Amministrativo

Anticorruzione e trasparenza nei contratti di appalti pubblici

L'evoluzione degli strumenti normativi per il contrasto del fenomeno della corruzione nella PA a partire 1990 fino ai giorni nostri

Il lavoro che verrà svolto tende ad analizzare la problematica della corruzione all’interno della Pubblica Amministrazione e i tentativi da parte del legislatore di mettere un freno attraverso vari interventi legislativi al fine di garantire la trasparenza e garantire un miglior svolgimento delle attività.

La corruzione va intesa come qualsiasi comportamento che si pone contro l’interesse primario dell’azienda, quindi contro il bene comune per la soddisfazione di un interesse proprio.

La disciplina dell’anticorruzione è, dunque, necessaria per garantire la chiarezza e la trasparenza dell’attività svolta dalla P.A. e per consentire ai cittadini di accedere, e quindi, di prendere visione dell’operato della Pubblica Amministrazione. Ciò è fondamentale in quanto dove si può riscontrare opacità è molto più semplice e probabile che possano rinvenirsi condotte illecite da parte dei funzionari pubblici.

La corruzione, altresì, può arrivare ad annullare politiche di regolamentazione volte a favorire le classi più disagiate.

Analizzeremo i termini essenziali quali anticorruzione e trasparenza e la loro evoluzione attraverso la normativa che dal 1990 si è susseguita fino ai giorni nostri.

Per la prima volta la Legge n. 241/1990 all’art.1 ha previsto che l’attività della P.A. è dominata dai criteri previsti e disciplinati dall’art. 97 della Costituzione, e precisamente da quelli di imparzialità, efficacia, economia, trasparenza e pubblicità. Dal 1990 ad oggi la nozione di trasparenza assume di volta in volta maggiore significato, si riempie di contenuti.

Inizieremo l’analisi della legge 241/1990 per poi analizzare le successive normative la legge 190/2012 ed il D.Lgs. 33/2013.

Con la Legge 190/2012, la trasparenza assurge, dunque, a vero e proprio bene giuridico, tutelato dallo statuto penale della P.A. e sul cui rispetto è chiamata a vigilare e controllare l’Autorità nazionale anticorruzione. Un dato importante, anche se non ancora adeguatamente metabolizzato dalle Amministrazioni, è che le regole della trasparenza sono garantite da un adeguato apparato sanzionatorio. Le norme in materia di pubblicità e trasparenza trovano oggi un suo vero e proprio codice compiuto per effetto del D.Lgs. n 33 del 14.03.2013 come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25.03.2016.

Tale “codice della trasparenza” riordina gli obblighi di pubblicità on line già gravanti sulle Amministrazioni, riunisce in un corpo normativo unitario, sistematico e semplificato le numerose previsioni normative disseminate nell’ordinamento e introduce aggiuntivi e rilevanti obblighi di informazione.

Il lavoro tenderà alla conclusione con l’analisi della disciplina dei contratti pubblici e degli appalti pubblici.

La pubblica amministrazione può stipulare qualsiasi tipologia di contratto che ritiene più idoneo per il perseguimento dei propri fini, così come consentito dall’ordinamento a tutti i soggetti sia fisici che giuridici.

Analizzeremo la nuova normativa sul codice dei contratti che ha apportato interessanti novità per la stipula dei contratti.

Sommario

1. Anticorruzione e trasparenza
1.1. La corruzione
1.2. Definizione di anticorruzione e trasparenza
1.3. Evoluzione normativa
2. Contrattualistica pubblica
2.1. Contratti pubblici
2.2. Appalti pubblici
Conclusione
Bibliografia

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1. Anticorruzione e trasparenza

1.1 La corruzione

Prima di addentrarci alla disamina della disciplina dell’anticorruzione è doveroso ed opportuno procedere ad una valutazione preliminare del concetto di corruzione, molto spesso la definizione di questa locuzione si dà per scontata, ma in realtà siamo in presenza di una parola polisemantica.

