Lavoro e previdenza sociale

Contratto di prestazione occasionale: facciamo il punto dopo il Decreto Dignità

Articolo, tratto da In Pratica Lavoro, segnalazione del 30/11/2018


Il contratto di prestazione occasionale: quando è vietato? Come si attiva? Quali sono gli oneri previdenziali e assicurativi? Ci sono obblighi per l’utilizzatore?

Il tema del LAVORO e delle tipologie contrattuali ad esso collegate sono state ampiamente analizzate da Morena Massaini, consulente del lavoro e giornalista pubblicista, che ha pubblicato un approfondimento su In Pratica Legale Lavoro, l’innovativa soluzione professionale di Leggi d'Italia che consente di accedere, in modo semplice e veloce, a tutti i contenuti operativi delle banche dati In Pratica. Provala subito!


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Di seguito pubblichiamo un estratto integrale dell'approfondimento.

Sommario

Premessa
Divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale
Attivazione del contratto di prestazione occasionale
Misura minima del compenso
Oneri previdenziali e assicurativi
Comunicazioni a carico dell'utilizzatore

Premessa

L'art. 54-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 ha disciplinato compiutamente le prestazioni di lavoro occasionali

La disposizione normativa consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale

Dette tipologie di contratto di lavoro, ognuna delle quali si riferisce a diverse categorie di datori di lavoro, presenta profili di specificità in relazione all'oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l'Inps.

Il contratto di prestazione occasionale (CPO) è il contratto mediante il quale un utilizzatore che non sia persona fisica (che sia, dunque, "altro utilizzatore" o Pubblica Amministrazione) acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo indicati, alle condizioni e con le modalità previste dal Legislatore.

La disciplina del 2017 è stata oggetto di intervento nell'estate 2018 ad opera del cd. Decreto Dignità. In tale sede sono state introdotte norme che hanno:

  • inciso sui dati da inserire nella piattaforma Inps per la gestione delle prestazioni in oggetto;
  • introdotto l'obbligo di autocertificazione del proprio status a carico di talune categorie di soggetti (pensionati, studenti, disoccupati); 
  • introdotto la possibilità, a scelta del prestatore, di ricevere il pagamento tramite ufficio postale. 
Infine, si segnala che le norme sulla prestazione di lavoro occasionale trovano applicazione, con le specifiche di legge, anche nel settore del turismo e dell'agricoltura (D.L. 12 luglio 2018, n. 87 conv. con modif. in L. 9 agosto 2018, n. 96 al quale ha fatto seguito la pubblicazione della Circ. Inps 17 ottobre 2018, n. 103 per le istruzioni operative).

Questo intervento fa seguito ad un'altra modifica apportata alla normativa - con decorrenza 1.1.2018 - ad opera della legge di Bilancio per il 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) che ha inciso sull'utilizzo delle prestazioni occasionali da parte delle società sportive di cui alla L. n. 91 del 1981, con riferimento alle prestazioni rese dagli steward negli impianti sportivi.

Divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale

La legge vieta il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese da imprese del settore agricolo, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori a tempo indeterminato;
Nel regime suddetto rientrano gli utilizzatori che svolgono attività principale o prevalente contraddistinta da uno dei seguenti codici Ateco2007:
  • alberghi (55.10.00);
  • villaggi turistici (55.20.10);
  • ostelli della gioventù (55.20.20);
  • rifugi di montagna (55.20.30);
  • colonie marine e montane (55.20.40);
  • affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (55.20.51);
  • aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00).
Il settore di attività deve risultare dalle informazioni presenti presso il Registro delle imprese. I soggetti privi di iscrizione presso il Registro delle imprese dovranno dichiarare, nella procedura informatica delle prestazioni occasionali, di svolgere attività nel settore turistico e ricettivo e fornire gli elementi utili all'Istituto per la verifica della corretta classificazione.
Nel caso in cui l'azienda alberghiera o la struttura ricettiva del settore turismo sia già registrata, come utilizzatore, nella piattaforma informatica delle Prestazioni occasionali, essa dovrà aggiornare la classificazione nella sezione anagrafica al momento del primo accesso successivo alla pubblicazione circolare (Circ. Inps 17 ottobre 2018, n. 103).

b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
  • persone disoccupate
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;

c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

In caso di violazione delle condizioni indicate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'art. 13, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

Attivazione del contratto di prestazione occasionale

Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore, versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di legge, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L'1% degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

Misura minima del compenso

La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Oneri previdenziali e assicurativi

Sono interamente a carico dell'utilizzatore:

  • la contribuzione alla Gestione separata presso l'Inps nella misura del 33% del compenso,
  • e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. n. 1124/1965 nella misura del 3,5 % del compenso.

Comunicazioni a carico dell'utilizzatore

L'utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: 

a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; 

b) il luogo di svolgimento della prestazione; 

c) l'oggetto della prestazione; 

d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; 

e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo.

La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l'indicazione giornaliera delle prestazioni.

Nel caso in cui il prestatore, all'atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientri in una delle seguenti categorie l'utilizzatore, nell'ambito della predetta comunicazione, ne fornisce apposita dichiarazione:

  • titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università, con meno di venticinque anni di età;
  • persona disoccupata, ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
  • percettore di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. 

Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l'utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. Si sottolinea che detto termine si riferisce alla data di svolgimento della prestazione lavorativa giornaliera.

Una volta decorso il terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione, l'INPS procede pertanto ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell'ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini Ivs e INAIL, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.

Allo scopo di favorire l'approntamento di ogni forma di tutela nei confronti del lavoratore, la piattaforma telematica INPS supporta:

a) l'invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, della dichiarazione trasmessa dall'utilizzatore preventivamente allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'indicazione dei termini generali della medesima;

b) l'invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, della eventuale comunicazione di revoca della dichiarazione trasmessa dall'utilizzatore in caso di mancato svolgimento della prestazione lavorativa. In tal caso, qualora la comunicazione di revoca sia stata resa a fronte di una prestazione lavorativa effettivamente svolta, il lavoratore, sempre entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione, il prestatore, avvalendosi della procedura telematica INPS, può comunicare l'avvenuto svolgimento della prestazione, con il conseguente diritto all'accredito del compenso ed alla valorizzazione della posizione assicurativa;

c) la conferma, da parte del prestatore o dell'utilizzatore, dell'avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, che potrà essere effettuata al termine della prestazione giornaliera medesima attraverso le funzionalità della procedura telematica INPS. Una volta comunicato l'avvenuto svolgimento della prestazione, la procedura non consente all'utilizzatore la trasmissione di revoca riferita alla stessa prestazione lavorativa. La conferma dell'avvenuto svolgimento sarà disponibile finché la prestazione diventa irrevocabile (entro le 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione). Trascorso tale termine la conferma non è più disponibile.

Si evidenzia che l'Istituto, anche in raccordo con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, porrà in essere controlli automatici sulle revoche delle comunicazioni di prestazioni inserite in procedura, sulla base di indicatori di rischio calcolati in funzione della frequenza di ricorso alla revoca della dichiarazione da parte dell'utilizzatore. A fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta, l'avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte dell'utilizzatore determina l'applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero.

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione indicati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'art. 13, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

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(Altalex, 30 novembre 2018)

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