Penale

Procedibilità d’ufficio e arresto in flagranza: la ''Legge Nordio''

In Gazzetta Ufficiale la Legge 24 maggio 2023, n. 60, di iniziativa governativa, che modifica anche il D.Lgs. n. 159/2011 in merito al reato di lesione personale

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’1 giugno 2023 ed entrerà in vigore il 16 giugno 2023 la Legge 24 maggio 2023, n. 60 (scarica qui il provvedimento), di iniziativa governativa, recante “Norme in materia di procedibilità d’ufficio e di arresto in flagranza”.

Il provvedimento si compone di quattro articoli, scaturisce dal disegno di legge C. 831 presentato dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel gennaio 2023 e interviene essenzialmente su due aspetti: l’esclusione della procedibilità a querela in ipotesi di sussistenza di determinate aggravanti e la previsione della possibilità di procedere all’arresto obbligatorio in flagranza, per i reati procedibili a querela, anche quando questa non viene presentata all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente sul luogo, perché non si riesce a rintracciare la persona offesa.

In via ulteriore, la legge modifica il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, prevedendo la procedibilità d’ufficio anche per il reato di lesione personale, quando è commesso da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale, fino ai tre anni successivi al termine della misura stessa.

Procedibilità a querela

Con riferimento al primo tema evocato, l’art. 1 l. n. 60 del 2023 rende invero procedibili d’ufficio tutti i reati procedibili a querela limitatamente ai casi in cui ricorrano significative aggravanti, ovvero, in presenza delle finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico di cui all’art. 270 bis.1, comma 1, c.p. o in ipotesi di commissione del fatto delittuoso avvalendosi del vincolo associativo mafioso oppure al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose ex art. 416 bis.1, comma 1, c.p..

In particolare, il comma 1 dell’art. 1 l. n. 60 del 2023 stabilisce a tal fine l’aggiunta di un sesto comma all’art. 270 bis.1 c.p. volto a prevedere che per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma dello stesso articolo si proceda sempre d’ufficio; il comma 2 dispone poi l’aggiunta di un quinto comma all’art. 416 bis.1 c.p. volto a prevedere che per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma dello stesso articolo si proceda sempre d’ufficio.

In tale prospettiva, è sottesa all’intervento la considerazione secondo cui le indicate aggravanti siano espressive di un’offesa a beni giuridici di rilievo pubblicistico e privino il fatto e l’offesa di una dimensione meramente privatistica, che sola giustifica la procedibilità a querela.

Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa dell’originario disegno di legge, l’intervento normativo recato dall’articolo in commento muove dalla constatazione che la procedibilità a querela può presentare aspetti problematici quando la persona offesa, in contesti sociali caratterizzati dalla presenza di una forte criminalità organizzata o in relazione a reati particolarmente gravi in quanto connotati da finalità terroristiche, non si trovi nelle condizioni di compiere liberamente le proprie scelte.

La necessità di superare tali aspetti problematici, ritenuta invero preesistente alla riforma attuata con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, viene avvertita ancora più nettamente, nel pensiero del proponente l’intervento in commento, dall’ampliamento dei casi di reati per i quali la procedibilità è subordinata alla proposizione di querela da parte della persona offesa, realizzato con la riforma citata in conformità alla legge di delega e al fine di intervenire con funzione deflativa sul numero dei procedimenti giudiziari pendenti.

L’opzione prescelta è, d’altro canto, del tutto sovrapponibile a quella già compiuta con l’art. 6, comma 1, D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 1993, n. 205, che ha reso procedibili d’ufficio anche i reati procedibili a querela in ipotesi di sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 604 ter c.p., che prevede che per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena sia aumentata fino alla metà.

Quanto ai profili di diritto intertemporale, giova soggiungere che le disposizioni che comportano la procedibilità d’ufficio di reati prima procedibili a querela, in considerazione della “natura mista” di tale ultimo istituto e in quanto deteriori, sono sottoposte al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole ex art. 2, comma 1, c.p. e, conseguentemente, sono applicabili solo per i fatti commessi a far data dal 16 giugno 2023.