La corruzione è intesa come tutti quei comportamenti che non vanno a favorire l’interesse dell’Ente, ma che vengono posti in essere per soddisfare un interesse personale.

Infatti, il soggetto che attua comportamenti di natura corruttiva mette in primo piano il suo interesse su quello della collettività senza minimamente pensare ne preoccuparsi che dai suoi modi di operare e comportarsi possano derivare seri danni non solo a tutti i cittadini ma anche allo Stato, soprattutto dal punto di vista economico.

È palese che la corruzione porti con sé una miriade di effetti negativi economici, di perdita di fiducia nelle istituzioni.

Alcuni autori individuano 4 tipologie di corruzione: efficienza, distribuzione del reddito, incentivi, sistema politico. Relativamente alle risorse, molti economisti, ritengono che la corruzione comporti una perdita di efficienza, perché nella presentazione dei progetti vengono finanziati quelli presentati da imprenditori corrotti e non quelli migliori.

Come abbiamo potuto notare la corruzione può essere definita come una piaga della società che porta la maggior parte dei cittadini a subire gli effetti negativi della stessa.

La corruzione porta anche a evidenziare maggiormente il divario tra classi disagiate e non, in quanto chi mette in atto pratiche corruttive, facendolo per i propri interessi personali, porta a sé un incremento soprattutto di natura economica. Vi è di più, la corruzione porta altresì, i cittadini ad un senso di sfiducia, i quali molto spesso accettano questo sistema in maniera passiva, perché avvertono un senso di impotenza nei confronti di questo modus operandi.

Nell’analisi di ciò che stiamo trattando subito dopo la legge Severino è stata avanzata l’idea che la nozione di corruzione che a noi interessa ai fini della prevenzione sia quella amministrativa che si collega in pratica alla “cattiva amministrazione”.

1.2 Definizione di anticorruzione e trasparenza

Nell’ambito dell’agire della Pubblica amministrazione gli aspetti fondamentali da analizzare sono soprattutto i concetti di “Anticorruzione” e “Trasparenza”.

È bene evidenziare che sempre più di frequente i due termini vengono utilizzati congiuntamente e sembra quasi che gli stessi abbiano senso solo se utilizzati insieme, ma in realtà così non è.

Infatti, le due locuzioni “anticorruzione” e “trasparenza” hanno due significati autonomi e differenti, sono autonome l’una dall’altra ed entrambe hanno un proprio ambito di applicazione, nonostante quanto sopra espresso però, spesso vengono utilizzate in stretta correlazione.

Esaminiamo i due concetti in maniera più dettagliata.

Con il termine anticorruzione intendiamo tutte quelle attività e pratiche che tendono a contrastare l’illegalità che si perpetra nella P.A. e che mettono in pericolo gli interessi della collettività a beneficio del singolo.

Il concetto di trasparenza, invece, esprime chiarezza, linearità, possibilità di visionare l’operato della P.A. attraverso le modalità che la legge mette a disposizione del cittadino. Quanto detto è fondamentale in quanto dove si può riscontrare opacità è molto più semplice e probabile che possano rinvenirsi condotte illecite da parte dei funzionari pubblici.

Il legislatore con il suo operato ha cercato proprio di creare quanto più trasparente possibile l’attività della P.A.. Metaforicamente, si descrive un’Amministrazione con tali caratteri come una “casa di vetro”.

La volontà è, quindi, quella di utilizzare i due termini in simbiosi al fine di creare una figura di P.A. più trasparente possibile per cercare di evitare qualsiasi sorta di condizionamento e corruzione al suo interno.

1.3 Evoluzione normativa

La legislazione sull’anticorruzione è stata attesa per lunghissimi anni. Il disegno del legislatore è apprezzabile e molto coraggioso.

L’evoluzione normativa in materia di trasparenza ha messo piede a partire dal 1990 con la legge n 241 e ha subito nel corso degli anni alcune modifiche.

