Equo compenso, in vigore la modifica al codice deontologico forense

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il comunicato del Consiglio Nazionale Forense sull’introduzione dell’articolo 25-bis nel corpo del CDF

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2024) è stato pubblicato il Comunicato del Consiglio Nazionale Forense (testo in calce) presso il Ministero Della Giustizia sull’introduzione, nel corpo del Codice Deontologico Forense, dell’articolo 25-bis in tema di violazione della disciplina sull’equo compenso.

La Legge del 2023

Il 5 maggio 2023 era stata pubblicata nella G.U. la Legge 21 aprile 2023, n. 49 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” che, all’articolo 1 ha dettato la definizione di equo compenso”, intendendola come la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

  • per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;
  • per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27;
  • per i professionisti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima Legge n. 4 del 2013.

Per la categoria forense, quindi si è fatto esplicito rinvio alla Legge cd. Professionale (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

Il testo del nuovo articolo 25 bis

Tuttavia, il Consiglio nazionale forense, nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2024, ha adottato la delibera n. 275 con la quale ha modificato l'art. 25-bis del Codice deontologico forense in materia di equo compenso, con specifico riferimento alla violazione della relativa disciplina:

«Art. 25-bis (Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso).

1. L'avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e  non  sia  determinato  in applicazione dei parametri forensi vigenti.

2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall'avvocato, questi ha l'obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente  che  il  compenso  per  la  prestazione  professionale  deve rispettare in ogni  caso,  pena  la  nullità della  pattuizione,  i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

3. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della   censura.   La violazione dell’obbligo di   cui   al   secondo   comma   comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.».

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