Multe nulle se i verbali di contestazione sono notificati da società private
Nulla la notificazione a mezzo posta dei verbali per violazione alle norme del Codice della Strada effettuata da parte di Agenzia privata concessionaria a norma dell’art. 29 codice postale ed eseguita dai dipendenti della stessa Agenzia, in palese violazione della legge 890/82 concernente le “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 20440 del 21 settembre 2006, ha statuito che sono da considerare “giuridicamente inesistenti” le notifiche delle multe fatte da società private di recapito - alle quali il Comune ha affidato il servizio di consegna di atti giudiziari. In tal guisa, le notifiche eseguite dai soggetti anzidetti sono equiparate all’omessa notificazione, pertanto, l’effetto giuridico è “l’estinzione dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per violazione al Codice della Strada”.
In effetti, la legge 890/82 riserva all’amministrazione postale tutti gli adempimenti del procedimento di notificazione. In modo particolare l’art. 3 recita “l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Presenta all'ufficio postale la copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; vi appone, altresì, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio…”. La stessa legge agli artt. 7 e 8 disciplina la parte relativa al recapito della notifica1. Per gli ermellini appare chiaro che le complesse formalità del combinato degli articoli ex ante richiamati “sono finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario e attribuire certezza all’esito in ogni caso del procedimento di notificazione, costituendo un’ attribuzione esclusiva degli uffici postali e degli agenti e impiegati addetti, con connotati di specialità essenzialmente estranei a quei servizi postali di accettazione e di recapito per espresso di corrispondenza che il direttore provinciale delle poste ha facoltà di dare in concessione secondo la previsione dell’art. 29 del D.P.R. 156/73 ad agenzie private alle quali gli artt. 129 e 138 del relativo regolamento attribuiscono le denominazioni rispettivamente di -Agenzia privata autorizzata alla accettazione e al recapito degli espressi in loco- e -Agenzia per il recapito degli espressi postali-”.
I giudici di legittimità nell’odierna pronuncia hanno felicemente evidenziato che “la notificazione degli estremi della violazione affidata all’agenzia concessionaria a norma dell’art 29 del codice postale ed eseguita dai dipendenti della stessa agenzia si deve considerare giuridicamente inesistente e, come un omessa notificazione”. Inoltre con il dictum in questione, i giudici via Cavour ribadiscono che nell’ipotesi testé menzionata consegue l’effetto dell’estinzione dell’obbligazione di pagare la sanzione scaturita dalla violazione2. Per il Supremo Collegio le norme sulla notifica degli atti giudiziari impongono “con certezza” di “desumere che i relativi adempimenti non possono formare oggetto della concessione ai privati”.
Notifica a mezzo posta
L’attenzione per le questioni relative alla notifica a mezzo posta è stata confermata dal D.Lgs 261/99 che ha liberalizzato i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE riguardante le regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.
L’art 4 del D.Lgs 261/99 rubricato “Servizi riservati” recita “al fornitore del servizio universale, nella misura necessaria al mantenimento dello stesso, possono essere riservati la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, il cui prezzo sia inferiore al quintuplo della tariffa pubblica applicata ad un invio di corrispondenza del primo livello di peso della categoria normalizzata più rapida, a condizione che il peso degli oggetti sia inferiore a 350 grammi(comma 1). La riserva di cui al comma 1 comprende ciascuna fase in se considerata (comma 2). La posta transfrontaliera comprende gli oggetti che fanno parte della riserva da inviare all'estero o da ricevere dall'estero (comma 3). Relativamente alla fase di recapito, sono compresi tra gli invii di corrispondenza di cui al comma 1 quelli generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche (comma 4). Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1 gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie; per procedure amministrative si intendono le procedure riguardanti l'attività della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica (comma 5). Dalla lettura dell’articolo supra richiamato, appare ictu oculi per l’odierno scrivente, accostandosi all’orientamento degli ermellini nella pronuncia oggetto di commento, che si è continuato a riservare in via esclusiva “al fornitore del servizio universale”, pertanto, all’organismo che fornisce l’intero servizio postale su tutto il territorio nazionale (id est l’Ente Poste), “gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie”(art. 4, comma 5).
