione di 20 anni di pena e ove il comportamento tenuto dal detenuto rientrasse nelle previsioni di cui all’art. 54 ord. pen., il condannato poteva accedere alla liberazione anticipata, diversamente, prima che fossero trascorsi 26 anni di pena – in nessun modo riducibili, non potevano essere disposti a suo favore i benefici dei permessi premio, della semi libertà o del lavoro all’esterno.
Il sistema non teneva in considerazione, nemmeno in questo caso, i progressi fatti dal condannato durante il periodo di esecuzione della pena. Infatti, normalmente i benefici penitenziari fanno da preludio alla liberazione anticipata: in questo caso, invece, l’accesso a tale misura sarebbe avvenuto senza preparare il detenuto, dal punto di vista comportamentale, alla libertà.
La Corte Costituzionale con sentenza del 21 giugno n. 149/2018 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 58 quater ord. pen. per contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) ma soprattutto con quello di rieducazione del reo, non sacrificabile sull’altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena. I giudici di legittimità hanno ritenuto che “la norma censurata riduce fortemente, per il condannato all'ergastolo, l'incentivo a partecipare all'opera di rieducazione, in cui si sostanzia la ratio dello stesso istituto della liberazione anticipata. Infine, il carattere automatico della preclusione temporale all'accesso ai benefici, impedendo al giudice qualsiasi valutazione individuale sul concreto percorso di rieducazione compiuto dal condannato, in ragione soltanto del titolo di reato che supporta la condanna, contrasta con la ineliminabile finalità di rieducazione della pena, che deve sempre essere garantita anche nei confronti degli autori di reati gravissimi”. Ed ancora, “sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento tra i condannati all'ergastolo cui si riferisce la disposizione censurata e la generalità degli altri condannati all'ergastolo”.
4. Questioni di diritto
L’art. 4 bis ord. pen. ha sollevato seri dubbi di legittimità costituzionale attinenti in particolar modo il trattamento penitenziario previsto per i condannati all’ergastolo ostativo, esclusi dall’accesso a liberazione condizionale, lavoro all’esterno, permessi premio e semilibertà in mancanza di collaborazione con la giustizia, per questioni attinenti al mero titolo di reato.
Quello che viene in rilievo è innanzitutto il contrasto con il principio di rieducazione del condannato (art. 27 comma 3 Cost.), cui si fonda la ratio dell’intero sistema sanzionatorio.
Le limitazioni imposte dall’art. 4 bis ord. pen. rendono la pena detentiva in questione effettivamente perpetua, escludendo gli ergastolani non collaboranti dal processo rieducativo.
Si è sostenuto in giurisprudenza (Corte Cost. Sent. 9 aprile n. 135/2003) che la norma non precluderebbe l’accesso ai benefici penitenziari ai condannati all’ergastolo trattandosi di una “scelta del condannato” quella non di collaborare con la giustizia. Per questo motivo, la disciplina censurata non esclude in modo assoluto e definitivo il detenuto a pena perpetua dall’accesso al beneficio, e non si pone, quindi, in contrasto con il principio di cui all’art. 27 comma 3 Cost.
Quello che non convincerebbe del ragionamento seguito dalla Corte Costituzionale è che, si ribadisce, nel trarre queste conclusioni, non pare aver tenuto in debito conto che non sempre la collaborazione con la giustizia dimostra l’effettiva rottura del legame del reo con il sodalizio criminale né, viceversa, la mancata collaborazione è prova della persistenza di contatti con la criminalità organizzata.
È del tutto plausibile che l’ergastolano non collabori per timore di ritorsione su di sé o sui suoi familiari ad opera della compagine criminale ovvero per evitare di aggravare la sua posizione processuale o allo stesso tempo non voglia accusare suoi familiari o amici, barattando la sua libertà con quella altrui.
Ed è la stessa Corte Costituzionale che nel 1993 con la sent. n. 306 ad affermare che “dalla mancata collaborazione non può trarsi una valida presunzione … di mantenimento dei legami di solidarietà con l’organizzazione criminale”.
