Procedura civile

Il parere di congruità del Consiglio dell’Ordine sulla notula dell'avvocato

Quando e da chi deve essere chiesto, rapporto con l’abrogazione delle tariffe e poteri del giudice in caso di opposizione a decreto ingiuntivo

L’avvocato che intenda procedere al recupero delle proprie competenze professionali nei confronti di un cliente può trovarsi a dover sottoporre la propria richiesta ad un vaglio di congruità.

 Sommario
  1. Quando chiedere il parere di congruità?
  2. Funzione e ruolo del Consiglio dell’Ordine
  3. Parere di congruità e abrogazione delle tariffe
  4. Chi può chiedere il parere di congruità?
  5. Il giudice si può discostare dal parere?
  6. Tassa di opinamento: a chi spetta?

1. Quando chiedere il parere di congruità?

Il parere di congruità del Consiglio dell’Ordine è richiesto di norma dall’avvocato in caso di contestazione della parcella da parte del cliente, oppure quando l’avvocato intenda richiedere compensi che eccedono il massimo previsto dai parametri del tariffario, o infine se l’avvocato intende procedere al recupero delle competenze non pagate mediante la procedura monitoria.

2. Funzione e ruolo del Consiglio dell’Ordine

Il Consiglio dell’Ordine rende il proprio parere nell’esercizio della propria funzione istituzionale di tutela della dignità della professione, e dei diritti dei clienti.

Il parere è finalizzato infatti ad impedire che vengano richiesti importi sproporzionati o inadeguati all’attività effettivamente svolta dall’avvocato e all’importanza dell’ opera professionale.

3. Parere di congruità e abrogazione delle tariffe

Il potere del Consiglio dell’Ordine di valutare la congruità della notula dell’avvocato non è venuto meno neppure dopo l’abrogazione delle tariffe.

Lo ha chiarito la sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione dell’8 luglio 2021, n. 19247, che equiparato i parametri forensi, seppur derogabili, alle tariffe professionali.

Pertanto, l’avvocato che intenda agire con procedimento per ingiunzione per la richiesta dei propri compensi deve porre a base del ricorso o la pattuizione espressa del compenso, oppure la parcella delle spese delle prestazioni corredata dal parere del Consiglio dell’Ordine, il quale viene rilasciato sulla base dei parametri di cui alla L. n. 247/2012 e dei relativi decreti ministeriali attuativi. 

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4. Chi può chiedere il parere di congruità?

A chiedere il parere di congruità deve essere l’iscritto all’albo e non il cliente. La disposizione dell’art. 13 comma 9 L. 247/2012 prevede infatti che “In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può̀ rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché́ esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il Consiglio, su richiesta dell'iscritto, puòrilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata”.

5. Il giudice si può discostare dal parere?

In caso di contestazione da parte del cliente dell’attività effettivamente svolta dal legale, spetta a quest’ultimo dare la prova del proprio diritto, sia in merito alla effettività e consistenza delle prestazioni eseguite, che in ordine alla corretta applicazione della tariffa (Cass. 22 marzo 2016, n. 5612).

La Cassazione ha recentemente chiarito che il parere emesso dal Consiglio dell’Ordine attesta solo la conformità in astratto della parcella ai parametri del tariffario; in caso di opposizione al decreto ingiuntivo, si instaura un giudizio di cognizione ordinario nel quale il giudice non è vincolato al parere del Consiglio dell’Ordine, ma ha il potere di verificare le singole prestazioni svolte dal professionista stesso e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella, potendo anche discostarsi dal parere di congruità indicando anche sommariamente le voci per le quali ritiene il compenso dovuto in misura ridotta (Cass. n. 26860/2019).

6. Tassa di opinamento: a chi spetta?

La richiesta di parere da parte dell’iscritto obbliga al pagamento della c.d. tassa di opinamento, fissata dal Consiglio dell’Ordine in base all’art. 7 comma 2 della L. 382/1944.

Le spese per la tassa di opinamento possono essere recuperate dal cliente, solo in caso di accoglimento totale della domanda di pagamento dell’avvocato.

Come stabilito recentemente dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 24481/2022) se la pretesa dell’avvocato è infondata anche solo in parte, le spese per la tassa di opinamento del parere di congruità al Consiglio dell’Ordine restano a carico del legale.

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