Orientamento della Corte di cassazione.
Nella sentenza del 21-01-1994, n. 563 i giudici di legittimità dopo aver ribadito che la notificazione deve essere eseguita secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti o dal codice di procedura civile statuivano che la notificazione è valida solo se effettuata dai soggetti specificamente abilitati a farla e nelle forme e con le modalità specificamente previste, con la conseguenza che la notificazione eseguita da soggetti non specificamente abilitati è giuridicamente inesistente, senza quindi possibilità di sanatoria. Successivamente nella sentenza del 4 settembre del 1996, n. 8079 gli ermellini relativamente alla notificazione a mezzo posta degli estremi dell'infrazione amministrativa, evidenziavano che le complesse formalità previste dalla legge 890/1982 n. 890, finalizzate insieme a garantire il risultato del ricevimento dell'atto da parte del destinatario e ad attribuire certezza all'esito del procedimento di notificazione, costituiscono una attribuzione esclusiva degli uffici postali e degli "agenti" ed "impiegati" addetti ed i relativi adempimenti non possono formare oggetto di concessione a privati ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 156/1973. Ne deriva che la notificazione degli estremi della violazione affidata dall'ente cui appartiene l'agente accertatore ad una agenzia privata di recapiti, ancorché autorizzata a norma del menzionato art. 29 D.P.R. n. 156/1973, deve considerarsi giuridicamente inesistente con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, secondo la previsione dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In seguito, nelle sentenze n. 2889 del 2002 e n. 12533 del 2003 i giudici di via Cavour rilevavano che l’art. 14 della legge 689/81 impronta a rigore formale l’atto della contestazione differita attuata con la notificazione degli “estremi della violazione” all’interessato, “indicando tassativamente i soggetti abilitati a provvedere alla notificazione stessa e prevedendo le modalità esecutive secondo le disposizioni dettate dalle leggi vigenti e dal c.p.c., essendo al riguardo ammesso – in difetto di un espresso divieto – anche ‘l’impiego del servizio postale”.
Casus decisus
Tizio proponeva ricorso avverso una cartella esattoriale notificatagli dal concessionario del servizio riscossione tributi (nel caso de quo Montepaschi Serit S.p.A.). L’opposizione veniva respinta dal giudice di merito. Il ricorrente adiva la Corte di cassazione per tre motivi. Con il primo di questi, Tizio lamentava che il giudice di merito aveva ritenuto valida la notifica della cartella esattoriale, benché eseguita due anni prima dell’atto amministrativo con cui era attribuita all’agenzia recapiti in questione la qualifica di messo notificatore, consentendole appieno le funzioni di ufficiale giudiziario. Inoltre, domandava l’estinzione dell’obbligazione del pagamento della sanzione amministrativa in mancanza di valida notificazione nei termini. Con il secondo motivo, il ricorrente denunciava la nullità del procedimento conseguente dalla violazione da parte del giudice di prime cure del principio dispositivo e del contraddittorio.
Con l’ultimo motivo, Tizio denunciava ai sensi dell’art. 360, n.5, c.p.c., contraddittorietà e illogicità della motivazione adottata dal giudice di merito.
I giudici di legittimità accoglievano il primo motivo per le ragioni esposte in commento, statuendo che la decisione doveva essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’opposizione proposta avverso la cartella esattoriale e dichiarava assorbiti gli altri due.
(Altalex, 20 ottobre 2006. Nota di Luca Bardaro)
___________________________1 Art. 7 legge 690/82. “L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo. Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione”.
Art. 8 legge 690/82. “Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta…”
2 Vedi art. 14 legge 689/81 ult.co. - Contestazione e notificazione - L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.