Per questi motivi, a prescindere dalla posizione di giurisprudenza e dottrina, a parere di chi scrive, il contrasto con il principio di rieducazione del reo è netto e che dunque molti ergastolani, pur non condividendo più il modus operandi delle organizzazioni criminali rimanga in carcere in applicazione dell’art. 4 bis ord. pen.
L’ergastolo ostativo, peraltro, è lesivo dei principi di eguaglianza, di libertà morale e personale, costringendo il condannato a scegliere se collaborare con la giustizia o non raggiungere mai la fine della pena.
Tale disciplina vulnera anche il diritto di difesa, costituzionalmente garantito dall’art. 24 comma 2 Cost., poiché il principio nemo tenetur se detergere dovrebbe potersi applicare non sono nella fase processuale ma anche in sede di esecuzione della pena.
Ed ancora, il divieto di pene inumane (art. 3 CEDU), operante a livello internazionale e sancito anche dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, Convenzione alla quale anche l’Italia ha aderito, pone l’art. 4 bis ord. pen. in visibile contrasto con tale norma.
4.1. La giurisprudenza Corte Europea dei diritti dell’uomo
La Corte Europea dei diritti dell’uomo è stata più volte adita ai fini della valutazione della conformità della pena dell’ergastolo ostativo con i principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).
La giurisprudenza di Strasburgo ha esplicitato le differenze sussistenti tra pena detentiva perpetua “comprimibile” ossia quella sanzione che può essere soggetta a riesame, in prospettiva della liberazione condizionale, e pena “non comprimibile”.
Ai fini della legittimità della pena dell’ergastolo rispetto all’art. 3 CEDU ed al principio di rieducazione del reo è necessario che essa si configuri come pena comprimibile.
Con la sentenza della Grande Chambre resa nel 2013 nel caso Vinter et autres c. Royaume-Uni vengono indicati i principi ai quali il legislatore deve attenersi perché possa qualificarsi come comprimibile una pena: in primo luogo, è necessario debba sussistere un motivo legittimo di ordine penologico perché un soggetto possa essere condannato a pena detentiva; inoltre, è richiesto che vi sia proporzione tra le finalità di punizione, difesa sociale e dissuasione della pena e quella di rieducazione e reinserimento sociale del reo e che tale equilibrio venga valutato alla luce dei progressi fatti nel corso dell’esecuzione della pena e non al momento della condanna, rendendosi a tal fine necessaria l’istituzione del meccanismo del riesame della pena perpetua per poter adeguarsi all’art. 3 CEDU.
Ove il legislatore non tenesse in considerazione tali condizioni, il condannato può agire immediatamente ex art. 34 CEDU in difesa dei propri diritti, per contrasto di tale regime penitenziario con la Convenzione.
La prerogativa assoluta affinché la pena dell’ergastolo ostativo sia in linea con la Convenzione EDU ossia la revisionabilità di tale sanzione, è stata consacrata già nel 2008 dalla stessa Corte nella sentenza resa nel caso Kafkaris c. Chypre.
In tale occasione, i giudici aditi furono chiamati a valutare la conformità dell’ergastolo con gli artt. 3, 5, 7 e 14 della Convenzione.
A seguito della disamina delle fonti internazionali nonché del diritto e della prassi interna la Corte, alla luce dell’art. 14 della legge sulle prigioni del 1996 dell’ordinamento cipriota, il quale prevede che il Presidente può in ogni momento ordinare la liberazione condizionale del detenuto con l’assenso dell’Attorney-General, ha valutato come comprimibile la pena inflitta.
Infatti, tale norma garantendo il riesame della pena finale, pur sussistendo delle lacune e imperfezioni nel sistema cipriota, esclude la violazione dell’art. 3 CEDU.
E da ultimo il noto caso Marcello Viola c. Italia, risolto dalla Grand Chambre della Corte Euopea dei diritti dell’uomo con sentenza del 13 giugno 2019.