Arresto in flagranza

Per quanto relativo alla seconda innovazione in commento, l’art. 3 l. n. 60 del 2023 riscrive il terzo comma dell’art. 380 c.p.p. consentendo l’arresto in flagranza obbligatorio, anche in mancanza di querela, nel caso in cui la persona offesa non risulti prontamente rintracciabile. In tal caso, se nel termine di quarantotto ore dall’arresto la querela non è proposta o se l’avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta l’arrestato è posto immediatamente in libertà.

È previsto, in via ulteriore, che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all’arresto effettuino tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa.

In tutti i casi di arresto in flagranza (sia obbligatorio che facoltativo), le autorità che procedono all’arresto sono tenute a rendere alla persona offesa le informazioni di cui all’art. 90 bis c.p.p.:

Nella sua precedente formulazione, il comma 3 dell’art. 380 c.p.p. prevedeva che in caso di delitto perseguibile a querela di parte si procedesse all’arresto in flagranza soltanto qualora la querela fosse proposta, anche con dichiarazione orale resa all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente sul luogo; la remissione della querela imponeva l’immediata liberazione dell’arrestato.

La mera comparazione delle differenti formulazioni dell’art. 380, comma 3, c.p.p. rende invero immediatamente evidente come la nuova versione della norma dimentichi di disciplinare esplicitamente l’ipotesi della esistenza della condizione di procedibilità, occupandosi della sola ipotesi in cui essa manchi e la persona offesa non sia prontamente rintracciabile; pur nel difetto tecnico di formulazione del testo di legge, potendosi evidenziare come la disciplina esplicita della ipotesi di esistenza della querela avrebbe reso certamente lo stesso più lineare, logico e coerente, deve tuttavia - come è ovvio - interpretativamente ritenersi che in tale ultima ipotesi l’arresto sia sempre consentito, ferma restando la necessità di porre l’arrestato in libertà in ipotesi di rimessione.

I commi 3 e 4 dell’art. 3 l. n. 60 del 2023 sono stati aggiunti nel corso dell’esame svoltosi in prima lettura, che hanno aggiunto al testo alcune disposizioni volte incidere sulla disciplina del giudizio direttissimo per coordinarla con le nuove disposizioni in materia di arresto in flagranza obbligatorio per i delitti procedibili a querela.

In particolare, le norme modificano, rispettivamente, l’art. 449 c.p.p. e l’art. 558 c.p.p. - che recano, la disciplina del giudizio direttissimo e quella del giudizio direttissimo nel rito monocratico - per specificare che, nel caso di arresto obbligatorio in flagranza per reati procedibili a querela, il giudice è obbligato a sospendere il processo nel caso in cui manchi la querela e la convalida dell’arresto intervenga prima del termine per la proposizione della stessa. La sospensione è revocata se sopravvengono la querela o la rinuncia a proporla o se decorre il termine per la proposizione della stessa.

L’intervento vuole incidere su reati per i quali il legislatore prevede l’arresto obbligatorio in flagranza connotati dalla difficoltà di reperire prontamente la persona offesa: la limitazione dell’arresto “in attesa della querela” ai soli casi di arresto obbligatorio è motivata in ragione della ritenuta opportunità di circoscrivere la misura ai casi più gravi.

Al fine di contenere la nuova previsione, la si è limitata solo ai reati ritenuti di particolare allarme sociale dal legislatore, ammettendo l’arresto senza querela solo quando esso è obbligatorio. Allo stesso fine limitativo dell’ambito applicativo della nuova previsione, si è precisato che la querela deve ancora poter sopravvenire, in quanto non rientra nel caso disciplinato dalla norma l’ipotesi in cui sia già stata manifestata la volontà di rinunciare alla querela. Da ultimo, al fine di contenere gli effetti limitativi della libertà correlati all’innovazione, si è previsto che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all’arresto debbano effettuare tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa e che se la querela non sopravviene nel termine di quarantotto ore dall’arresto o l’avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta l’arrestato deve essere posto immediatamente in libertà.

La ratio del novum - come nella ipotesi della procedibilità di ufficio per i reati aggravati ex artt. 270 bis.1, comma 1, e 416 bis.1, comma 1, c.p.. - appare chiaramente pure correlata all’ampliamento dei casi per i quali la procedibilità è subordinata alla proposizione di querela realizzato con la “Riforma Cartabia”.

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