Gli interventi legislativi si sono resi necessari in quanto da tempo si è dovuto prendere atto che la corruzione è divenuto un “sistema” nell’ambito della P.A. dapprima in una dimensione “burocratico-amministrativa”, successivamente ad altra “politico-sistemica”, dove l’accordo tra il corrotto ed il corruttore si caratterizza attraverso i rapporti che nel tempo si sono stabiliti e molto spesso radicati stabilmente nella P.A. Il fenomeno corruttivo è cresciuto ancora di più a causa delle varie crisi economiche che nel tempo si sono abbattute sulla nostra nazione, le quali hanno aumentato a dismisura la competizione tra le imprese.

Tutto ciò, però, invece di creare quella che è una sana competizione che avrebbe sicuramente portato dei vantaggi per le comunità grazie alla concorrenza leale tra le imprese che quindi avrebbero cercato di proporre alla P.A. offerte sempre migliori, ha ingenerato negli imprenditori la volontà di arraffare il maggior numero di appalti in qualsiasi modo, pregiudicando così non solo il buon andamento e l’imparzialità della P.A., ma addirittura l’economia pubblica.

È proprio in questo contesto che si riescono a cogliere le ragioni che hanno condotto il legislatore ad ampliare la definizione di corruzione. La stessa inizialmente veniva individuata esclusivamente sotto un’ottica penalistica, successivamente si è ampliata la sua portata. Si è, infatti, con il tempo fatto ricomprendere nella locuzione di corruzione anche condotte che dal punto di vista penale non sono rilevanti ne sanzionabili. La motivazione va ricercata nella volontà del legislatore di arginare ed eliminare il fenomeno corruttivo presente nella P.A.

L’attuale disciplina anticorruzione si fonda oltre che sulla legge 241/1990 su altri provvedimenti normativi di ampio respiro e precisamente sulla legge anticorruzione, la legge n. 190 del 2012, la legge n. 69 del 2015, nonché il D.Lgs. n. 33/2013 il cui aspetto più innovativo è dato dalla disciplina della trasparenza.

La normativa anticorruzione richiama la trasparenza amministrativa come cardine del progetto di contrasto del fenomeno corruttivo. Il legislatore ha, infatti, pensato che la trasparenza potesse garantire il controllo dell’operato della P.A.

L’attività di controllo da parte dei cittadini potrà essere svolto attraverso l’accesso agli atti, l’accesso civico e quello generalizzato. Attraverso tali tipologie di accesso e possibile avere tutte le informazioni riguardanti ogni aspetto dell’organizzazione della P.A.

Per la prima volta la Legge n. 241/1990 all’art.1 ha previsto che l’attività della P.A. è dominata dai criteri previsti e disciplinati dall’art. 97 della Costituzione, e precisamente da quelli di imparzialità, efficacia, economia, trasparenza e pubblicità. Dal 1990 ad oggi la nozione di trasparenza assume di volta in volta maggiore significato, si riempie di contenuti.

A distanza di quasi trenta anni dal suo ingresso nell’ordinamento, occorre prendere atto che il concetto si è sviluppato seguendo l’esempio delle altre grandi democrazie occidentali e l’evoluzione politica, sociale e tecnologica che ha ridisegnato nel tempo l’architettura della macchina amministrativa. L’originario concetto di trasparenza, circoscritto al diritto di accesso agli atti ed ai documenti per coloro che avessero specifico e concreto interesse, ha iniziato a dimostrarsi insufficiente a seguito della emanazione di tutta una serie di provvedimenti normativi che, se pur relativi a settori specifici, hanno riconosciuto agli utenti la titolarità dei dati pubblici. Il provvedimento più rilevante è sicuramente il D.Lgs. n 82/2005 che ha introdotto un corpo organico di disposizioni che indicano l’informatica quale strumento privilegiato nei rapporti tra amministrazione pubblica e cittadini.

Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD–D.Lgs. n. 82/2005) prevede appunto che le amministrazioni pubbliche allorquando organizzano la propria attività

  • possono utilizzare tutte le tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ritengano utili e necessarie per garantire i principi di cui abbiamo parlato, e cioè quelli di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione;
  • devono assicurare la possibilità per i cittadini di accedere, di trasmettere, di fruire di tutte le informazioni in maniera digitale;
  • garantire che i dati che vengono raccolti, formati, conservati possano essere disponibili ed accessibili mediante l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano l’utilizzo e la riutilizzazione da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati.

Nel 2009 il Legislatore è nuovamente intervenuto ritenendo doverosa e necessaria l’accessibilità totale che può essere realizzata non solo dai cittadini con le proprie richieste ma anche attraverso la pubblicazione di tutte le informazioni riguardanti le singole amministrazioni pubbliche quali l’organizzazione, gli andamenti gestionali sui siti delle stesse, se accediamo, infatti, sulla home page del sito della P.A. troveremo appunto una sezione denominata amministrazione trasparente dove è possibile reperire le suddette informazioni.

L’articolo originario del Decreto Brunetta, che prevedeva ciò, è stato poi abrogato dall’art. 52, comma 5 del D.Lgs. 33/2013, ma i suoi contenuti sono stati ripresi completamente dall’art. 10 dello stesso Testo unico sulla trasparenza. La trasparenza non è solo uno strumento finalizzato al controllo del procedimento amministrativo, ma un vero e proprio obiettivo per l’azione amministrativa.

Con la Legge 190/2012, la trasparenza assurge, dunque, a vero e proprio bene giuridico, tutelato dallo statuto penale della P.A. e sul cui rispetto è chiamata a vigilare e controllare l’Autorità Nazionale Anticorruzione. Un dato importante, anche se non ancora adeguatamente metabolizzato dalle Amministrazioni, è che le regole della trasparenza sono garantite da un adeguato apparato sanzionatorio. L’articolata disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni trova oggi un suo vero e proprio codice compiuto per effetto del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25.03.2016.

Tale “codice della trasparenza” riordina gli obblighi di pubblicità on line già gravanti sulle Amministrazioni, riunisce in un corpo normativo unitario, sistematico e semplificato le numerose previsioni normative disseminate nell’ordinamento e introduce aggiuntivi e rilevanti obblighi di informazione.

Si è adottato un nuovo sistema in grado di “costringere” le Amministrazioni ad assicurare la pubblicità che la legge prescrive ma che, allo stesso tempo, impone alle stesse un carico innovativo significativo.

In ambito governativo è quindi prevalsa la convinzione che la trasparenza sia arma fondamentale per la lotta alla corruzione. Questo lavoro si propone l’obiettivo di ripercorrere la strada che ha portato all’attuale concetto di trasparenza e di riflettere su quali siano le soluzioni tecniche amministrative utili ad aiutare le realtà amministrative a noi più vicine nella gestione degli obblighi di pubblicazione imposti dalle norme vigenti.

2. Contrattualistica pubblica

2.1 Contratti pubblici

Dopo aver esaminato cosa si intende per corruzione e cosa il legislatore sta cercando di fare al fine di evitare il malcostume che da tempo dilaga all’interno della P.A., è giunto il momento di esaminare la contrattualistica pubblica che rappresenta l’ambito dove maggiormente si può assistere a quelle che possiamo definire pratiche corruttive.

I contratti pubblici sono appunto i contratti che la P.A. stipula per il perseguimento di quelli che sono i propri scopi e fini.

Il contratto è disciplinato dal Codice civile e l’articolo di riferimento è il 1321, dove appunto si legge che il contratto è un accordo che può avere diversi scopi e cioè può regolare costituire o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.

La stessa norma codicistica può essere portata all’interno del diritto amministrativo, una delle differenze è che una delle parti dei contraenti è appunto la pubblica amministrazione.