Il caso prende avvio dal ricorso proposto dal Sig. Marcello Viola, condannato ad anni quindici di reclusione nel 1995 e successivamente all’ergastolo ostativo nel 1999 per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. aggravato dall’aver ricoperto il ruolo di promotore dell’associazione di stampo mafioso.
Dopo alcuni anni di reclusione il detenuto aveva richiesto il beneficio dei permessi premio e successivamente aveva presentato istanza per la liberazione condizionale, entrambe respinte proprio per il disposto dell’art. 4 bis ord. pen.
Infatti, in mancanza di collaborazione con la giustizia, i condannati per aver commesso i delitti di prima fascia, come nel caso del Viola, non possono avere accesso ai benefici penitenziari né alla liberazione condizionale.
Così, il Viola adiva nel 2016 la Corte di Strasburgo ai sensi del citato art. 34 CEDU, per violazione della disciplina dell’ergastolo ostativo degli artt. 3 ed 8 CEDU.
La Corte ha da subito precisato che le scelte di politica criminale prese dal legislatore non sono sindacabili a livello europeo, eccetto nel caso in cui esse contrastino con i principi della Convenzione.
Successivamente, soffermandosi sulla ratio della pena stessa afferma che oltre alla punizione, la sanzione mira al reinserimento del reo ed il principio di dignità umana vieta di privare un condannato della possibilità di reinserirsi nella società.
Orbene, pur prevedendo l’ordinamento italiano che l’accesso ai benefici, per gli ergastolani ostativi, sia subordinato alla collaborazione con la giustizia e che il rifiuto di collaborazione rientra tra le libere scelte del detenuto, proprio tale decisione altera l’equilibrio tra collaborazione e pericolosità del condannato. Queste considerazioni derivano dal fatto che la mancata cooperazione con la giustizia sia dovuta a timori di ritorsione della criminalità nei confronti proprio o dei familiari o, viceversa, per un mero calcolo opportunistico.
Alla luce di ciò, l’equazione rifiuto di collaborare equivale ad essere il condannato un soggetto socialmente pericoloso contrasta con il principio di reinserimento del reo e non considera il tempo trascorso durante l’esecuzione della pena che potrebbe e dovrebbe aver rieducato il reo. Dunque, tale regime inficia le chances di successo.
La Corte EDU, afferma di riconoscere la pericolosità dei reati individuati dall’art. 4 bis ord. pen. ma allo stesso tempo di non poter giustificare la violazione dell’art. 3 CEDU o l’esclusione dalla grazia presidenziale e dalla sospensione della pena per motivi di salute.
Conclude, quindi, dichiarando l’illegittimità dell’ergastolo ostativo per contrasto con l’art. 3 CEDU poiché tale regime non conferisce al condannato una prospettiva di scarcerazione imminente.
Dall’esame della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo si evince la volontà di tutelare i principi della dignità umana e del reinserimento e rieducazione del reo, previsti sia a livello internazionale che dalla nostra Carta Costituzionale.
4.2. La giurisprudenza della Corte Costituzionale
Già nel 1966 la Corte Costituzionale si era pronunciata in tema di finalità della pena affermando con sentenza n. 12/1966 che la rieducazione del condannato è obiettivo non dissociabile dall’umanità del trattamento sanzionatorio poiché sono proposizioni congiunte per essere una in funzione dell’altra.
La Corte aggiunge che la rieducazione del reo, rientra nel “trattamento penale vero e proprio”, ma che si tratta pur sempre di un precetto costituzionale, senza però “negare l'esistenza e la legittimità della pena là dove essa non contenga, o contenga minimamente, le condizioni idonee a realizzare tale finalità: e ciò, evidentemente, in considerazione delle altre funzioni della pena che, al di là della prospettiva del miglioramento del reo, sono essenziali alla tutela dei cittadini e dell'ordine giuridico contro la delinquenza e da cui dipende l'esistenza stessa della vita sociale”.
