Famiglia, minori e successioni

La sottrazione del minore italiano portato all'estero

Cosa si intende per ''sottrazione internazionale" del minore, com'è disciplinata e quali sono i rimedi e gli strumenti di tutela

La sottrazione del minore italiano portato all'estero (caso di sottrazione internazionale) si verifica allorché un minore venga portato in un paese straniero da uno dei due genitori o da altra persona senza che quest'ultima ne abbia il diritto o senza l'autorizzazione ed il consenso dell'altro genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

La sottrazione e il trattenimento all’estero di minore costituisce ipotesi di reato in base all’art. 574 bis del codice penale, ove non si ravvisi altro, più grave reato (es. art. 605 c.p.).

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Cosa si intende per sottrazione del minore italiano portato all’estero

Allorché il genitore si vede “rapire” il figlio o i figli dal coniuge per condurli all’estero, senza il suo consenso, si sostanzia la fattispecie della sottrazione del minore italiano portato all’estero. In generale, il comportamento di chiunque sottragga un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore o al curatore (ovvero, colui che esercita la responsabilità genitoriale in assenza di un genitore), ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o del tutore o del curatore, ha rilevanza penale e viene punito dalla legge con la reclusione in base alle disposizioni del codice penale italiano. 

Cosa bisogna fare se vi è il dubbio che possa verificarsi una sottrazione internazionale

Se vi è il dubbio che il proprio figlio possa essere vittima di una sottrazione internazionale è opportuno porre in essere determinati ed importanti accorgimenti, attivandosi, dunque, per tempo.

Ovvero, bisogna: 

  • non concedere l’autorizzazione alla trascrizione del nominativo del figlio sul passaporto dell’altro genitore;
  • se il bambino deve recarsi all’estero, far sottoscrivere all’altro genitore un impegno a rientrare in Italia ad una data prefissata;
  • se vi è in corso una causa di separazione giudiziale e si ha motivo di ritenere che il figlio verrà affidato all’altro genitore, chiedere che venga previsto nel provvedimento che viene emesso dal Giudice il divieto all’espatrio del minore senza un esplicito e formale consenso del genitore non affidatario;
  • se non era stato contratto matrimonio con l’altro genitore e non è mai stato emesso un provvedimento sull’affidamento del minore, chiedere l’emissione di un apposito provvedimento da parte del Tribunale che preveda il divieto all’espatrio del minore a meno di consenso esplicito e formale dell’altro genitore.

Cosa bisogna fare se è stata attuata una sottrazione di minore internazionale

Bisogna innanzitutto fare una distinzione:

  1. se il minore è stato portato, o si ipotizza sia stato portato, presso uno Stato che ha aderito alla Convenzione dell’Aja o altra Convenzione, l’organo competente a trattare la questione è l’Autorità centrale presso il Ministero della Giustizia di Roma, Dipartimento per la Giustizia Minorile;
  2. se lo Stato in questione non ha, invece, aderito ad alcuna convenzione, la competenza appartiene al Ministero degli Affari Esteri di Roma – Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie.


Nel primo caso (minore portato in uno Stato che ha aderito a una Convenzione), il coniuge (genitore/vittima) cui viene sottratto il figlio deve:

  • contattare, telefonicamente o telematicamente, l’Autorità centrale presso il Ministero della Giustizia per l’avvio della specifica procedura, comunicando indirizzi presso cui potrebbe recarsi il sottrattore o nominativi di persone che potrebbero in un qualche modo essere coinvolte nella sottrazione e richiedere l’apposita modulistica;
  • l’Autorità centrale invierà un apposito modulo da compilare in italiano e nella lingua straniera del Paese ove si presume o si sa che sia stato portato il minore;
  • a tale modulo vanno allegati i seguenti documenti: certificati di nascita, di residenza, stato di famiglia e cittadinanza del minore e dei coniugi, sia in italiano che tradotti nella lingua dello Stato in questione, oltreché copie dei documenti di riconoscimento e fotografia recente del minore sottratto;
  • trasmessi i documenti, si attende che l’Autorità centrale comunichi il referente per l’Italia;
  • il genitore, una volta incardinato il procedimento, dovrà ricorrere all’ausilio di un legale, di regola del luogo ove si svolga il processo incardinato a seguito dell’avvenuta sottrazione. E’ la stessa Autorità centrale a preavvertire il genitore/vittima, quantificando in via sommaria anche i costi del giudizio;
  • una volta apertosi il procedimento al genitore/vittima verrà chiesto se vuole avvalersi di due opportunità: la prima è quella di ricorrere ad un tentativo di conciliazione (una risoluzione bonaria della vicenda in base alla quale il giudice fa trovare un accordo tra le parti), che in alcuni casi, potrebbe portare al ravvedimento del sottraente; la seconda è quella di potersi avvalere, laddove abbia mezzi economici insufficienti, del gratuito patrocinio (ovvero, il pagamento delle spese legali a carico dello Stato). In caso di risposta positiva a questa seconda domanda, al genitore verrà inoltrata una nuova modulistica da compilare in questo caso solo nella lingua del Tribunale procedente che dovrà essere corredata da numerosa documentazione inerente dati economici e contabili (es. denuncia dei redditi);
  • laddove il tentativo di conciliazione fallisca, si apre il procedimento con l’assistenza del legale nominato, che durerà di media sui 4 mesi, al cui esito potrà seguire anche un secondo procedimento di appello con cui si rimette in discussione la decisione emessa nel primo grado;
  • laddove la sentenza sia favorevole per il genitore/vittima questi potrà andare a riprendersi il figlio presso lo Stato estero ove si trova.

Nel secondo caso (minore portato in uno Stato che non ha aderito a una Convenzione), il coniuge (genitore/vittima) cui viene sottratto il figlio deve:

  • prendere contatto con l’Ufficio del Ministero degli Affari Esteri che, tramite i propri rappresentanti diplomatici e consolari, può effettuare interventi a tutela degli interessi dei cittadini italiani nei casi di sottrazione internazionale di minori;
  • il Console può esercitare i poteri del giudice tutelare, tenendo presente che essi producono effetti validi soltanto nell’ordinamento giuridico italiano e si riferiscono ai minori interessati soltanto in quanto cittadini italiani. Il Console non può prendere iniziative in contrasto con la legge locale, in quanto il suo operato è sempre soggetto alle limitazioni poste dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963.

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