Altra differenziazione sono i fini che l P.A. intende raggiungere, infatti, mentre nella contrattazione privata i fini sono di natura personale nell’ambito della contrattazione pubblica si tende a perseguire interessi collettivi. Ancora ulteriore differenza riguarda il corrispettivo in quanto nella contrattazione pubblica vengono utilizzati appunto soldi pubblici, cioè soldi della collettività.

È, quindi, palese che anche la pubblica amministrazione, così come chiunque, può stipulare i contratti che ritiene più idonei per il raggiungimento dei propri interessi, che ribadiamo non sono personali, ma effettuati per l’interesse dell’intera comunità.

La normativa di riferimento dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione non è solo di natura civilistica ma anche amministrativistica, non dobbiamo inoltre dimenticare ce anche in relazione alla contrattualistica pubblica e soprattutto nell’ambito degli appalti pubblici il legislatore è intervenuto con la redazione di un codice apposito che regolamenta le varie fasi necessarie al fine di arrivare alla stipula del contratto finale.

Ritornando alla disamina dei contratti pubblici una prima distinzione che può essere fatta è tra contratti attivi e contratti passivi.

A dare una sorta di definizione a quelli che vengono definiti contratti attivi è il Regio Decreto n. 2440 del 1923 il quale all’art. 3 stabilisce che devono essere considerati tali quelli che comportano un’entrata per lo Stato, al contrario devono essere considerati passivi quelli che comportano una spesa per l’amministrazione pubblica.

A titolo esemplificativo passivo può essere un contratto per la manutenzione di una strada comunale, se l’Ente in questione è un Comune, attivo, invece, può essere un contratto che prevede il trasferimento immobiliare di un bene di proprietà della P.A.

Come abbiamo potuto constatare la distinzione sopra operante non deriva dalla stessa normativa infatti come abbiamo avuto modo di verificare i contratti attivi sono regolati dalle norme contenute nel Regio decreto del 1923, mentre quelli passivi possono rinvenirsi nel Codice dei contratti pubblici.

La distinzione tra le due fattispecie non si esaurisce in quanto detto, anzi la caratteristica fondamentale è essenzialmente che se oggetto della contrattazione è la locazione, il mutuo, la fideiussione, la compravendita la disciplina che verrà applicata sarà quella codicistica, cioè verranno applicate le norme del codice civile ad eccezione della forma della sua conclusione. Diversamente, se invece discutiamo di lavori pubblici o di pubblica fornitura i contratti e le procedure che verranno applicate sono essenzialmente diverse da quelle che vengono applicate tra i privati.

Come sopra anticipato il procedimento per addivenire alla stipula dei contratti pubblici è un vero e proprio procedimento amministrativo che richiede la presenza di più fasi, non asta , infatti, come nell’ambito privatistico la volontà delle parti, la contrattazione e la stipula. Nell’ambito della pubblica amministrazione le fasi sono maggiori e più complesse, si richiede, infatti, che gli organi competenti provvedano a deliberare la contrattazione, successivamente dovrà essere scelto il contraente poi stipulato il contratto e infine deve esserci l’approvazione.

Analizziamo in maniera più dettagliata quelle che sono le fasi della contrattazione nella pubblica amministrazione.

La prima fase abbiamo detto che è la deliberazione a contrarre che consiste in un atto che viene stipulato dagli organi preposti con il quale la pubblica amministrazione manifesta la sua volontà di voler stipulare un contratto. La delibera che viene emanata stabilisce altresì, quale dovrà essere il contenuto del contratto e la metodologia che verrà applicata per effettuare la scelta del contraente; non viene invece inserito il prezzo del contratto, in quanto può essere stabilito il limite minimo o massimo.

La delibera consente altresì al legale rappresentante dell’ente, o a chi per esso, di poter stipulare il contratto.

Il contratto stipulato dalla pubblica amministrazione, a differenza di quello rogato tra privati, non prevede la fase delle trattative tra le parti esso consiste più in uno schema di contratto.

