Tributario

Imposte indirette: i chiarimenti operativi dell’Agenzia delle Entrate sulle novità

Istruzioni agli uffici su Legge di Bilancio 2024, Decreto Anticipi e Decreto Salva-Infrazioni (Circolare 16 febbraio 2024, n. 3)

L’Agenzia delle Entrate ha diramato la Circolare n. 3/2024 con cui fornisce istruzioni operative sulle principali novità in materia di imposte indirette contenute nella Legge di bilancio 2024, nel decreto Anticipi e nel decreto Salva-infrazioni.

Sommario:

  1. Istruzioni operative agli Uffici
  2. Metodo
  3. La legge di bilancio 2024
  4. Il decreto Anticipi
  5. Salva-infrazioni
il fisco, di Autori AA. VV., Ed. il Fisco, Periodico. Settimanale di approfondimento fiscale per professionisti e imprese.
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1. Istruzioni operative agli Uffici

Attraverso la Circolare 16 febbraio 2024, n. 3 (testo in calce) l’Agenzia dell’Entrate fornisce le istruzioni operative agli Uffici, nella finalità di garantirne l’uniformità di azione, in merito ad alcune previsioni in materia di imposte indirette contenute:

  • nella legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito “legge di bilancio 2024”), recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

  • nel decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 (di seguito “decreto Anticipi”), recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»;

  • nel Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 (di seguito “decreto Salva-infrazioni”), recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano».

2. Metodo

Con l’obiettivo di una sistematica trattazione degli argomenti, le tre previsioni normative sono state suddivise nelle relative aree tematiche, sulla base del contenuto che le caratterizza.

L’illustrazione delle disposizioni tiene conto, fra l’altro, della documentazione parlamentare, con riguardo alle relazioni e ai dossier della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

3. La legge di bilancio 2024

Ha introdotto, in particolare, all’articolo 1, commi 45, 46, 77 e 93, varie disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto:

  • innalzamento delle aliquote IVA su alcuni prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile

  • proroga dell’aliquota IVA agevolata in relazione alle cessioni di pellet

  • sgravio dell’IVA per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell’unione europea – riduzione del valore minimo dei beni ceduti

  • adempimenti IVA relativi all’immatricolazione o successiva voltura di autoveicoli provenienti dallo Stato della Città del Vaticano o dalla Repubblica di San Marino.

Si forniscono, inoltre, chiarimenti in merito all’innalzamento, previsto all’articolo 1, comma 91, lettera b), della legge di bilancio 2024, che riguarda l’elevazione al 4 per mille annuo l’aliquota dell’imposta sul valore delle attività finanziarie (IVAFE) dovuta in relazione ai prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

4. Il decreto Anticipi

Prevede, tra l’altro, l’esenzione relativa all’imposta di registro dovuta per l’adeguamento degli statuti degli enti sportivi dilettantistici: l’articolo 16, c. 2-bis, lettera a), del decreto Anticipi proroga al 30 giugno 2024 le disposizioni di cui agli artt. 7, c. 1-quater, e 12, c. 2-bis, del d.lgs. n. 36/2021, che esplicavano la loro efficacia fino al 31 dicembre 2023.

L’art. 7, c. 1-quater, del d.lgs. n. 36/2021 prevede che tutte le associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche adeguino i propri statuti alle nuove disposizioni del Titolo II, Capo I (che ricomprende gli artt. da 6 a 12), del medesimo decreto.

L’eventuale difformità comporta l’inammissibilità della richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per gli enti già iscritti, la cancellazione d’ufficio dal medesimo.

5. Salva-infrazioni

Si illustra la portata delle novità introdotte con l’art. 2 del decreto Salva-infrazioni, in relazione ai criteri necessari per avvalersi dell’imposta di registro in misura agevolata (cd. agevolazione “prima casa”) previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.

L’art. 2 del d.l. n. 69/2023, intervenendo sulla nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, ha modificato i criteri necessari per avvalersi dell’imposta di registro agevolata cd. “prima casa”, con aliquota del 2 per cento, in relazione agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.

Il beneficio fiscale, in ragione dell’intervento normativo, viene ancorato a un criterio oggettivo, svincolandolo da quello della cittadinanza.

Per l’effetto, possono accedere a detto beneficio le persone fisiche che, contestualmente:

  • si siano trasferite all’estero per ragioni di lavoro. Attesa la diversa formulazione della disposizione in commento rispetto alla versione previgente, il requisito agevolativo si ritiene riferibile a qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro e deve sussistere già al momento dell’acquisto dell’immobile. Il trasferimento per ragioni di lavoro verificatosi in un momento successivo all’acquisto dell’immobile non consente, quindi, di avvalersi del beneficio fiscale in questione;

  • abbiano risieduto in Italia per almeno 5 anni, o ivi svolto, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all’acquisto dell’immobile. Viene precisato che, con detto termine, si intende ricomprendere ogni tipo di attività, incluse quelle svolte senza remunerazione. Al contempo viene precisato che, per la verifica del requisito temporale della residenza, nonché di quello relativo all’effettivo svolgimento in Italia della propria attività, il quinquennio non deve essere necessariamente inteso in senso continuativo;

  • abbiano acquistato l’immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.

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