Da ciò ne discende che, il principio rieducativo, dovendo agire in concorso con le altre funzioni della pena, non può essere interpretato in senso esclusivo ed assoluto, ma nell'ambito della pena, umanamente intesa ed applicata.
Correggendo tale orientamento i giudici di legittimità, con sentenza n. 313 del 1990 sono giunti ad affermare che la finalità di rieducazione del condannato indica una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico che permette di valutare l’equilibrio tra qualità e quantità della sanzione rispetto all’offesa arrecata, soprattutto nell’ottica della personalizzazione del trattamento sanzionatorio.
Successivamente all’introduzione dell’ergastolo ostativo nell’ordinamento italiano la Corte è stata chiamata sin dai primi anni a pronunciarsi sulla sua conformità a Costituzione e fino al 2019 è sempre stata unanime nel ritenere legittima tale disciplina.
Infatti sin da subito la giurisprudenza ha ritenuto che la collaborazione con la giustizia, condizione necessaria ai fini dell’accesso ai benefici penitenziari ex art. 4 bis ord. pen., costituisce un indice della rottura del legame del reo con il sodalizio criminale ed allo stesso tempo è un utile contributo per le indagini.
Essa, infatti, permetterebbe di valutare il venir meno della pericolosità sociale ed i risultati del percorso di rieducazione e di recupero del condannato.
Nella sentenza n. 135/2013 la Corte Costituzionale ha ritenuto legittimo l’art. 4 bis ord. pen., in conformità alle prescrizioni dettate fino a quel momento dalla Corte EDU, poiché, la disciplina esclude ogni automatismo legislativo prevedendo che il condannato possa scegliere liberamente se collaborare o meno, rendendo, dunque, comprimibile anche la pena perpetua.
Con la dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 58 quater, comma 4, ord. pen. (sent. 149/2018) si è avviato un nuovo processo di erosione del carattere perpetuo dell’ergastolo in quanto sono stati valorizzate sia la progressività trattamentale e la flessibilità della pena, cardini del sistema sanzionatorio, ma soprattutto sono stati esclusi gli automatismi legislativi che violavano i principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena ed in particolare quello della non sacrificabilità della funzione rieducativa della stessa.
Così, con sentenza n. 253/2019 la Corte di legittimità ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis, comma 1, ord. pen. nella parte in cui non prevede che i condannati alla pena dell’ergastolo ostativo per i reati di cui all’art. 416 bis c.p. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste non possano accedere al beneficio penitenziario dei permessi premio in mancanza di collaborazione con la giusizia ex art. 58 ter ord. pen. “allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti”. Per evitare una paradossale disparità la Corte ha esteso i profili di incostituzionalità relativi al carattere assoluto della presunzione di pericolosità sociale in mancanza di collaborazione anche alla disciplina prevista dalla medesima norma per reati diversi da quelli commessi nel caso al vaglio dei giudici.
Infatti, ritiene la Corte, mentre è corretto "premiare" la collaborazione con la giustizia prestata anche dopo la condanna – riconoscendo vantaggi nel trattamento penitenziario – non è invece costituzionalmente ammissibile "punire" la mancata collaborazione, impedendo al detenuto non collaborante l'accesso ai benefici penitenziari normalmente previsti per gli altri detenuti.
La disciplina, pertanto, è in contrasto con gli art. 27, comma 3, Cost. non consentendo di personalizzare il trattamento sanzionatorio, con l’art. 3 Cost. per non tenere in debito conto i progressi fatti dal detenuto nel corso dell’esecuzione della pena ed infine per violazione del diritto di difesa e del suo corollario, il principio del nemo tenetur se detergere.
In conclusione, ciò che la Corte Costituzionale sanziona è il carattere assoluto della presunzione di pericolosità sociale insita nell’art. 4 bis ord. pen.
Orbene, tale meccanismo legislativo non considererebbe di valutare caso per caso il raggiungimento delle finalità della pena nel corso della sua esecuzione, per questo motivo la presunzione, ritengono i giudici di legittimità, non può che essere relativa.
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