La legislazione vigente prevede che nella deliberazione a contrarre debba essere inserita in maniera precisa quale prestazione dovrà effettuare il contraente futuro, quali sono i lavori, opere o e forniture che verranno affidate e quali sono le condizioni della contrattazione, il tutto chiaramente deve essere conforme a quanto previsto nei capitolati che prevedono i patti e le condizioni e che vengono allegati al contratto e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

La fase successiva consiste nella scelta del contraente. Come già ampiamente spiegato l’amministrazione pubblica, a differenza del privato, non ha la libertà nella scelta del contraente, ma per scegliere con chi contrarre è obbligata a predisporre delle procedure ad hoc quali asta, licitazione privata, pubblico incanto, gara.

Una volta individuato il contraente attraverso una delle procedure di cui sopra verrà stipulato il contratto, che è appunto definito contratto pubblico perché uno dei contraenti è appunto la pubblica amministrazione. Il contratto che verrà stipulato deve essere redatto per iscritto o nella forma di atto pubblico, cioè rogato da un notaio, o pubblico-amministrativa che è invece il contratto redatto dal segretario comunale, nella qualità di ufficiale rogante o per finire nella forma di scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti.

L’ultima fase dei contratti pubblici è quella dell’approvazione del contratto. Successivamente all’aggiudicazione della gara o alla stipulazione del contratto lo stesso per poter essere eseguito dovrà essere approvato da chi di competenza.

Quali siano i tipici contrati della pubblica amministrazione ci viene detto dal Codice dei contratti che individua quali contratti pubblici quelli di appalto o di concessione.

Come sopra anticipato la disciplina in materia di contrattualistica della pubblica amministrazione è molto articolata e dettagliata. Riassumendo dobbiamo ricordarci che:

  • La pubblica amministrazione non può scegliere liberamente il proprio contraente, ma questo avviene al termine della procedura di evidenza pubblica;
  • La parte centrale della procedura sopra menzionata è data dalla gara, nella quale i soggetti partecipanti presentano una loro offerta per eseguire quanto richiesto dall’amministrazione stessa;
  • affinchè i soggetti possano essere portati a conoscenza dell’esistnza della gara questa deve essere pubblicizzata e ciò avviene di solito attraverso a pubblicazione del bando di gara, che viene pubblicato anche sul sito della P.A. stesso. Il bando deve contenere i criteri che verranno utilizzati per effettuare la selezione;
  • i partecipanti devono possedere i requisiti necessari all’espletamento di quanto richiesto;
  • chiaramente ogni soggetto potrà presentare solo un’offerta per ogni singola gara;
  • all’esito della gara verrà individuato il soggetto che avrà presentato l’offerta migliore relativamente a ciò che la P.A. vuole effettuare;
  • una volta individuato il soggetto la P.A. procederà ad emanare il provvedimento di aggiudicazione;
  • all’esito di tutti i controlli seguirà alla redazione del contratto, il quale solo dopo essere stato approvato potrà essere eseguito.

Infine, per concludere dobbiamo evidenziare di chi è la competenza per le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente ai contratti posti in essere dalla P.A.

  • se relative alla fase precedente alla stipula del contratto competente sarà il giudice amministrativo;
  • se, invece, riguardano l’esecuzione del contratto stipulato competente sarà il giudice ordinario. 

2.2 Appalti pubblici

Abbiamo visto che tra le tipologie di contratti della pubblica amministrazione rientrano gli appalti pubblici.

Il contratto di appalto è disciplinato dal Codice civile all’art. 1655 ed è il contratto in virtù del quale una parte, dietro il corrispettivo di una somma di denaro, esegue con i propri mezzi un’opera o un servizio. Possiamo, pertanto, dire che esso è un contratto di risultato.

Anche nell’ambito della P.A. l’appalto è tra due parti che prevede l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti oppure la prestazione di servizi. Esso dovrà essere redatto, a differenza di quanto accade tra privati dove il contratto di appalto può essere concluso anche oralmente, nella forma scritta ed è sostanzialmente un contratto a titolo oneroso.

Come abbiamo potuto ampiamente notare la differenza sta soprattutto nelle diverse modalità in cui si arriva alla redazione del contratto e nella scelta del contraente.

Importantissime novità sono state introdotte in materia di appalti pubblici soprattutto con il D.Lgs. n. 36 del 2023.

Uno degli aspetti cardine della riforma sicuramente va ricercato nel principio della digitalizzazione, principio inserito anche in una delle sei missioni del PNRR.

L’obiettivo della digitalizzazione è quello di aumentare le performance della P.A. e garantire una maggiore possibilità di accesso ai documenti da parte dei cittadini.

Come ampiamente specificato uno degli aspetti più importanti è appunto la digitalizzazione e la volontà di rafforzare dal 1 gennaio 2024 le piattaforme digitali, che hanno lo scopo di fornire una banca dati contenente tutte le informazioni relative alle imprese.

Una tipologia di appalto reinserita dal Codice degli appalti riguarda l’appalto integrato che prevede che oggetto dello stesso possa essere la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.

Altra importante innovazione è data dall’introduzione della figura del dissenso costruttivo, ossia il dissenso manifestato dalla pubblica amministrazione che porta con se la motivazione dello stesso nonché la critica costruttiva, ossia vengono indicate le modifiche che dovrebbero essere apportate al fine di superare il dissenso manifestato.

Pertanto, in sede di conferenza di servizi l’ente che esprime il proprio dissenso dovrà soprattutto fornire una soluzione alternativa.

Altro elemento di differenziazione tra gli appalti stipulati tra privati e quelli riguardanti la pubblica amministrazione è dato dall’obbligo per le pubbliche amministrazioni di nominare il responsabile unico del procedimento che svolge tutti i compiti relativi alle procedure di progettazione, esecuzione e di programmazione.

Grazie, inoltre, alla nuova normativa sarà obbligatorio inserire nell’ambito dei contratti della P.A. la clausola di revisione dei prezzi.

Insomma la volontà del legislatore è quella di velocizzare le procedure di gara ai fini delle aggiudicazioni, nonché garantire una maggiore accessibilità dei cittadini alle informazioni e a tutto ciò che riguarda la P.A. attraverso la digitalizzazione e a realizzare, pertanto quella tanto agognata “casa di vetro” della P.A.

Conclusione

Come abbiamo potuto vedere molto si è fatto e ancora tantissimo si dovrà fare per garantire che effettivamente potrà essere introdotta quella P.A. definita casa di vetro, ma la cosa più importante è la costruzione di valori. Ciò perché viviamo in una società, qual è la nostra, in cui l’apparato preposto alla tutela e alla cura degli interessi pubblici è percepito, e purtroppo spesso lo è, come un avversario.

Le colpe non sono, o almeno non sono solo, in chi riveste i ruoli tipici del potere pubblico, ma in un sistema che oramai sembra reggersi su principi negativi.

Ebbene la lotta deve essere fatta su questo, sullo scardinare principi e modus operandi ormai ritenuti normali nell’agire quotidiano.

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Bibliografia

Sabino Cassese., “Evoluzione della normativa sulla trasparenza” in SINAPPSI - Connessioni tra ricerca e politiche pubbliche | Anno VIII | N° 1/2018 | Rivista quadrimestrale dell’Inapp.

Raffaele Cantone., Il sistema della prevenzione della corruzione, Giappicchelli Editore 2020.

Maria Cristina Diener., “Il contratto in generale” terza edizione, Giuffré Editore 2015.

Garofoli- Ferrari, “Manuale dei contratti pubblici alla luce del Nuovo Codice D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Neldiritto Editore, 2023

Alessandro Massari, “ Gli appalti pubblici dopo il nuovo codice” Maggioli Editore, 2023

NORMATIVA

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